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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 23133/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro, cori la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, mediante conversione per [OSCURATO:PERSONA] della pena detentiva in pena pecuniaria, la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 19 dicembre 2018, con la quale, a seguito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt.110, 56, 624, 625, comma 1 nn. 2 e 7, cod. pen. (tentato furto di kg.400 di arance) commesso in Corigliano-Rossano il 13 novembre 2018.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione, con distinti atti di contenuto sovrapponibile, censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma 1 nn. 2 e 7, cod. pen.

In particolare, secondo la difesa, l'istruttoria non ha dimostrato che gli imputati, per accedere al fondo di proprietà della persona offesa, abbiano dovuto danneggiare la rete metallica, risultando il reticolato in più parti già danneggiato o rimosso e non essendo la pinza siciliana in loro possesso idonea al taglio.

I giudici di merito hanno ritenuto sussistente tale aggravante sulla base di un ragionamento illogico e irrazionale, non potendosi escludere in maniera pacifica che non vi fossero altri punti di accesso o che lo strumento a disposizione degli imputati fosse esclusivamente destinato a raccogliere i frutti.

Gli imputati non avevano il fine di danneggiare la recin2:ione del fondo, nè servivano loro più varchi.

La motivazione, che ha ritenuto di disattendere la prova fotografica in quanto successiva al furto, si presenta inconferente e illogica.

2.1. Con riguardo alle circostanze attenuanti di cui all'alt. 62 nn. 4 e 6 cod. pen., i giudici hanno illogicamente ritenuto inadeguata la somma offerta a titolo risarcitorio agli imputati, pari ad euro 300 sulla base di valutazioni del danno corrispondenti al corrente prezzo di mercato della merce; tali elementi sono stati trascurati dai giudici di merito con motivazione illogica, considerato che il frutto non ha mai cessato di essere nella disponibilità del proprietario e che la somma offerta si sarebbe dovuta considerare pienamente satisfattiva.

2.2. Con un secondo motivo, deducono erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. in quanto il giudice non ha fornito specifica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si è discostato dal minimo edittale.

Il giudice avrebbe dovuto mitigare la pena in considerazione del tempo e del luogo del reato, dell'intensità del dolo o del grado della colpa, della condot1:a contemporanea o susseguente al reato e dei motivi a delinquere del reo, mentre le ragioni della determinazione della pena non sono state esplicitate.

Allarmante è la deduzione effettuata per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., basata semplicemente sulla considerazione del pregiudizio arrecato alla persona offesa nonostante i frutti raccolti siano stati consegnati, la loro quantità non fosse considerevole, il danno economic:o fosse lieve e gli imputati avessero rivolto un'offerta risarcitoria.

A fronte di tali elementi la motivazione offerta dai giudici di merito è inadeguata, nulla ostando all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. 3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

4. Con memoria datata 20 maggio 2022 il difensore dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

5. I ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.

5.1. Giova precisare, con riguardo al primo motivo di ricorso, che sebbene in tale motivo siano preannunciati la contestazione della affermazione di responsabilità degli imputati e la violazione di legge nonché il vizio di motivazione sulla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1 n.7, cod. pen., nel corpo del motivo di ricorso sono svolte deduzioni riferibili esclusivamente alla circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma 1 n.2, cod. pen. 4.2.

Si tratta, peraltro, di inammissibili censure in fatto tendenti a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio, ossia un'attività riservata al giudice di merito.

Per altro profilo, il vizio di manifesta illogicità della motivazione, nella specie genericamente dedotto, sussisl:e soltanto quando l'iter argonnentativo della decisione impugnata sia assolutamente carente sul piano logico, a nulla peraltro rilevando eventuali altre letture del materiale probatorio, pur egualmente corrette sul piano logico. 4.3.

Nella sentenza impugnata, a pag.6, è indicata la ragione per la quale la prova fornita dal testimone indicato dalla difesa non sia stata ritenuta idonea a superare la descrizione delle condizioni della rete di recinzione fornita dalla persona offesa, con motivazione non manifestamente illogica; fondata, da un lato, sul fatto che la condizione dei luoghi indicata dal testimone fosse successiva al giorno del furto e, dall'altro, sul rilievo che la «pinza siciliana» utilizzata dagli imputati è una cesoia metallica utilizzabile anche per uso diverso /e i da quello tipico del recidere gli agrumi.6.

