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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16761/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23538-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4976/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia ove è stata riformata la pronuncia della C di Milano di rigetto delle ragioni della contribuente in tema di riscossione somme accertate con sentenza passata in giudicato per trasparenza su società di persone; che il ricorso è affidato ad unico motivo; che la contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 30 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e art. 2953 c.c., per aver la CTR assoggettato la cartella derivante da sentenza passata in giudicato al termine decadenziale, anziché al termine ordinario di prescrizione; che il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente "ratione temporis"), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'"actio iudicati" (cfr. Cass.

V, n. 9076/2017; n. 8105/1019; VI-5, n. 32308/2019) che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM Ric. 2020 n. 23538 sez.

MT - ud. 12-04-2022 -2- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Lombardia — Milano, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23538-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4976/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia ove è stata riformata la pronuncia della C di Milano di rigetto delle ragioni della contribuente in tema di riscossione somme accertate con sentenza passata in giudicato per trasparenza su società di persone; che il ricorso è affidato ad unico motivo; che la contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 30 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e art. 2953 c.c., per aver la CTR assoggettato la cartella derivante da sentenza passata in giudicato al termine decadenziale, anziché al termine ordinario di prescrizione; che il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente "ratione temporis"), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'"actio iudicati" (cfr. Cass. V, n. 9076/2017; n. 8105/1019; VI-5, n. 32308/2019) che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM Ric. 2020 n. 23538 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Lombardia — Milano, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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