CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11840/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] principale-contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 517/2021 depositata il 18/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18581/2021Numero sezionale 2682/2026Numero di raccolta generale 11840/2026Data pubblicazione 29/04/2026Con avviso di accertamento n. TF503AF05067, relativo al periodod’imposta 2012, l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] II di Napoli– contestava ad [OSCURATO:PERSONA], quale presunto autore delle violazioniriferite alla società Ortofrutticola 2000 [OSCURATO:PERSONA] a r.l., maggioriimposte ai fini IRES, IRAP e IVA, sulla base delle risultanze del processoverbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Nola il 10giugno 2015. Dalle verifiche emergevano rilevanti irregolarità contabili emovimentazioni finanziarie non giustificate, con conseguente recupero diricavi e d’imposta per un importo complessivo superiore a euro 500.000.Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Napoli, deducendo, tra l’altro, l’inesistenza della notificadell’atto nei suoi confronti, non essendo egli il soggetto legittimato ariceverlo, nonché la violazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003, sostenendoche le violazioni, ove sussistenti, avrebbero dovuto essere imputateesclusivamente alla società di capitali. L’Amministrazione finanziaria sicostituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 865/2019, laCTP accoglieva il ricorso, ritenendo infondata l’eccezione di invalidità dellanotifica, ma reputando applicabile l’art. 7 del d.l. n. 269/2003, conconseguente esclusiva riferibilità alla persona giuridica delle sanzioniirrogate.Avverso detta pronuncia l’Agenzia proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Campania, deducendo che ilcontribuente avrebbe avuto un ruolo determinante nell’esecuzione delleoperazioni in frode al fisco imputate alla società, sì da giustificare lariferibilità anche alla persona fisica delle sanzioni amministrative. Sicostituiva l’originario ricorrente, chiedendo il rigetto dell’appello. La CTR,con sentenza n. 517/10/2021, depositata il 18 gennaio 2021, rigettaval’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado, ecompensava le spese.Numero registro generale 18581/2021Numero sezionale 2682/2026Numero di raccolta generale 11840/2026Data pubblicazione 29/04/2026Per la cassazione della sentenza della CTR propone ricorso l’Agenzia delleEntrate, affidandolo a quattro motivi.Si è costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto ilrigetto del ricorso principale e ha altresì proposto ricorso incidentalecondizionato, articolato in un unico motivo.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso l’Agenzia censura, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazioneapparente e violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132c.p.c. e dell’art. 111 Cost., assumendo che la CTR avrebbe omesso diindicare il percorso logico-argomentativo seguito per giungere al rigettodell’appello dell’Ufficio.Il primo motivo è infondato.La sentenza impugnata non è affetta da motivazione apparente, poichéespone chiaramente il thema decidendum e la ratio decidendi utilizzata dalgiudice regionale. In particolare, la CTR, dopo avere riassunto la doglianzadell’Ufficio, così individua il punto centrale della controversia: «La parteappellante ha censurato la decisione di primo grado laddove, inapplicazione dell’art. 7 D.L. 269/2003, ha escluso la responsabilitàdell’[OSCURATO:PERSONA] nell’esecuzione delle operazioni in frode al fisco poste inessere dalla società Ortofrutticola 2000…»[OSCURATO:PERSONA] regionale chiarisce dunque che l’oggettodell’impugnazione verte sull’imputabilità soggettiva delle sanzioniamministrative ed affronta tale questione mediante l’esplicito richiamo delconsolidato orientamento della Corte di cassazione: «Giova richiamarel’indirizzo consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sez. 5, ord. n.9448 del 22/05/2020)…».La sentenza riproduce poi il principio di diritto ritenuto dirimente: «…lesanzioni amministrative gravano esclusivamente sulla persona giuridicaNumero registro generale 18581/2021Numero sezionale 2682/2026Numero di raccolta generale 11840/2026Data pubblicazione 29/04/2026contribuente titolare del rapporto tributario, con