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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 37017/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISI Cdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza indicata in epigrafe, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena su richiesta in relazione all'imputazione del reato previsto dall'art. 12, commi 1 e 3-ter lett. b), d.

Igs. n. 286 del 1998, disponendo la confisca dell'autovettura utilizzata per commettere tale reato.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, svolgendo doglianze affidate a quattro motivi.

2.1. Il primo motivo denuncia erronea qualificazione giuridica del fatto, per essere stata ritenuta l'aggravante di cui all'art. 12, comma 3-ter lett. b), d logs. n. 286 del 1998, in assenza della prova del fine di lucro della condotta del ricorrente e senza considerare l'inattendibilità delle dichiarazioni al riguardo.

2.2. Il secondo motivo lamenta omessa decisione in ordine alla richiesta di dissequestro precedentemente avanzata in data 5 maggio 2020.

2.3. Il terzo motivo si duole della mancata restituzione del denaro rinvenuto indosso al ricorrente, rilevando che in tal caso non è configurabile un'ipotesi di confisca obbligatoria operante anche in caso di patteggiamento.

2.4. Il quarto motivo lamenta violazione di legge per essere stata disposta la confisca dell'autovettura nonostante la mancata citazione della proprietaria.

3. Il primo motivo svolge censure aventi palesemente a oggetto asserite omissioni ovvero errori nella valutazione della prova, che non sono ammissibili in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Il secondo e il terzo motivo si rivelano del pari inammissibili, poiché, richiamando principi affermati nelle diverse ipotesi del ricorso per cassazione avverso la decisione in sede di patteggiamento che non ha disposto la confisca obbligatoria o che ha disposto sulla stessa solo successivamente alla sentenza, muove censure che dovranno essere rivolte al provvedimento che risulta emesso con riguardo ai beni di cui trattasi in data 9 luglio 2020 dal giudice procedente.

Il quarto motivo risulta ugualmente inammissibile, in quanto, con riferimento alla confisca dell'autovettura, eccepisce in questa sede la nullità per omessa citazione del terzo intestatario del bene, senza averne interesse.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore / [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISI Cdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza indicata in epigrafe, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena su richiesta in relazione all'imputazione del reato previsto dall'art. 12, commi 1 e 3-ter lett. b), d. Igs. n. 286 del 1998, disponendo la confisca dell'autovettura utilizzata per commettere tale reato. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, svolgendo doglianze affidate a quattro motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea qualificazione giuridica del fatto, per essere stata ritenuta l'aggravante di cui all'art. 12, comma 3-ter lett. b), d logs. n. 286 del 1998, in assenza della prova del fine di lucro della condotta del ricorrente e senza considerare l'inattendibilità delle dichiarazioni al riguardo. 2.2. Il secondo motivo lamenta omessa decisione in ordine alla richiesta di dissequestro precedentemente avanzata in data 5 maggio 2020. 2.3. Il terzo motivo si duole della mancata restituzione del denaro rinvenuto indosso al ricorrente, rilevando che in tal caso non è configurabile un'ipotesi di confisca obbligatoria operante anche in caso di patteggiamento. 2.4. Il quarto motivo lamenta violazione di legge per essere stata disposta la confisca dell'autovettura nonostante la mancata citazione della proprietaria. 3. Il primo motivo svolge censure aventi palesemente a oggetto asserite omissioni ovvero errori nella valutazione della prova, che non sono ammissibili in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il secondo e il terzo motivo si rivelano del pari inammissibili, poiché, richiamando principi affermati nelle diverse ipotesi del ricorso per cassazione avverso la decisione in sede di patteggiamento che non ha disposto la confisca obbligatoria o che ha disposto sulla stessa solo successivamente alla sentenza, muove censure che dovranno essere rivolte al provvedimento che risulta emesso con riguardo ai beni di cui trattasi in data 9 luglio 2020 dal giudice procedente. Il quarto motivo risulta ugualmente inammissibile, in quanto, con riferimento alla confisca dell'autovettura, eccepisce in questa sede la nullità per omessa citazione del terzo intestatario del bene, senza averne interesse. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore / [OSCURATO:PERSONA]