Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16891/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25 gennaio 2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa all'udienza predibattimentale dal Tribunale di Brindisi con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per estinzione dei reati a lui ascritti (artt. 337 e 612, comma secondo, cod. pen.) per esito positivo della messa alla prova.

Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 168-ter, comma secondo, cod. pen. e 464-septies cod. proc. pen. in quanto la sentenza è stata emessa sulla sola base del programma di messa alla prova, comprendente lo svolgimento di lavori di pubblica utilità e l'impegno dell'imputato a presentare le sue scuse alle persone offese, senza alcuna verifica dell'esito positivo della messa alla prova. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in quanto la sentenza è stata emessa in violazione dell'art. 464-septies cod. proc. pen. che prevede che, solo una volta decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara estinto il reato se ne verifica l'esito positivo, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, sulla base di quanto emerge dalla relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che lo ha preso in carico. 2.

Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25 gennaio 2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa all'udienza predibattimentale dal Tribunale di Brindisi con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per estinzione dei reati a lui ascritti (artt. 337 e 612, comma secondo, cod. pen.) per esito positivo della messa alla prova. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 168-ter, comma secondo, cod. pen. e 464-septies cod. proc. pen. in quanto la sentenza è stata emessa sulla sola base del programma di messa alla prova, comprendente lo svolgimento di lavori di pubblica utilità e l'impegno dell'imputato a presentare le sue scuse alle persone offese, senza alcuna verifica dell'esito positivo della messa alla prova. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in quanto la sentenza è stata emessa in violazione dell'art. 464-septies cod. proc. pen. che prevede che, solo una volta decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara estinto il reato se ne verifica l'esito positivo, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, sulla base di quanto emerge dalla relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che lo ha preso in carico. 2. Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 16891/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris