CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 aprile 2021
Cassazione n. 30072/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28744/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR n. 1 presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, allavia del [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO, n. 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –controricorrente - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI , Sez. Distaccata di SASSARI, n.145/2021 depositata i l 16/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] impugna, con atto affidato adue motivi di ricorso, di cui il primo per violazione di legge ai sensi dell’ art. 360, comma 1 n 3 cod.proc. c iv. in relazione agli artt. 2712, 2719, 2727 e 2729 cod.civ. e il secondo per violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 cod.proc. c iv. in relazione agli artt. 1175 e 1375 cod . c iv . , la sentenza della Corte d‘Appello di Cagliari ‒ Sezione distaccata di Sassari ‒ n. 145 del 2021 che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di rigetto di opposizione a decreto ingiuntivo per forniture idriche in favore del Condominio la Marchesana da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 bise 380 cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilità e comunque di infondatezza del ricorso è stata ritualmente comunicata. Il solo [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. I motivi, da trattare congiuntamente, in quanto affetti dal medesimo vizio, sono inammissibili. Essi sono relativi al giudizio di fatto, come emerge anche dai molteplici richiami nella memoria alla valutazione delle prove. Il primo motivo, sebbene sia rubricato con riferimento alla violazione e (o) falsa applicazione delle norme di diritto in materia di prove documentali e di ragionamento presuntivo, chiede in concreto una revisione del percorso motivazionale in materia di prova dei consumi di acqua (segnatamente in punto di malfunzionamento del contatore del consumo idrico) e si limita a contrapporre una ricostruzione dei fatti propria del Condominio ricorrente ma non deduce alcuna concreta violazione in diritto, se non quella della mancata effettuazione del ragionamento presuntivo, che è, tuttavia, inammissibile per le modalità in cui è posta (sul punto, con carattere di esaustività si veda da ultimo: Cass. n. 09054 del 21/03/2022 Rv. 664316 -01). Anche laddove si denuncia la violazione della buona fede il mezzo si limita a confuta re il giudizio di fatto e risulta pertanto non utilmente scrutinabile. Il ricorso èdichiarato inammissibile. Le spese di liteseguono la soccombenza e sulla base del valore della controversia e dell’attività processuale espletata sono liquidate come da dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 bisdello stesso art. 13. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, che liquida in euro 3.0 00,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera d