CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2022
Cassazione n. 41122/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 6 cod.pen. tenuto conto del pagamento parziale del debito tributario è inammissibile perché non dedotta nei motivi di appello e non qui deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità. Il ricorrente, infatti, aveva dedotto unicamente motivo sul trattamento sanzionatorio chiedendo una riduzione di pena tenuto conto sia dell'ammontare esiguo dell'importo delle fatture per operazioni inesistenti e del pagamento parziale del debito fiscale, elementi questi che la corte territoriale ha valorizzato nell'accoglimento del motivo e nella riduzione della pena inflitta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] i e ensore Il Presidente