CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36332/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante della presenza delle più persone è riproduttivo di analoga questione confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato come il ricorrente fosse ben consapevole di quanto si stesse realizzando e delle persone riunite presenti allorché, sopraggiunto sul posto con l'autovettura, [OSCURATO:PERSONA] veniva fatto salire a bordo del mezzo di [OSCURATO:PERSONA] mentre il primo era già con le manette ai polsi, operazione realizzata grazie all'intervento degli altri presenti che spingevano la persona arrestata nell'auto condotta dal ricorrente (auto che era al centro della corsia in quanto sopraggiunta all'arresto di [OSCURATO:PERSONA]); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/