CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 26985/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 14676-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale in atti, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via delle Milizie, 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti -controricorrente - avverso la sentenza n. 653/2017 della Corte di Appello di L’Aquila, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata; Ric. 2017 n. 14676 sez. S2 -ud. 19-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 28/11/2003, [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un appartamento nel condominio di via Roma 53 in Carsoli, conveniva avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , condomini dello stesso edificio, lamentando che questi ultimi avevano realizzato “recentemente”, sul cortile comune e senza alcuna autorizzazione, una tettoia e un pozzo artesiano. Chiedevano di conseguenza il ripristino dello stato dei luoghi tramite l'eliminazione dei manufatti. 2. Si costituivano in giudizio i convenuti eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attore per avere agito senza l'autorizzazione degli altri condomini; nel merito sostenevano che la tettoia e il pozzo sarebbero stati realizzati non già di recente, ma negli an ni Sessanta dal padre dello stesso convenuto ArcangeliMassimo, al quale era stata concessa – in virtù di un atto di divisione ereditaria - la facoltà di potere ampliare la propria abitazione sull'area esistente tra il fabbricato e il ponte sottostante , dallo stesso sempre posseduta . Chiedevano pertanto l’accertamento dell’avvenuta prescrizione del diritto dell'attore di chiedere l'abbattimento dei manufatti in corrispondenza dell'intervenuta usucapione in loro favore della porzione di terreno sul quale gli stessi insistono e comunque instavanoper il rigetto della domanda. 3. Con sentenza n. 82 del 26.02.2010 il Tribunale di Avezzano, dedotta l’infondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’attore e qualificata l’azione promossa come avente natura reale, rigettava la domanda di riduzione in Ric. 2017 n. 14676 sez. S2 -ud. 19-05-2022 -3- pristino dei luoghi formulata da [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA] , accogliendo l’eccezione di usucapione avanzata dai convenuti e ritenendo non provato l’ampliamento della predetta tettoia. 4. A seguito di impugnazione del Capparella, la Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza n. 653/2017, resa in contradditorio con gli appellati costituiti, riformava la sentenza di primo grado ritenendo che l’ampliamento della originaria tettoia realizzato da Arcangeli e Frigato si ponesse in violazione degli art. 1117 c.c. e art. 1102c.c. Li condanna va pertanto i n solido a ripristinare lo status quo quante come da elaborato grafico allegato alla relazione del CTU, autorizzandoli a conservare solo il manufatto originario indicato nel rilievo aerofotogrammetrico del 1997. Riteneva in particolare: - che la domanda formulata dall’appellante di riduzione in pristino limitatamente alla parte della tettoia oggetto di ampliamento, realizzatadagli appellati dopo il 1997, non costituisse domanda nuova bensì legittima emendatio libelli a fronte della esperita difesa di controparte (eccezione di usucapione); - che dal giudizio potesse ritenersi provato l’avvenuto ampliamento della originaria tettoia, realizzata da [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA]), verso la fine degli anni ’60, ad opera dagli appellati [OSCURATO:PERSONA], ampliamento eseguito dopo il luglio 1997, con il conseguente rigetto dell’eccezione di usucapione per il mancato decorso del termine ventennale; - che tale ampliamento è stato posto in essere in violazione degli artt. 1117 c.c. e art. 1102 c.c., avendo occupato l’area condominiale con menomazione del pari Ric. 2017 n. 14676 sez. S2 -ud. 19-05-2022 -4- diritto di godimento del condomino appellante e con asservimento esclusivo dell’area in favore degli appellati. 5.Ricorrono avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi atre motivi di ricorso. 6. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 345 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. 8. I ricorrenti hanno depositato nei termini memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo di ricorso viene denunzia ta dai ricorrenti, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), la nullità del procedimento ex art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. e 934 c.c., per essere stata la controversia decisa a contradditorio non integro. Ritiene il ricorrente che dal fatto che la tettoia da demolire risulta essere stata realizzata su area condominiale , per il principio di accessione exart. 