CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 agosto 1979
Cassazione n. 18466/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/08/1979 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla mancata riqualificazione ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 e alla mancata applicazione delle attenuanti generiche è inammissibile siccome rivalutativo del merito a fronte di una esclusione dell'art. 73 comma 5 fondata non solo sulla quantità di stupefacente ma anche sulle complessive circostanze emerse, con numerosi bilancini e materiale di confezionamento funzionali alla creazione di decine di dosi e con la finalità dichiarata di raddoppiare un cospicuo investimento per euro 2500. Tanto risulta conforme con l'indirizzo per cui all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, (cfr. in motivazione Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018 Rv. 274076 - 01). Né -~ condivisibile il richiamo a pronunzia di legittimità che appare fondato su uno studio estremamente parziale di casi e dunque di dubbia significatività statistica oltre che non specificato nella tipologia e nella considerazione del principio attivo. Quanto alle attenuanti invocate, la Corte oltre ad avere puntualmente spiegato l'irrilevanza concreta del comportamento processuale dedotto dalla difesa ha correttamente motivato il diniego alla luce dei precedenti penali, in linea con l'indirizzo per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 - 02 ). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.