Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:15
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0734_INF
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 gennaio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] i Vies / Parlamento
(causa T‑734/19)
«Ricorso di annullamento – Diritto istituzionale – Membro del Parlamento – Privilegi ed immunità – [OSCURATO:PERSONA] di prendere urgentemente un’iniziativa per confermare l’immunità di un deputato europeo – Atto non impugnabile – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Valutazione in funzione di criteri oggettivi – Atto di un’istituzione avente un contenuto negativo – Esame alla luce della natura della domanda che ha portato all’adozione dell’atto – Lettera del presidente del Parlamento che respinge la domanda di prendere urgentemente un’iniziativa per confermare l’immunità di un deputato europeo – Esclusione
(Art. 263 TFUE; regolamento interno del Parlamento europeo, art. 8)
(v. punti 35‑39, 51, 58, 62, 64, 65, 90)
2.
Privilegi e immunità dell’Unione europea – Membri del Parlamento europeo – Nozione – Acquisizione dello status di membro del Parlamento europeo in forza e al momento della proclamazione ufficiale dei risultati
(Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, artt. 8 e 9)
(v. punti 54, 55)
3.
Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato – Possibilità di avvalersi del ricorso di annullamento o del rinvio pregiudiziale per accertamento della validità
(Art. 6, § 1, TUE; art. 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 7)
(v. punto 78)
[OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della lettera del 22 agosto 2019 con cui il presidente del Parlamento ha respinto la domanda di prendere urgentemente un’iniziativa per confermare l’immunità del ricorrente, presentata il 4 luglio 2019 a nome di quest’ultimo dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Giner, deputata europea, sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno del Parlamento.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non occorre più statuire sulla domanda di intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna.
3)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] i Vies è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.
4)
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporta le proprie spese relative alla sua domanda di intervento.