934 c.c., la stessa sia divenuta di proprietà comune di tutti i comproprietari del cortile condominiale: da qui la necessità di litisconsorzio di tutti i comproprietari dell’opera di cui si chiede la demolizione, in quanto destinatari dell’eventuale provvedimento di riduzione in pristino. Con il secondo motivo si censura , ai sensi dell’art. 360 comma 1°, nn. 3, 4, 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, la nullità della sentenza e del procedimento, l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione agli artt. 1102 c.c. e 2697 c.c. Ric. 2017 n. 14676 sez. S2 -ud. 19-05-2022 -5- Il ricorrente eccepisce il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, sul presupposto che la Corte di Appello abbia ritenuto violati ilimiti di cui all’art. 1102 c.c. (mutamento di destinazione della cosa comune ed impedimento agli altri comproprietari di farne parimenti uso) in assenza di concreto riscontro sul loro superamento, omettendo altresì l’esame di fatti decisivi che avrebbero potuto comprovare un uso pienamente ammissibile e conforme alla destinazione della cosa ( ossia che il prolungamento della tettoia risulta aperto sul cortile quindi teoricamente fruibile da tutti i comproprietari; che lo spazio oggetto di prolungamento era utilizzato -come appurato in sede di ctu -per ricovero provvisorio di legna; che da oltre quaranta anni sulla originaria porzione adibita a vasca per la raccolta delle castagne insisteva più estesa tettoia senza che vi fossero state eccezioni da parte dei residenti). Con il terzo motivo (“V iolazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell'art. 360 comma 1°, n. 3 e n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 183 e 345 c.p.c.”)si reitera l’eccezione di inammissibilità (già eccepita nel giudizio di secondo grado) della domanda di riduzione in pristino del solo ampliamento della tettoria in quanto domanda nuova formulata dal Capparella per la prima volta in sede di appello. Con la prospettazione di tale vizio, il ricorrente ripropone quanto già eccepito in sede di gravame,ovvero che il resistente [OSCURATO:PERSONA] avrebbe formulato una domanda nuova (la riduzione in pristino della sola parte di tettoia oggetto di allargamento rispetto alla struttura originaria) rispetto a quella avanzata in primo grado (riduzione in pristino di tutta la tettoia e di un pozzo, “recentemente” realizzati nel cortile condominiale) e che Ric. 2017 n. 14676 sez. S2 -ud. 19-05-2022 -6- quindi la stessa avrebbe dovutoessere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. 2.-Il primo motivo di ricorso è infondato . Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello che c iascuno dei singoli condomini sia legittimato ad esercitare, senza necessità di litisconsorzio con gli altri comunisti, le azioni a difesa della cosa comune sia nei confronti dei terzi che di ogni altro partecipante alla comunione. Hanno precisato le S ezioni Unite di questa Corte (n. 25454/2013, in conformità a una serie di precedenti, tra cui Cass. n. 734/1982; n. 2940/1992; n. 3435/2003) che questo principio operaquando l’attore non chieda che sia accertata con efficacia di giudicato la posizione degli altri comproprietari e il convenuto opponga un diniego volto soltanto a resistere alla domanda, senza svolgere domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione, con finalità di ampliare il tema del decidere e di ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato, la comproprietà degli altri soggetti. Nella specie l’azione proposta ha natura reale , come riconosciuto dai giudici di merito ( trattandosi di “ domanda di natura reale ex art. 1102 c.c., avente quale fine il ripristino dello ‘status quo ante’ di una cosa comune illegittimamente alterata da altro condomino”: in questi esatti termini Cass., Sez. 2, 41490/2021); l’attore Capparella non ha richiesto un accertamento con efficacia di giudicato della posizione degli altri condomini;la dedotta usucapione dei ricorrenti è stata proposta non in via di domanda riconvenzionale ma di eccezione, sì che non sussiste alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. Di nessun pregio appare il rilievo del ricorrente, volto a chiarire, nella memoria illustrativa, che non è questione di legittimatio ad causam,ma di difetto di legittimazione passiva. Ric. 2017 n. 14676 sez. S2 -ud. 19-05-2022 -7- La decisione sopra ricordata delle Sezioni Unite, che ha considerato il problema, come si legge in motivazione, “sia con riferimento al profilo dell'esercizio dell'azione, che con riferimento alla legittimazione passiva, chiedendosi se debbano essere evocati in giudizio tutti i condomini”, ha chiarito che quando il convenuto in revindica opponga un diniego volto soltanto a resistere alla domanda, “vista dal lato del convenuto la partecipazione al giudizio degli altri soggetti (nella specie: i condomini) non è necessaria, perchè egli resta soddisfatto dal rigetto della pretesa attorea, che implica il mantenimento della sua situazione favorevole di possesso del bene, contro la quale l'attore si era attivato … vista dal punto di vista dell'attore, l’integrazione del contraddittorio non è necessaria, poichè egli mira solo a far valere la propria posizione di comproprietario e non mira a far accertare la comproprietà dei condomini non partecipi al giudizio” e questo anche quando costui richieda “la demolizione dei manufatti, posti in essere dal convenuto al fine di delimitare l'area che quest'ultimo afferma di avere acquistato e che gode in via esclusiva”. La giurisprudenza invocata dai ricorrent i a supporto del motivo attiene a giudizidi natura possessoria e al problema della legittimazione del litisconsorte pretermesso a proporre opposizione di terzo ex art. 404 comma 1 c.p.c. : in questo tipo di giudizi, qualora la reintegrazione del possesso comporti la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un’opera,si configura un’ipotesi di litisconsorzio necessarioperchè la sentenza resa nei confronti solo di uno dei comproprietari e/o compossessori dell’opera sarebbeinutiliter data, “non essendo configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio”( Cass. S.U. n. 