esclusione dellaresponsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche…».Infine, la CTR applica tale principio al caso concreto, traendo da esso laconclusione decisoria: «Sulla scorta del predetto orientamentogiurisprudenziale, nella fattispecie deve escludersi la responsabilitàdell’[OSCURATO:PERSONA] per le violazioni tributarie ascritte alla societàOrtofrutticola 2000…».Questi passaggi dimostrano che il giudice regionale: ha individuato laquestione giuridica rilevante (imputazione soggettiva delle sanzioni ex art.7 d.l. 269/2003); ha richiamato il precedente di legittimità ritenutoapplicabile; ha desunto da tale precedente la soluzione del caso concreto;ha ritenuto conseguentemente irrilevanti le censure dell’Ufficio circa ilruolo del contribuente nelle operazioni contestate, trattandosi di profili nonidonei ad attribuire responsabilità personale secondo la disciplina ritenutaapplicabile.È dunque evidente che la CTR ha compiuto una scelta interpretativa netta,ritenendo assorbente la regola di diritto sull’imputazione delle sanzioni ereputando per questo superfluo addentrarsi nell’analisi degli elementiindiziari valorizzati dall’Ufficio.La motivazione della sentenza regionale – pur concisa – non è meramenteapparente, poiché consente di comprendere con chiarezza l’iter logico-argomentativo che ha condotto al rigetto dell’appello e soddisfa il “minimocostituzionale” richiesto da questa Corte.Questa Corte ha incisivamente affermato che “In seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sonopiù ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, inquanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art.Numero registro generale 18581/2021Numero sezionale 2682/2026Numero di raccolta generale 11840/2026Data pubblicazione 29/04/2026111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono inviolazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità dellasentenza - di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale delprovvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifestaed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa odincomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può esserededotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formatooggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversasoluzione della controversia” (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 22598 del2018; Cass. n. 7090 del 2022). Nella specie, la soglia del “minimocostituzionale” non è infranta.Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degliartt. 115 e 116 c.p.c., imputando al giudice d’appello un errore nellapercezione del contenuto oggettivo delle risultanze istruttorie e l’omessaconsiderazione degli elementi indiziari tratti dal processo verbale diconstatazione.Il secondo motivo è inammissibile.Secondo il costante orientamento di questa Corte, il principio del liberoconvincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., operainteramente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sededi legittimità (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. 6 aprile 2018, n.8473). La denuncia della violazione di tali norme processuali non puòrisolversi nella richiesta di una diversa valutazione delle prove, poiché essanon configura un vizio riconducibile all’art. 360, n. 4, c.p.c., ma semmaiavrebbe potuto, nei limiti oggi estremamente circoscritti, esseredenunciata come omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360,n. 5, c.p.c., come riformulato dal d.l. n. 83/2012 (Cass. 23940/2017 cit.).Il vizio è configurabile solo se il giudice di merito abbia affermato difondare la decisione su un elemento probatorio inesistente, ovvero abbiaNumero registro generale 18581/2021Numero sezionale 2682/2026Numero di raccolta generale 11840/2026Data pubblicazione 29/04/2026travisato il contenuto oggettivo della prova in modo macroscopico, oancora quando abbia disatteso il valore legale della prova vincolata. Nulladi ciò ricorre nel caso in esame.La CTR ha infatti chiarito il fondamento logico-giuridico della propriadecisione: ha premesso che l’Agenzia aveva censurato la sentenza diprimo grado per avere escluso la responsabilità personaledell’amministratore in applicazione dell’art. 7 del d.l. 269/2003; ha quindirichiamato il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui le sanzioniamministrative relative al rapporto tributario