CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 41868/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi in relazione ai reati di cui all'art. 378 cod. pen. sono inammissibili perché generici; Considerato, inoltre, che con riferimento specifico al ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], il giudice del gravame ha motivato in maniera coerente, logica e puntuale, da una parte, circa il fatto che risultava certa l'identificazione dell'autore del reato presupposto, alla luce del narrato dei pubblici ufficiali; dall'altra parte, in ordine alla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non doveva essere ascoltata alla presenza del difensore in quanto non indagata per il reato in ordine al quale era stata sentita a s.i.t; infine, in relazione alla invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., il motivo è generico perché il ricorrente si limita ad allegare unicamente una breve dichiarazione rilasciata dalla possibile convivente dell'imputata, senza fornire alcun ulteriore elemento concreto a sostegno di tale tesi; Considerato, inoltre, che il ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché generico, là dove il ricorrente si è limitato a censurare la sentenza impugnata senza effettuare una analisi critica delle argomentazioni poste a base della stessa nonché a dolersi della mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen. senza però indicare alcun elemento positivo a sostegno; Considerato, infine, che il ricorso presentato nell'interesse della Amato è inammissibile perché non si confronta con le argomentazioni contenute nella sentenza di secondo grado, là dove la Corte territoriale ha motivato in maniera coerente, logica e puntuale sulle ragioni poste a sostegno della penale responsabilità dell'imputata e su quelle che ostavano al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., in modo particolare, l'intensità del dolo e le gravi modalità del fatto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili ricorsele condanna i ricorrenti al pagamento a,iascAuz) delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa p delle ammende.. [OSCURATO:PERSONA] deciso il 7 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re