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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 41855/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Milano che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulle ragioni del mancato riconoscimento dell'attenuante comune prevista dall'art. 62 n.6 c.p. in ragione dell'irrisorietà della somma di denaro offerta in rapporto alla tipologia del reato (detenzione di sostanza stupefacente) ed all'interesse tutelato (salute collettiva); ritenuto che anche i motivi sull'accertamento di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. sono assolutamente generici; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ottobre 2022 Il C i I re estensore Il Presi4ete

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Milano che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulle ragioni del mancato riconoscimento dell'attenuante comune prevista dall'art. 62 n.6 c.p. in ragione dell'irrisorietà della somma di denaro offerta in rapporto alla tipologia del reato (detenzione di sostanza stupefacente) ed all'interesse tutelato (salute collettiva); ritenuto che anche i motivi sull'accertamento di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. sono assolutamente generici; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il C i I re estensore Il Presi4ete