proprio della società dicapitali gravano esclusivamente sulla persona giuridica, con esclusionedella responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche; e haconseguentemente affermato che, nella specie, doveva escludersi laresponsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] “a prescindere dalla tipologia di rapportointercorrente con quest’ultima”.Tale ragionamento rende evidente che la CTR non ha ignorato né travisatole risultanze istruttorie richiamate dall’Ufficio; ha piuttosto ritenuto cheesse fossero giuridicamente irrilevanti ai fini della decisione, in quanto laresponsabilità personale dell’amministratore non può configurarsi, alla lucedel principio di diritto applicato, quando la violazione riguarda il rapportotributario proprio della società di capitali.Non è ravvisabile, dunque, alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,poiché il giudice regionale non ha affermato nulla di contrario alle prove enon ha attribuito valore legale ad elementi che ne erano privi; hasemplicemente ritenuto assorbenti le ragioni di diritto poste a fondamentodell’esclusione della responsabilità personale, e tale operazioneinterpretativa rientra pienamente nei poteri del giudice di merito.Né può sostenersi che la CTR abbia violato il principio di noncontestazione, il quale – sebbene operante anche nel processo tributario –deve essere coordinato con la specialità del relativo rito, nel senso che lamancata specifica presa di posizione dell’Ufficio non equivale adNumero registro generale 18581/2021Numero sezionale 2682/2026Numero di raccolta generale 11840/2026Data pubblicazione 29/04/2026ammissione dei fatti né restringe automaticamente il thema decidendum(Cass. 13 marzo 2019, n. 7127; Cass. 23 luglio 2019, n. 19806). Inoltre,la non contestazione riguarda solo fatti storici e non si estende allevalutazioni o ricostruzioni desumibili dai documenti, né può riferirsi alleconclusioni interpretative tratte dall’esame degli stessi (Cass. 5 marzo2020, n. 6172; Cass. 15 novembre 2021, n. 35037; Cass. 21 dicembre2017, n. 30744; Cass. 21 giugno 2016, n. 12748).In definitiva, la censura dell’Agenzia, lungi dall’individuare un effettivovizio processuale, si risolve nella richiesta di una diversa lettura delleprove e nello scrutinio del merito della valutazione compiuta dal giudiceregionale, attività preclusa in sede di legittimità. Il motivo deve pertantoessere rigettato.Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi oggetto didiscussione tra le parti, individuati nelle circostanze fattuali e contabiliemergenti dalle verifiche della Guardia di Finanza, che avrebberodimostrato la cointeressenza economica del contribuente nelle operazionicontestate.Il terzo motivo è inammissibile.Secondo la giurisprudenza consolidata, il vizio contemplato dall’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c. – nella formulazione introdotta dall’art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012 – concerneesclusivamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che siastato oggetto di discussione tra le parti, e postula l’esatto adempimentodegli stringenti oneri di allegazione fissati da Cass., Sez. U., n. 8053 del 7aprile 2014. Tali oneri, nel caso di specie, risultano del tutto inosservati.(Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).In primo luogo, l’Agenzia non individua alcun fatto storico, in sensonormativo e processuale, il cui esame sarebbe stato omesso dalla CTR;essa si limita a riproporre plurimi elementi indiziari tratti dal processoNumero registro generale 18581/2021Numero sezionale 2682/2026Numero di raccolta generale 11840/2026Data pubblicazione 29/04/2026verbale di constatazione, senza indicare né il “dato testuale oextratestuale” da cui emergerebbe il fatto decisivo, né “come e quando”esso sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti, come richiesto dagliartt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. (Cass.,Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).Inoltre, il motivo traligna dal recinto del vizio denunciato e tende, nellasostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito della controversia. Lacensura, infatti, non deduce l’omesso esame di un fatto storico decisivo,bensì lamenta che la CTR non avrebbe attribuito adeguato peso a talunerisultanze istruttorie, prospettando dunque una diversa ricostruzionevalutativa del materiale probatorio. Ciò è inammissibile, poiché, come piùvolte affermato da questa Corte, “il mancato esame di elementi istruttorinon integra di per sé il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., qualora il fattostorico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie” (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.U., 22 settembre 2014, n. 19881).Nel caso in esame, il fatto storico rilevante – la riconducibilità o menodelle sanzioni alla persona fisica dell’amministratore – è stato preso inconsiderazione dalla CTR, che ha espressamente affermato che, “sullascorta del consolidato indirizzo della Suprema Corte”, doveva escludersi laresponsabilità personale dell’[OSCURATO:PERSONA] “a prescindere dalla tipologia dirapporto intercorrente con la società”. La CTR ha dunque ritenutogiuridicamente irrilevanti gli elementi valorizzati dall’Ufficio, poiché, allaluce dell’art. 7 del d.l. 269/2003, la responsabilità personaledell’amministratore non può configurarsi in presenza di violazioni riferite alrapporto tributario della società di capitali. Ne deriva che la decisione nonpresenta alcun omesso esame di fatti storici, ma solo una differentequalificazione giuridica della fattispecie, insindacabile in sede di legittimità.Numero registro generale 18581/2021Numero sezionale 2682/2026Numero di raccolta generale 11840/2026Data pubblicazione 29/04/2026Le doglianze dell’Agenzia, oltre a non individuare alcun fatto storicodecisivo, finiscono dunque per investire “il complessivo governo delmateriale istruttorio”, nella prospettiva della parte di ottenere unarevisione dell’apprezzamento del merito, operazione che è del tuttopreclusa in questa sede (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre2014, n. 21152; Cass., 23 maggio 2014, n. 11511; Cass., 7 gennaio 2014,n. 91; Cass., Sez. U., 25 ottobre 2013, n. 24148).È principio costante che “è inammissibile il ricorso per cassazione che,sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, di mancanza dimotivazione o di omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass., Sez. U.,27 dicembre 2019, n. 34476; conf. Cass., SU, 20 giugno 2018, n. 16303).Ed è precisamente ciò che avviene nel caso di specie.In definitiva, il terzo motivo è inammissibile perché: non individua alcunfatto storico, decisivo e discusso, secondo gli obblighi dell’art. 360, n. 5(come interpretato da Cass., Sez. U., n. 8053/2014); non argomenta sullasua decisività; sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie,estranea al perimetro del vizio di legittimità.Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 deld.l. n. 269/2003 e degli artt. 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTRavrebbe erroneamente escluso la responsabilità dell’amministratore qualeeffettivo beneficiario delle violazioni compiute tramite l’utilizzo distortodella società quale mero schermo.Il quarto motivo è infondato.La censura non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata. LaCTR ha infatti fondato la propria decisione sull’applicazione del principio –espressamente richiamato – secondo cui le sanzioni amministrativerelative al rapporto tributario proprio delle società di capitali gravanoesclusivamente sull’ente, con esclusione della responsabilità concorsualeNumero registro generale 18581/2021Numero sezionale 2682/2026Numero di raccolta generale 11840/2026Data pubblicazione 29/04/2026delle persone fisiche. La motivazione afferma, infatti, che, “sulla scorta delconsolidato orientamento della Suprema Corte”, doveva escludersi laresponsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] “a prescindere dalla tipologia di rapportointercorrente con quest’ultima”, evidenziando come gli elementi valorizzatidall’Ufficio (tratti dal processo verbale di constatazione) fossero comunquegiuridicamente irrilevanti ai fini dell’imputazione personale delle violazioni.Ciò posto, non ricorre alcuna violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. Insede di legittimità è possibile censurare la violazione di tali norme soloallorché ricorra il c.d. vizio di sussunzione, e cioè quando il giudice dimerito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indiziraccolti, li ritenga poi inidonei a fornire la prova presuntiva, oppurequando, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti,li reputi tuttavia sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass., 