1238/2015) . Diversa è la Ric. 2017 n. 14676 sez. S2 -ud. 19-05-2022 -8- prospettiva delle azionisvolte non a tutela di situazioni di fatto ma della prop rietà della cosa comune : in questo caso, la sentenza non sarebbe inutilmente data perché “qualoral'attore riesca vincitore, otterrà il riconoscimento della propria condizione di comproprietario e la demolizione dei manufatti, posti in essere dal convenuto”, mentre qualora risulti vincitore il convenuto “questi resta esposto ad analoghe iniziative giudiziarie del condominio o di altri comproprietari, ma avrà comunque conseguito l'utile effetto di respingere la pretesa del soggetto più determinato arivendicare il bene, senza stimolare un accertamento in confronto di soggetti allo stato disinteressati, accertamento che potrebbe risultare quindi del tutto superfluo” (Cass.S.U. n.25454/2013, cit.). Non giova ai ricorrenti neppure il richiamo al princ ipio dell’accessione (e anche in questo caso deve rilevarsi che i precedenti dagli stessi elencati a sostegno della censura non sono del tutto pertinenti), operato per invocare l’acquisto della tettoia da parte di tutti i comproprietari, al fine di trarre da ciò conforto alla lamentata non integrità del contradditorio. I sigg.ri Arcangeli e Frigato hanno infatti posto a fondamento del proprio asserito diritto di costruire la tettoia un atto costitutivo di un diritto di edificazione (id est, di superficie) sul suolo comune a loro favore, ossia proprio un titolo contrario al principio dell’accessione che in sede di ricorso per cassazione prospettano. E comunque, anche la giurisprudenza di questa Corte che si è occupata di vagliare l’operatività del principio dell’accessione in caso di costruzione su suolo comune realizzata da uno dei comproprietari (Cass. S.U. n. 3873/2018) ha precisato che i rapporti tra comproprietario costruttore e comproprietario non costruttore restano regolati dalle nor me che disciplinano la comunione e, innanzitutto, dalle norme che Ric. 2017 n. 14676 sez. S2 -ud. 19-05-2022 -9- regolano l'uso della cosa comune e le innovazioni. Per cui, quando la costruzione edificata pregiudichi –come nella specie - il godimento della cosa comune da parte di tutti i comproprietari, resta fermo il diritto del singolo comproprietario che ha patito pregiudizio dalla costruzione di pretendere, nei confronti del comproprietario costruttore, la demolizione dell'opera lesiva del suo diritto. 3.-Il secondo motivo è inammissibile . Ritengono con esso i ricorrenti, come sopra già esposto, che non sia statodimostrato in giudizio il superamento dei limiti di cui all’art. 1102 c.c., che intende assicurare la maggiore possibilità di godimento della cosa comune al singolo partecipante, il quale è libero in tale uso, anche per un fine esclusivamente proprio, fin o a che non viene dimostrato il mancato rispetto dei limiti previsti dalla norma. Sul punto la decisione impugnata si presenterebbe totalmente carente di motivazione e contraria a tutti gli elementi di prova e a fatti decisivi emersi in corso di causa,che il giudice a quo ha omesso di considerare. Il motivo mira ad un riesame del merito, non consentito in sede di giudizio di legittimità, in quanto, attraverso i vizi lamentati, neppure puntualmente rappresentati (posto che il motivo censura genericamente la sentenza della corte abruzzese per i n. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c., senza specificare nel corpo più puntualmente l’articolazione di tali doglianze ) , si intende ottenere una diversa e più favorevole riconsiderazione dei fatti di causa. La motivazione della decisione impugnata non risulta neppure mancante o meramente assiomatica, posto che in sentenza si fa espressa menzione di un asservimento esclusivo dell’area a favore dei convenuti appellati, con correlativa Ric. 2017 n. 14676 sez. S2 -ud. 19-05-2022 -10- invasione di spazi condominiali che va a discapito dei paritetici diritti degli altri comproprietari. 4.- I l terzo motivo di ricorso si rivela anch’esso infondato, posto che – come correttamente ritenuto, con adeguata motivazione, dal giudice di appello – la domanda di abbattimento dell’ampliamento della tettoia rispetto alla eliminazione originaria mente richiesta dei manufatti “recentemente” realizzati dai ricorrenti integra una consentita emendatio libelli, generata, come riportala sentenza impugnata, dalla eccezione di usucapione sollevata dai ricorrenti. È sufficiente ricordare, oltre ai precedenti citati dalla corte di merito, Cass. S .U. , n. 12310/2015, secondo la quale la modificazione della domanda può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali e, sulla scortadi tale arresto, dei numerosi precedenti che hanno ritenuto ricorrere una consentita "emendatio" allorchè la modifica della domanda iniziale venga ad incidere sul "petitum" solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda ( ad es., Cass ., Sez. 2, n. 22694/2015). Questotanto più, come nel caso de quo, in cui l’emendatio è consistita in una restrizione o comunque in una specificazione “quantitativa” dell’area nei confronti dellaquale è stata chiesta la riduzione in pristino. Il ricorso va in conclusionerespinto. Ric. 2017 n. 14676 sez. S2 -ud. 19-05-2022 -11- 5.- A seguito del rigetto, in base al principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo. Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 1.800 ,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussiste