Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:171
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62009CO0535_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 2 ottobre 2009, causa T‑324/05, Estonia/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avente ad oggetto l’annullamento del regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2005, n. 832, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 138, pag. 3).
[OSCURATO:PERSONA]
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Repubblica di Estonia è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
3) La Repubblica di Lettonia sopporta le proprie spese.