13febbraio 2020, n. 3541). Tale evenienza, oltre a non essere stata dedotta,è del tutto estranea alla struttura argomentativa della sentenzaimpugnata, la quale non ha affatto proceduto ad una valutazione degliindizi secondo i parametri dell’art. 2729 c.c., ma ha ritenuto assorbente ilprofilo giuridico relativo all’imputazione soggettiva delle sanzioni.Né il motivo individua un errore nella corretta declinazione dei criteri digravità, precisione e concordanza. La giurisprudenza di questa Corteinsegna che tali requisiti devono essere ricavati dal complesso degli indizivalutati nel loro insieme e non atomisticamente, in un rapporto divicendevole completamento (Cass., 25 ottobre 2019, n. 27419; Cass., 12aprile 2018, n. 9059; Cass., 16 maggio 2017, n. 12002). Tuttavia,l’apprezzamento circa la scelta dei fatti noti, la valutazione della loroidoneità indiziaria e il giudizio logico che conduce dal fatto noto al fattoignoto costituiscono attività riservata al giudice di merito, censurabile insede di legittimità solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale ex art.360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass., 17 gennaio 2019, n. 1234; Cass.,23 gennaio 2006, n. 1216).Numero registro generale 18581/2021Numero sezionale 2682/2026Numero di raccolta generale 11840/2026Data pubblicazione 29/04/2026La parte ricorrente, lungi dal prospettare un vizio di sussunzione,contrappone alla motivazione della CTR una propria lettura degli elementiindiziari, nella prospettiva di ottenere una rivalutazione del merito, deltutto preclusa in sede di legittimità. È pacifico, infatti, che la valutazionedelle prove, anche quando si tratti di presunzioni semplici, è attivitàriservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e cherimane estranea al sindacato di legittimità qualsiasi censura volta acriticare il “convincimento” formatosi sulle risultanze probatorie (Cass., 19luglio 2021, n. 20553).Parimenti estranea al mezzo prescelto è la doglianza che investa laricostruzione dei fatti o proponga una diversa interpretazione dellerisultanze istruttorie, poiché, quando il giudice di merito applichi i principiin tema di presunzioni e attribuisca determinata valenza a un elementoindiziario, la critica diretta ad infirmare la plausibilità di tale ricostruzionenon configura violazione di legge, ma, al più, vizio motivazionale, neiristretti limiti del “minimo costituzionale” (Cass., 27 agosto 2018, n.21223; Cass., 7 luglio 2016, n. 13922; Cass., 20 aprile 2017, n. 9952;Cass., 22 giugno 2016, n. 12884; Cass., 19 aprile 2021, n. 10253). Delresto, è stato ribadito che, in tema di presunzioni, qualora il giudice dimerito sussuma erroneamente sotto i parametri normativi fatti privi deirequisiti di gravità, precisione e concordanza, la censura è ammissibilesotto il profilo della violazione di legge solo se la critica si concentra sullacorretta applicazione dei criteri normativi, e non sulla plausibilità delragionamento probatorio o sulla ricostruzione del fatto (Cass., 30 giugno2021, n. 18611). Anche tale evenienza è chiaramente assente nellaspecie.Ne consegue che il quarto motivo non solo non coglie la reale ratiodecidendi della sentenza impugnata, ma tende incongruamente a ottenereuna nuova valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede dilegittimità. Esso deve pertanto essere rigettato.Numero registro generale 18581/2021Numero sezionale 2682/2026Numero di raccolta generale 11840/2026Data pubblicazione 29/04/2026Con l’unico motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduce –ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenzaper omessa pronuncia in ordine alla questione pregiudiziale del difetto dilegittimazione passiva del contribuente, eccezione già sollevata in primogrado e riproposta in appello, ma rimasta assorbita senza adeguatamotivazione nella sentenza della CTR.Il motivo unico del ricorso incidentale resta assorbito.In ultima analisi, il ricorso principale va rigettato, quello incidentalerimane assorbito. Le spese sono regolate dalla soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorsoincidentale; condanna l’Agenzia al pagamento in favore di AnnunziataAniello, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 8.200, oltre spese forfettarie nella misuradel 15%, euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.La PresidenteTania Hmeljak