CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 11909/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LIVORNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 1 3 dicembre 20 24 , il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno disponeva il sequestro preventivo di una autovettura [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], terzo estraneo rispetto a [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che l’autovettura fosse corpo del reato di riciclaggio; il Tribunale diLivorno, con ordinanza del 15 gennaio 2025, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse diKopaci. 1.1 A vverso l’ ordinanza ricorr e per Cassazione i l difensor e di Kopaci , premettendo che nei motivi aggiunti all’istanza di riesame era stata rilevatala mancanza di motivazione in ordine alrequisito del periculum in mora, non essendo state indicate le ragioni per cui la libera disponibilità del bene avrebbe portato alla dispersione dello stesso e quindi la necessità di anticiparne l’apprensione prima del processo; il difensore rileva che la mancanza di tale motivazione rendeva nullo il decreto, mancanza che non poteva essere emendata dal Tribunale del riesame. 1.2 Il difensore osserva che nulla aveva detto il Tribunale sul secondo motivo introdotto con motivi aggiunti, tanto che nella parte iniziale si leggeva che la difesa aveva introdotto un unico motivo di riesame, verosimilmente riferendosi a quello sulla qualità di terzo in buona fede di Kopaci. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorsoè fondato. 1.1 Si deve rilevare chela giurisprudenza più recente ha evidenziato che “in tema di impugnazioni reali, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca è legittimato a contestare anche la sussistenza dei presupposti della misura cautelare, sicché, in sede di legittimità, può dedurre la violazione di legge in ordine al "periculum in mora". (Fattispecie in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 240-bis cod. pen.)(Sez.6, n. 305 del 18/09/2024, dep. 07/01/2025 , Tasca, Rv. 287416); inoltre “in tema di sequestro preventivo avente ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato, il giudice ha un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora", sia pure in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest'ultimo per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato” (Sez.2 , n.47007 del 12/10/2016, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 268172) Nel caso in esame, malgrado lo specifico motivo relativo alla insussistenza del periculum in mora formulato dal difensore con i motivi aggiunti all’istanza di riesame, nulla ha espresso il Tribunale sul punto, incorrendo così nel vizio di omessa motivazione, che comporta l’annullamento dell’ordinanza impugnata per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Livorno competente ai sensi dell’art. 324, co.5 c.p.p. Così deciso il 12/03/2025 Il consiglier