CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 46126/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] MORFEI ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, in epigrafe indicata, con la quale è stata riformata, solo in punto pena,quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 590 bis, comma 6, codice strada (in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), depositando successiva memoria, con la quale ha contestato la valutazione operata in sede di esame preliminare del ricorso, chiedendone l'assegnazione ad altra sezione penale; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, la difesa ha contestato la valutazione degli elementi di prova e il giudizio di merito in ordine alla dinamica dei fatti, formulando censure intese a sollecitare a questa Corte di legittimità una diversa lettura del compendio probatorio, peraltro dopo una doppia decisione conforme di merito, preclusa in questa sede (sulla natura del giudizio di legittimità, tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099); rilevato che alla inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA]