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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 39842/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte de Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, limitatamente alla omessa revoca della sanzione della demolizione, con disposizione a cura della Corte di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di L'Aquila, in riforma della sentenza emessa in data 16/11/2017 dal Tribunale di Teramo - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui all'art. 44 lett c) d.P.R. n. 380/2001 e li aveva condannati alla pena di giustizia con ordine di demolizione del manufatto abusivo - dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati perché il reato era estinto per intervenuta prescrizione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in ordine alla mancata revoca dell'ordine dì demolizione, atteso che tale statuizione è accessoria rispetto alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380/2001 e 181, mentre la declaratoria di prescrizione di tale reato importa la revoca di siffatta statuizione.

Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata revoca dell'ordine di demolizione.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, che ha riprodotto il disposto dell'art. 7, ultimo comma,

I. n. 47 del 1985, recita: "per le opere abusive di cui al presente articolo (interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali, n.d.r.), il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita".

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, tale ordine costituisce un provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale, esplicitazione di un potere sanzionatorio non residuale o sostitutivo, ma autonomo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale; trattasi, ancora, di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio (non di una pena accessoria, né di una misura di sicurezza patrimoniale), caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica proprio nella sua accessività alla "sentenza di condanna" (Sez.3, n. 37836 del 29/03/2017, Rv.270907;Sez.3, n.50441 del 27/10/2015, Rv.265616; Sez.3, n.756 del 02/12/2010,dep.14/01/2011, Rv.249154; Sez. 3, n. 10/2/2006, Rv. 233673).

3. Nella specie, la Corte di appello, pur riformando la sentenza di condanna di primo grado con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta estinzione, non eliminava il disposto ordine di demolizione del manufatto abusivo.

4. La pronuncia impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente all'ordine di demolizione delle opere abusive, che va eliminato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all'ordine di demolizione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte de Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, limitatamente alla omessa revoca della sanzione della demolizione, con disposizione a cura della Corte di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di L'Aquila, in riforma della sentenza emessa in data 16/11/2017 dal Tribunale di Teramo - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui all'art. 44 lett c) d.P.R. n. 380/2001 e li aveva condannati alla pena di giustizia con ordine di demolizione del manufatto abusivo - dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati perché il reato era estinto per intervenuta prescrizione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in ordine alla mancata revoca dell'ordine dì demolizione, atteso che tale statuizione è accessoria rispetto alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380/2001 e 181, mentre la declaratoria di prescrizione di tale reato importa la revoca di siffatta statuizione. Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata revoca dell'ordine di demolizione. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, che ha riprodotto il disposto dell'art. 7, ultimo comma, I. n. 47 del 1985, recita: "per le opere abusive di cui al presente articolo (interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali, n.d.r.), il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita". Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, tale ordine costituisce un provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale, esplicitazione di un potere sanzionatorio non residuale o sostitutivo, ma autonomo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale; trattasi, ancora, di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio (non di una pena accessoria, né di una misura di sicurezza patrimoniale), caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica proprio nella sua accessività alla "sentenza di condanna" (Sez.3, n. 37836 del 29/03/2017, Rv.270907;Sez.3, n.50441 del 27/10/2015, Rv.265616; Sez.3, n.756 del 02/12/2010,dep.14/01/2011, Rv.249154; Sez. 3, n. 10/2/2006, Rv. 233673). 3. Nella specie, la Corte di appello, pur riformando la sentenza di condanna di primo grado con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta estinzione, non eliminava il disposto ordine di demolizione del manufatto abusivo. 4. La pronuncia impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente all'ordine di demolizione delle opere abusive, che va eliminato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all'ordine di demolizione,
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