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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 47651/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 11/05/2022, la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del 13/09/2021 del Tribunale di Taranto di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa ai danni di un'assicurazione (art. 642 cod. pen.), in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che con i tre motivi di ricorso, relativi all'affermazione di responsabilità dell'imputato, il ricorrente lamenta: la violazione e la falsa applicazione degli artt. 42, 43 e 642 cod. pen., con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (primo motivo); la violazione e la falsa applicazione degli artt. 187 e 190 «cp», dell'art. 27 Cost. e dell'art. 6, par. 2, CEDU, con riguardo alla censurata inversione dell'onere della prova (secondo motivo); la violazione e la falsa applicazione degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. nonché la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al principio della condanna al di là d ogni ragionevole dubbio (terzo motivo).

Ritenuto che tali motivi sono manifestamente infondati, in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente da contraddizioni e da manifeste illogicità - si vedano, in particolare, le pagine 5, 6 e 7 di tale sentenza, in ordine all'inesistenza del sinistro denunciato dall'Orlando sulla base di quanto accertato dal testimone Paiano che aveva investigato sul sinistro e della documentazione in atti, e la pag. 7 della stessa sentenza in ordine, in particolare, alla consapevolezza, da parte dell'Orlando, dell'inesistenza del sinistro da lui denunciato, in quanto tale denuncia avrebbe presupposto la verifica dei danni asseritamente riportati dal veicolo di sua proprietà, facilmente documentabili, se effettivi, anche con delle fotografie - gli stessi motivi si risolvono nell'evidenziazione di ragioni in fatto e nella sollecitazione di una differente valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove, ciò che non è ammissibile in questa sede di legittimità.

Ritenuto che, quanto alla lamentata attribuzione all'imputato di un onere probatorio, si deve ribadire che, nell'ordinamento processuale penale, se non è ovviamente previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, è tuttavia pur sempre prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284- 01; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657-01; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916-01), principio - anche di recente ribadito da Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373-01 (la quale ha affermato che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o di massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della cosiddetta "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva) - al quale risulta essersi attenuta la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 11/05/2022, la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del 13/09/2021 del Tribunale di Taranto di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa ai danni di un'assicurazione (art. 642 cod. pen.), in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che con i tre motivi di ricorso, relativi all'affermazione di responsabilità dell'imputato, il ricorrente lamenta: la violazione e la falsa applicazione degli artt. 42, 43 e 642 cod. pen., con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (primo motivo); la violazione e la falsa applicazione degli artt. 187 e 190 «cp», dell'art. 27 Cost. e dell'art. 6, par. 2, CEDU, con riguardo alla censurata inversione dell'onere della prova (secondo motivo); la violazione e la falsa applicazione degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. nonché la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al principio della condanna al di là d ogni ragionevole dubbio (terzo motivo). Ritenuto che tali motivi sono manifestamente infondati, in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente da contraddizioni e da manifeste illogicità - si vedano, in particolare, le pagine 5, 6 e 7 di tale sentenza, in ordine all'inesistenza del sinistro denunciato dall'Orlando sulla base di quanto accertato dal testimone Paiano che aveva investigato sul sinistro e della documentazione in atti, e la pag. 7 della stessa sentenza in ordine, in particolare, alla consapevolezza, da parte dell'Orlando, dell'inesistenza del sinistro da lui denunciato, in quanto tale denuncia avrebbe presupposto la verifica dei danni asseritamente riportati dal veicolo di sua proprietà, facilmente documentabili, se effettivi, anche con delle fotografie - gli stessi motivi si risolvono nell'evidenziazione di ragioni in fatto e nella sollecitazione di una differente valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove, ciò che non è ammissibile in questa sede di legittimità. Ritenuto che, quanto alla lamentata attribuzione all'imputato di un onere probatorio, si deve ribadire che, nell'ordinamento processuale penale, se non è ovviamente previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, è tuttavia pur sempre prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284- 01; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657-01; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916-01), principio - anche di recente ribadito da Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373-01 (la quale ha affermato che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o di massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della cosiddetta "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva) - al quale risulta essersi attenuta la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d
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