Con riguardo alla seconda parte del primo motivo di ricorso, concernente l'entità del danno subito dalla persona offesa e il suo integrale risarcimento, ai fini dell'invocata applicazione delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62 nn. 4 o 6 cod. pen., la difesa prospetta una diversa valutazione del fatto, tanto in merito alla congruità dell'offerta quanto in merito all'entità del danno cagionato alla persona offesa, sollecitando una rivisitazione del giudizio di merito non consentita in fase di legittimità.

6.1. Sul tema dell'entità del danno che è stato e che sarebbe stato cagionato alla persona offesa, funzionale al giudizio sotteso all'applicabilità di entrambe le circostanze attenuanti, i giudici di merito hanno svolto congrua motivazione a pag.7 attribuendo valenza probatoria alle dichiarazioni della persona offesa con riguardo alla qualità e alla quantità delle arance che gli imputati hanno tentato di sottrarre e al prezzo di vendil:a al dettaglio delle «primizie», ritenendo sussistente in base a massime di esperienza l'ulteriore danno derivante da una raccolta non programmata e constatando il danno derivante dal danneggiamento della rete di recinzione.

6.2. La motivazione non è manifestamente illogica ed è conforme a diritto sotto un duplice profilo: - in primo luogo, la Corte di legittimità ha affermato che in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, e insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609); vizi con evidenza insussistenti nel caso concreto.

Il giudice di primo grado aveva, per converso, già valorizzato il comportamento processuale degli imputati e la loro offerta risarcitoria, ritenuta incongrua agli effetti dell'art.62 n.6 cod. pen., ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - in secondo luogo, occorre rimarcare che la circostanza attenuante prevista dall'art.62 n.4 cod. pen. é configurabile anche rispetto al delitto tentato, a condizione che sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base a un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez.

U, n. 28243 del 28/0:3/2013, Zonni, Rv. 255528).

Ma, nel caso in esame, sono state spiegate le ragioni per le quali il quantitativo e la qualità delle arance non avrebbero consentito di qualificare il furto tentato come attenuato dalla speciale tenuità del danno, considerato quest'ultimo in concreto e nella sua duplice componente di danno emergente e lucro cessante (Sez.

U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, in motivazione).

7. Il secondo motivo di ricorso, inerente al trattamento sanzionatorio e al diniego di applicazione dell'art.131 bis cod. pen., asseril:amente sfornito di adeguata motivazione tanto in relazione all'entità della pena quanto in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità, si osserva quanto segue: il Tribunale ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e ha irrogato la pena di sei mesi di reclusione ed euro 180 di multa, non superiore alla pena media edittale desumibile dal combinato disposto degli artt. 624 e 56 cod. pen. e la Corte territoriale ha ritenuto tale sanzione, ridotta di un terzo in ragione del rito prescelto, «proporzionata al concreto disvalore del fatto» sulla base del quantitativo di arance che si è tentato di sottrarre e del danneggiamento della rete.

7.1. Con riguardo al giudizio discrezionale di determinazione del trattamento sanzionatorio, va ricordato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dai giudice si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali„ Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/33/2013, Serratore, Rv.25619701).

Si richiama, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez.

U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201).

7.2. L'istanza di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis cod. pen., fondata sull'allegazione che il danno cagionato fosse particolarmente esiguo e che il fatto costituisse avvenimento unico e isolato, risulta espressamente rigettata per l'opposta considerazione della notevole entità del danno cagionato alla persona offesa, corrispondente al valore della merce e al costo da sostenere per la riparazione della recinzione metallica del fondo.

7.3. Si tratta di motivazione esente da vizi e conforme a diritto, posto che, seguendo le indicazioni del massimo consesso di legittimità (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi del fatto concretamente realizzati dall'agente.

Va, dunque, considerato che la particolare tenuità dell'offesa costituisce la risultante della positiva valutazione tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione secondo quanto prevede l'art.133, comma 1, n. 1 cod. pen.) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa secondo quanto prevede l'art. 133, comma :L, n. 3 cod. pen.), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entil:à del danno o del pericolo cagionato secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 2 cod. pen.).

Anche se all'interno di ogni indicatore il giudice sarà chiamato ad operare un bilanciamento tra i vari elementi del caso concreto, il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131 bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 131 bis cod. pen., nella parte del primo comma che qui interessa, la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità).

