CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024
Cassazione n. 04248/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, in data 4 settembre 2024, ha fatto pervenire memoria difensiva a cui è allegato il verbale di remissione di querela; ritenuto che procedendosi in relazione a delitto perseguibile a querela ed essendo la querela stata rimessa deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata ricorrendo un'ipotesi di estinzione del reato; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] nte