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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 42047/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ne le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] kk [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Napoli ha dichiarato la definitività del decreto penale di condanna in difetto di impugnazione tempestivamente proposta.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, DELLA MONICA Rita, articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione della opposizione proposta via e-mail come previsto dalla legislazione emergenziale COVID.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Marilia di Nardo- ha anche depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Questa Corte ha ripetutamente affermato che è inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna presentata a mezzo di [OSCURATO:PERSONA], stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, in ragione dell'assenza di una norma specifica che consenta nel sistema processuale penale il deposito di atti in via telematica, e nonostante che per espressa previsione di legge il valore legale della posta elettronica certificata sia equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno (Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 272740; Sez. 3, n. 50932 del 11/07/2017, Giacinti, Rv. 272095).

2.1. Questa interpretazione, tuttavia, non è più sostenibile a seguito della conversione del di. 137/2020 avvenuta ad opera della

I. 18 dicembre 2020, n. 176, ma la nuova previsione non giova alla ricorrente.

Ed invero, l'art. 24, comma 4, del d.l. 137/2020, come modificato in sede di conversione, prevede che, «per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine dì cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 [...] effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici» Il successivo comma 6-quinquies - introdotto dalla legge di conversione - prevede espressamente che, alle condizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6- quater del medesimo articolo, il deposito a mezzo PEC si applica «a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354» ed il successivo comma 6-decies prevede che «le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6- novies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e al reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

2.2. Nel caso di specie, il ricorrente ha trasmesso l'atto di opposizione utilizzando forme non ammesse dal disposto normativo come sopra richiamato.

Risulta infatti che l'opposizione nel caso di specie sia stata presentata con e- mail ordinaria ([OSCURATO:EMAIL]) e non tramite PEC come invece specificamente richiesto dal disposto normativo allora vigente.

Del resto, l'indicazione normativa trova una sua ragione di carattere sostanziale nella considerazione che solamente la posta elettronica certificata permette di conferire valore legale e certezza alla identità del mittente così come permette di certificare provenienza e ricezione dell'atto da parte dell'ufficio ricevente.

Si tratta quindi di una violazione connessa a specifiche esigenze di certezza della provenienza il che palesa l'impossibilità di operare interpretazioni analogiche o estensive che permettano di ritenere la legittimità dell'operato del ricorrente.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci o in Roma, il 24

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ne le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] kk [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Napoli ha dichiarato la definitività del decreto penale di condanna in difetto di impugnazione tempestivamente proposta. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, DELLA MONICA Rita, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione della opposizione proposta via e-mail come previsto dalla legislazione emergenziale COVID. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Marilia di Nardo- ha anche depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Corte ha ripetutamente affermato che è inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna presentata a mezzo di [OSCURATO:PERSONA], stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, in ragione dell'assenza di una norma specifica che consenta nel sistema processuale penale il deposito di atti in via telematica, e nonostante che per espressa previsione di legge il valore legale della posta elettronica certificata sia equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno (Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 272740; Sez. 3, n. 50932 del 11/07/2017, Giacinti, Rv. 272095). 2.1. Questa interpretazione, tuttavia, non è più sostenibile a seguito della conversione del di. 137/2020 avvenuta ad opera della I. 18 dicembre 2020, n. 176, ma la nuova previsione non giova alla ricorrente. Ed invero, l'art. 24, comma 4, del d.l. 137/2020, come modificato in sede di conversione, prevede che, «per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine dì cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 [...] effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici» Il successivo comma 6-quinquies - introdotto dalla legge di conversione - prevede espressamente che, alle condizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6- quater del medesimo articolo, il deposito a mezzo PEC si applica «a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354» ed il successivo comma 6-decies prevede che «le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6- novies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e al reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ». 2.2. Nel caso di specie, il ricorrente ha trasmesso l'atto di opposizione utilizzando forme non ammesse dal disposto normativo come sopra richiamato. Risulta infatti che l'opposizione nel caso di specie sia stata presentata con e- mail ordinaria ([OSCURATO:EMAIL]) e non tramite PEC come invece specificamente richiesto dal disposto normativo allora vigente. Del resto, l'indicazione normativa trova una sua ragione di carattere sostanziale nella considerazione che solamente la posta elettronica certificata permette di conferire valore legale e certezza alla identità del mittente così come permette di certificare provenienza e ricezione dell'atto da parte dell'ufficio ricevente. Si tratta quindi di una violazione connessa a specifiche esigenze di certezza della provenienza il che palesa l'impossibilità di operare interpretazioni analogiche o estensive che permettano di ritenere la legittimità dell'operato del ricorrente. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci o in Roma, il 24
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