8. Ne consegue la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale; rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamenti) di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila cias

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, cori la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, mediante conversione per [OSCURATO:PERSONA] della pena detentiva in pena pecuniaria, la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 19 dicembre 2018, con la quale, a seguito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt.110, 56, 624, 625, comma 1 nn. 2 e 7, cod. pen. (tentato furto di kg.400 di arance) commesso in Corigliano-Rossano il 13 novembre 2018. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione, con distinti atti di contenuto sovrapponibile, censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma 1 nn. 2 e 7, cod. pen. In particolare, secondo la difesa, l'istruttoria non ha dimostrato che gli imputati, per accedere al fondo di proprietà della persona offesa, abbiano dovuto danneggiare la rete metallica, risultando il reticolato in più parti già danneggiato o rimosso e non essendo la pinza siciliana in loro possesso idonea al taglio. I giudici di merito hanno ritenuto sussistente tale aggravante sulla base di un ragionamento illogico e irrazionale, non potendosi escludere in maniera pacifica che non vi fossero altri punti di accesso o che lo strumento a disposizione degli imputati fosse esclusivamente destinato a raccogliere i frutti. Gli imputati non avevano il fine di danneggiare la recin2:ione del fondo, nè servivano loro più varchi. La motivazione, che ha ritenuto di disattendere la prova fotografica in quanto successiva al furto, si presenta inconferente e illogica. 2.1. Con riguardo alle circostanze attenuanti di cui all'alt. 62 nn. 4 e 6 cod. pen., i giudici hanno illogicamente ritenuto inadeguata la somma offerta a titolo risarcitorio agli imputati, pari ad euro 300 sulla base di valutazioni del danno corrispondenti al corrente prezzo di mercato della merce; tali elementi sono stati trascurati dai giudici di merito con motivazione illogica, considerato che il frutto non ha mai cessato di essere nella disponibilità del proprietario e che la somma offerta si sarebbe dovuta considerare pienamente satisfattiva. 2.2. Con un secondo motivo, deducono erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. in quanto il giudice non ha fornito specifica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si è discostato dal minimo edittale. Il giudice avrebbe dovuto mitigare la pena in considerazione del tempo e del luogo del reato, dell'intensità del dolo o del grado della colpa, della condot1:a contemporanea o susseguente al reato e dei motivi a delinquere del reo, mentre le ragioni della determinazione della pena non sono state esplicitate. Allarmante è la deduzione effettuata per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., basata semplicemente sulla considerazione del pregiudizio arrecato alla persona offesa nonostante i frutti raccolti siano stati consegnati, la loro quantità non fosse considerevole, il danno economic:o fosse lieve e gli imputati avessero rivolto un'offerta risarcitoria. A fronte di tali elementi la motivazione offerta dai giudici di merito è inadeguata, nulla ostando all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 4. Con memoria datata 20 maggio 2022 il difensore dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. 5. I ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità. 5.1. Giova precisare, con riguardo al primo motivo di ricorso, che sebbene in tale motivo siano preannunciati la contestazione della affermazione di responsabilità degli imputati e la violazione di legge nonché il vizio di motivazione sulla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1 n.7, cod. pen., nel corpo del motivo di ricorso sono svolte deduzioni riferibili esclusivamente alla circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma 1 n.2, cod. pen. 4.2. Si tratta, peraltro, di inammissibili censure in fatto tendenti a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio, ossia un'attività riservata al giudice di merito. Per altro profilo, il vizio di manifesta illogicità della motivazione, nella specie genericamente dedotto, sussisl:e soltanto quando l'iter argonnentativo della decisione impugnata sia assolutamente carente sul piano logico, a nulla peraltro rilevando eventuali altre letture del materiale probatorio, pur egualmente corrette sul piano logico. 4.3. Nella sentenza impugnata, a pag.6, è indicata la ragione per la quale la prova fornita dal testimone indicato dalla difesa non sia stata ritenuta idonea a superare la descrizione delle condizioni della rete di recinzione fornita dalla persona offesa, con motivazione non manifestamente illogica; fondata, da un lato, sul fatto che la condizione dei luoghi indicata dal testimone fosse successiva al giorno del furto e, dall'altro, sul rilievo che la «pinza siciliana» utilizzata dagli imputati è una cesoia metallica utilizzabile anche per uso diverso /e i da quello tipico del recidere gli agrumi.6. Con riguardo alla seconda parte del primo motivo di ricorso, concernente l'entità del danno subito dalla persona offesa e il suo integrale risarcimento, ai fini dell'invocata applicazione delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62 nn. 4 o 6 cod. pen., la difesa prospetta una diversa valutazione del fatto, tanto in merito alla congruità dell'offerta quanto in merito all'entità del danno cagionato alla persona offesa, sollecitando una rivisitazione del giudizio di merito non consentita in fase di legittimità. 