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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:15
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TO0734_INF

Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 gennaio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] i Vies / Parlamento (causa T‑734/19) «Ricorso di annullamento – Diritto istituzionale – Membro del Parlamento – Privilegi ed immunità – [OSCURATO:PERSONA] di prendere urgentemente un’iniziativa per confermare l’immunità di un deputato europeo – Atto non impugnabile – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Valutazione in funzione di criteri oggettivi – Atto di un’istituzione avente un contenuto negativo – Esame alla luce della natura della domanda che ha portato all’adozione dell’atto – Lettera del presidente del Parlamento che respinge la domanda di prendere urgentemente un’iniziativa per confermare l’immunità di un deputato europeo – Esclusione (Art. 263 TFUE; regolamento interno del Parlamento europeo, art. 8) (v. punti 35‑39, 51, 58, 62, 64, 65, 90)

2. Privilegi e immunità dell’Unione europea – Membri del Parlamento europeo – Nozione – Acquisizione dello status di membro del Parlamento europeo in forza e al momento della proclamazione ufficiale dei risultati (Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, artt. 8 e 9) (v. punti 54, 55)

3. Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato – Possibilità di avvalersi del ricorso di annullamento o del rinvio pregiudiziale per accertamento della validità (Art. 6, § 1, TUE; art. 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 7) (v. punto 78) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della lettera del 22 agosto 2019 con cui il presidente del Parlamento ha respinto la domanda di prendere urgentemente un’iniziativa per confermare l’immunità del ricorrente, presentata il 4 luglio 2019 a nome di quest’ultimo dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Giner, deputata europea, sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno del Parlamento.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non occorre più statuire sulla domanda di intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] i Vies è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo. 4) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporta le proprie spese relative alla sua domanda di intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0734_INF Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 gennaio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] i Vies / Parlamento (causa T‑734/19) «Ricorso di annullamento – Diritto istituzionale – Membro del Parlamento – Privilegi ed immunità – [OSCURATO:PERSONA] di prendere urgentemente un’iniziativa per confermare l’immunità di un deputato europeo – Atto non impugnabile – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Valutazione in funzione di criteri oggettivi – Atto di un’istituzione avente un contenuto negativo – Esame alla luce della natura della domanda che ha portato all’adozione dell’atto – Lettera del presidente del Parlamento che respinge la domanda di prendere urgentemente un’iniziativa per confermare l’immunità di un deputato europeo – Esclusione (Art. 263 TFUE; regolamento interno del Parlamento europeo, art. 8) (v. punti 35‑39, 51, 58, 62, 64, 65, 90) 2. Privilegi e immunità dell’Unione europea – Membri del Parlamento europeo – Nozione – Acquisizione dello status di membro del Parlamento europeo in forza e al momento della proclamazione ufficiale dei risultati (Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, artt. 8 e 9) (v. punti 54, 55) 3. Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato – Possibilità di avvalersi del ricorso di annullamento o del rinvio pregiudiziale per accertamento della validità (Art. 6, § 1, TUE; art. 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 7) (v. punto 78) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della lettera del 22 agosto 2019 con cui il presidente del Parlamento ha respinto la domanda di prendere urgentemente un’iniziativa per confermare l’immunità del ricorrente, presentata il 4 luglio 2019 a nome di quest’ultimo dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] i Giner, deputata europea, sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno del Parlamento. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non occorre più statuire sulla domanda di intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] i Vies è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo. 4) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporta le proprie spese relative alla sua domanda di intervento.
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