CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 gennaio 2024
Cassazione n. 09768/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA],Pec: avvocatipc.it -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] V entura (pec: fabiomassimo [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (corradi.valentinaçordineavvocatiroma.org) –controricorrente– avverso la sentenza n. 529 /20 19 , del Tribunale di Piacenza , pubblicata il13.8.2019, non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 . 2 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: consorzio risarcimento danni per inadempimento 1.– I l [OSCURATO:PERSONA] ha stipulato un contratto di ass icurazione con la compagnia [OSCURATO:SOCIETA]. a beneficio dei suoi associ ati, tra cui anche il sig. [OSCURATO:PERSONA], per l'annata agraria 20 14 . In tale ambito anticipa il pagamento dei ratei di polizza ai suoi associati. [OSCURATO:PERSONA] ha,quindi , anticipato il premio dovuto dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. Risulta inoltre che, durante l'annata agraria in questione, il si g. Cavanna abbia denunciando un sinistro, che non è statoindennizzato dalla compagnia assicuratrice solamente perchè inferiore alla franchigia pattuita. 2. – Il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha però rimborsato al [OSCURATO:PERSONA] ilpremio da quest'ultimo anticipato. Poichè i solleciti inviati erano rimasti senza riscontro, il [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto al competente Giudice di Pace decreto monitorio per ottenere il rimborso della somma anticipata quale rateo assicurativo e della quota annuale di ammissione al Consorzio per un importo totale pari ad € 1.232,59. 3. – L’attuale ricorrente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace di Piacenza, disconoscendo la firma apposta in calce alla domanda di adesione al [OSCURATO:PERSONA] 4. – [OSCURATO:PERSONA] adito ha rigettato l’opposizione sulla base della valutazione di una serie di circostanze e fatti contrastanti con l’assunto dell’opponente. 5. –L’attuale ricorrente ha proposto gravame dinanzi al tribunale di Piacenza che con la sentenza qui impugnata ha rigettato l’appello, procedendo ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. 6.– Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che:a) P reliminarmente ragioni di economiaprocessuale consentivano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più liquida (Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016). La questione che emergeva in termini di maggior evidenza era l'infondatezza dell'appello. Erastata prodotta in atti denuncia, da parte dell'appellante Cavanna, di sinistro inerente l’ attività professionale per cui è associato; denuncia rivolta all'Assicurazione dell'ente cui èassociato. Era stata , altresì, prodotta la perizia tecnica redatta dagli incaricati dell'Assicurazione. b) Apparivainverosimile non solo che il sinistro sia stato aperto e la pratica siastata istruita in assenza di un valido contratto - a meno di non ipotizzare la collusione tra l’A ssicurazione e Associazione appellata, in frode all'appellante - ma, più a monte, che il Ca vanna abbia denunciato il sinistro consapevole di non aver stipulato alcun contratto di assicurazione. La sentenza era , dunque , corretta sicuramente nella decisione; travolto e superatoogni diverso profilo. 7. – [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] presentato controricorso. In data 22 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] presentato rinuncia al ricorso con compensazione delle spese. In data 7.2.2024Condifesa Piacenza ha chiesto ex art. 391 c.p.c. che venga dichiarata l’estinzione del giudizio con condanna del ricorrente alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti deducono: 8.− Con il primo motivo : Man cato esame della questione preliminare di inammissibilità dell a domanda riconvenzionale e valutazione nel merito della qu estione, in violazione dell'art. 276 , comma 2 , c . p . c . , inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 4 , c . p . c . , errore in procedendo.Vizio che rileva in quanto il Tribunale ha omesso di risolvere l a questione preliminare entrando nel merito della questione. 9. –Con il secondo motivo: Art. 360 c . p . c . , in relazione al n. 3 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, artt. 112, 113, 115,116 c.p.c., 2697 c.c., 91, 92 e 96 c . p . c . e violazione delle regole ermeneutiche contrattuali in relazione agli artt. 6 e 7 dello St atuto di Condifesa; 10.– Con il terzo motivo: A rt. 360 c . p . c . , in relazione al l’art. 360, n. 5,per omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti. Dalla mancata risoluzione di una questione pregiudiziale ed inquadramento della domanda al fine di poter rendere la p ronuncia conforme a quanto previsto dall'art. 112 c.p.c., è con seguita una analisi del merito secondo il criterio della ragione più liquida, ponendovi alla base documenti, che tali non sono, contraddittori, inopponibili alla parte e dai quali il Giudice, non poteva trarre le conclusioni a cui èpervenuto. 11.– Per quanto esposto, il giudizio va dichiarato estinto . Spese compensate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizioe compensa le spese del presente giudi