6.1. Sul tema dell'entità del danno che è stato e che sarebbe stato cagionato alla persona offesa, funzionale al giudizio sotteso all'applicabilità di entrambe le circostanze attenuanti, i giudici di merito hanno svolto congrua motivazione a pag.7 attribuendo valenza probatoria alle dichiarazioni della persona offesa con riguardo alla qualità e alla quantità delle arance che gli imputati hanno tentato di sottrarre e al prezzo di vendil:a al dettaglio delle «primizie», ritenendo sussistente in base a massime di esperienza l'ulteriore danno derivante da una raccolta non programmata e constatando il danno derivante dal danneggiamento della rete di recinzione. 6.2. La motivazione non è manifestamente illogica ed è conforme a diritto sotto un duplice profilo: - in primo luogo, la Corte di legittimità ha affermato che in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, e insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609); vizi con evidenza insussistenti nel caso concreto. Il giudice di primo grado aveva, per converso, già valorizzato il comportamento processuale degli imputati e la loro offerta risarcitoria, ritenuta incongrua agli effetti dell'art.62 n.6 cod. pen., ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - in secondo luogo, occorre rimarcare che la circostanza attenuante prevista dall'art.62 n.4 cod. pen. é configurabile anche rispetto al delitto tentato, a condizione che sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base a un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. U, n. 28243 del 28/0:3/2013, Zonni, Rv. 255528). Ma, nel caso in esame, sono state spiegate le ragioni per le quali il quantitativo e la qualità delle arance non avrebbero consentito di qualificare il furto tentato come attenuato dalla speciale tenuità del danno, considerato quest'ultimo in concreto e nella sua duplice componente di danno emergente e lucro cessante (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, in motivazione). 7. Il secondo motivo di ricorso, inerente al trattamento sanzionatorio e al diniego di applicazione dell'art.131 bis cod. pen., asseril:amente sfornito di adeguata motivazione tanto in relazione all'entità della pena quanto in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità, si osserva quanto segue: il Tribunale ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e ha irrogato la pena di sei mesi di reclusione ed euro 180 di multa, non superiore alla pena media edittale desumibile dal combinato disposto degli artt. 624 e 56 cod. pen. e la Corte territoriale ha ritenuto tale sanzione, ridotta di un terzo in ragione del rito prescelto, «proporzionata al concreto disvalore del fatto» sulla base del quantitativo di arance che si è tentato di sottrarre e del danneggiamento della rete. 7.1. Con riguardo al giudizio discrezionale di determinazione del trattamento sanzionatorio, va ricordato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dai giudice si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali„ Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/33/2013, Serratore, Rv.25619701). Si richiama, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201). 7.2. L'istanza di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis cod. pen., fondata sull'allegazione che il danno cagionato fosse particolarmente esiguo e che il fatto costituisse avvenimento unico e isolato, risulta espressamente rigettata per l'opposta considerazione della notevole entità del danno cagionato alla persona offesa, corrispondente al valore della merce e al costo da sostenere per la riparazione della recinzione metallica del fondo. 7.3. Si tratta di motivazione esente da vizi e conforme a diritto, posto che, seguendo le indicazioni del massimo consesso di legittimità (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi del fatto concretamente realizzati dall'agente. Va, dunque, considerato che la particolare tenuità dell'offesa costituisce la risultante della positiva valutazione tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione secondo quanto prevede l'art.133, comma 1, n. 1 cod. pen.) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa secondo quanto prevede l'art. 133, comma :L, n. 3 cod. pen.), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entil:à del danno o del pericolo cagionato secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 2 cod. pen.). Anche se all'interno di ogni indicatore il giudice sarà chiamato ad operare un bilanciamento tra i vari elementi del caso concreto, il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131 bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 131 bis cod. pen., nella parte del primo comma che qui interessa, la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità). 8. Ne consegue la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale; rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamenti) di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila cias
Sentenza Cassazione n. 23133/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris