Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 39808/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez.2132/25 [OSCURATO:PERSONA] CC – 28/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] Mostarda -Relatore- R.G.N. 29893/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di: LAL Chand, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/05/1978, avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39808/2025 Roma, lì, 10/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha integralmente confermato la sentenza emessa il 10 luglio 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti in seguito sinteticamente enunciati, ai sensi di quanto prevede l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce motivazione mancante o meramente apparente, che non offre alcuna risposta argomentativa ai motivi di gravame spesi nel merito quanto a confutazione degli elementi narrativi offerti dall’esame della persona offesa, che hanno fondato l’accertamento della responsabilità per il delitto di usura descritto al capo 1 della imputazione.

La Corte, comunque, non spiega come la persona offesa possa ritenersi attendibile nel narrato, attese le continue contraddizioni ed imprecisioni nella indicazione di date e somme, tanto da non consentire di comprendere e verificare i tratti essenziali della concreta fattispecie all’esame, sia quanto a somme mutuate, sia quanto ad interessi praticati.

1.2. I medesimi vizi sono denunziati in riferimento alla fattispecie di usura descritta al capo

3. Anche in questo caso la prova dichiarativa che rinviene dalla persona offesa non consente di comprendere con precisione l’entità (euro 450 o euro 500) della somma mutuata ed il tasso di interessi conseguentemente praticato.

1.3. Con il terzo motivo si deducono vizi esiziali di motivazione e inosservanza della norma processuale prevista a pena di nullità, atteso che la Corte di merito ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato per un fatto diverso (per importo mutuato) rispetto a quello contestato al capo 3.

2. I motivi di ricorso proposti meritano trattazione unitaria, in ragione della comune struttura e sorte processuale e vanno dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 606, comma 3, 591, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza in diritto processuale del terzo e l’assoluto difetto di specificità dei primi due, avendo il ricorrente sviluppato argomenti, che non si confrontano con l’ordito motivazionale della sentenza impugnata, che integra quella di primo grado, senza sostituirsi ad essa, svolgendo peraltro censure ad una valutazione di merito congruamente argomentata.

2.1. A fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondata su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, inammissibili si rivelano le doglianze svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio ed al travisamento della prova, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di una rinnovata valutazione della capacità dimostrativa delle prove già scrutinate nel merito; operazione, questa, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità.

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

2.2. Le censure svolte con i motivi proposti si risolvono viceversa nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche ‘ragioni’ spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi valutati, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi.

Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425).

2.3. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che nella complessiva valutazione di coerenza, continuità sostanziale e non contraddizione del nucleo centrale del narrato, entrambe le persone offese, addirittura (superfluamente) confermate nella descrizione del fatto storico dai dati documentali estratti dalla memoria del cellulare dell’imputato, sono risultate assolutamente veridiche e, come tali, autosufficienti nel narrato ai fini del decidere.

L’accertamento della responsabilità fonda quindi sulla perfetta autosufficienza dell’apporto narrativo offerto dalle persone offese, senza che le contraddizioni prospettate (dovute a deficit di comprensione linguistica delle contestazioni dibattimentali) possano incrinare la complessiva ed integrata valutazione di attendibilità del narrato.

In tema di generale attendibilità della persona offesa, sia la Corte territoriale che il Tribunale hanno correttamente dato conto in motivazione dei criteri adottati nella complessiva valutazione di attendibilità di quanto dichiarato dagli offesi nel processo (così, in tema di valutazione di attendibilità del narrato proveniente dall’offeso, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; più recentemente Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Rv. 275100, in motivazione).

Le ragioni della inammissibilità dei motivi di ricorso involgono sia il profilo della materialità del fatto, che la consistenza dell’elemento psicologico di sostegno.

La Corte territoriale ha infatti spiegato, molto chiaramente, che la pattuizione usuraria intervenne in forme specifiche e precise, con un calcolo della misura dei frutti civili parametrato sul sistema così detto del “noleggio” della sorta capitale, che resta integra ed indifferente rispetto al pagamento di interessi dovuti in ragione del periodo di mancata restituzione della somma.

Il che consente di ritenere coperto dal dolo generico l’accordo illecito.

2.4. Del pari è a dirsi per la valutazione frazionata della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa del reato di usura (Sez. 2, n. 10193 del 13/02/2024, [OSCURATO:PERSONA]. 286139 – 01: In tema di prova testimoniale, trova applicazione il principio della scindibilità della valutazione, in quanto il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa, dovendo tuttavia dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni di tale diversa valutazione e dei motivi per cui essa non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova.), che la Corte ha argomentato per la valutazione di complessiva attendibilità del narrato ed affidabilità della voce narrante.

2.5. Così pure deve ritenersi per la corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto (art. 521 cod. proc. pen.), avendo la Corte tenuto l’accertamento della responsabilità del fatto descritto al capo 3 nei binari segnati dalla imputazione e corretti dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel contraddittorio (Sez. 6, n. 21094 del 25/02/2004, Faraci, Rv. 229021), senza che le indicazioni della somma mutuata (450 ovvero 500 euro) abbiano determinato l’accertamento di un fatto sostanzialmente diverso nel nucleo essenziale antigiuridico, atteso che la natura usuraria dell’interesse pattuito resta concretamente indifferente al leggero differenziale numerario.

Del resto, è pacifico nell’esperienza della Corte che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427).

Il che non si verifica di certo allorquando, come nella presente fattispecie, la contestazione del fatto va ricercata non soltanto nella imputazione, ma deve essere riferita ad ogni altra integrazione di dettaglio dell'addebito, che intervenga nel corso della istruttoria e sulla quale l'imputato sia stato posto in grado di opporre le proprie deduzioni (Sez. 6, n. 21094/2004, cit.).

2.6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila.

4. L’applicazione alla fattispecie di principi di diritto consolidati nell’esperienza della Corte consiglia la redazione della motivazione in forma semplificata P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 novembre 2025.

Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez.2132/25 [OSCURATO:PERSONA] CC – 28/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] Mostarda -Relatore- R.G.N. 29893/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di: LAL Chand, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/05/1978, avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39808/2025 Roma, lì, 10/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha integralmente confermato la sentenza emessa il 10 luglio 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti in seguito sinteticamente enunciati, ai sensi di quanto prevede l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce motivazione mancante o meramente apparente, che non offre alcuna risposta argomentativa ai motivi di gravame spesi nel merito quanto a confutazione degli elementi narrativi offerti dall’esame della persona offesa, che hanno fondato l’accertamento della responsabilità per il delitto di usura descritto al capo 1 della imputazione. La Corte, comunque, non spiega come la persona offesa possa ritenersi attendibile nel narrato, attese le continue contraddizioni ed imprecisioni nella indicazione di date e somme, tanto da non consentire di comprendere e verificare i tratti essenziali della concreta fattispecie all’esame, sia quanto a somme mutuate, sia quanto ad interessi praticati. 1.2. I medesimi vizi sono denunziati in riferimento alla fattispecie di usura descritta al capo 3. Anche in questo caso la prova dichiarativa che rinviene dalla persona offesa non consente di comprendere con precisione l’entità (euro 450 o euro 500) della somma mutuata ed il tasso di interessi conseguentemente praticato. 1.3. Con il terzo motivo si deducono vizi esiziali di motivazione e inosservanza della norma processuale prevista a pena di nullità, atteso che la Corte di merito ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato per un fatto diverso (per importo mutuato) rispetto a quello contestato al capo 3. 2. I motivi di ricorso proposti meritano trattazione unitaria, in ragione della comune struttura e sorte processuale e vanno dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 606, comma 3, 591, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza in diritto processuale del terzo e l’assoluto difetto di specificità dei primi due, avendo il ricorrente sviluppato argomenti, che non si confrontano con l’ordito motivazionale della sentenza impugnata, che integra quella di primo grado, senza sostituirsi ad essa, svolgendo peraltro censure ad una valutazione di merito congruamente argomentata. 2.1. A fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondata su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, inammissibili si rivelano le doglianze svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio ed al travisamento della prova, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di una rinnovata valutazione della capacità dimostrativa delle prove già scrutinate nel merito; operazione, questa, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 2.2. Le censure svolte con i motivi proposti si risolvono viceversa nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche ‘ragioni’ spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi valutati, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425). 2.3. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che nella complessiva valutazione di coerenza, continuità sostanziale e non contraddizione del nucleo centrale del narrato, entrambe le persone offese, addirittura (superfluamente) confermate nella descrizione del fatto storico dai dati documentali estratti dalla memoria del cellulare dell’imputato, sono risultate assolutamente veridiche e, come tali, autosufficienti nel narrato ai fini del decidere. L’accertamento della responsabilità fonda quindi sulla perfetta autosufficienza dell’apporto narrativo offerto dalle persone offese, senza che le contraddizioni prospettate (dovute a deficit di comprensione linguistica delle contestazioni dibattimentali) possano incrinare la complessiva ed integrata valutazione di attendibilità del narrato. In tema di generale attendibilità della persona offesa, sia la Corte territoriale che il Tribunale hanno correttamente dato conto in motivazione dei criteri adottati nella complessiva valutazione di attendibilità di quanto dichiarato dagli offesi nel processo (così, in tema di valutazione di attendibilità del narrato proveniente dall’offeso, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; più recentemente Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Rv. 275100, in motivazione). Le ragioni della inammissibilità dei motivi di ricorso involgono sia il profilo della materialità del fatto, che la consistenza dell’elemento psicologico di sostegno. La Corte territoriale ha infatti spiegato, molto chiaramente, che la pattuizione usuraria intervenne in forme specifiche e precise, con un calcolo della misura dei frutti civili parametrato sul sistema così detto del “noleggio” della sorta capitale, che resta integra ed indifferente rispetto al pagamento di interessi dovuti in ragione del periodo di mancata restituzione della somma. Il che consente di ritenere coperto dal dolo generico l’accordo illecito. 2.4. Del pari è a dirsi per la valutazione frazionata della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa del reato di usura (Sez. 2, n. 10193 del 13/02/2024, [OSCURATO:PERSONA]. 286139 – 01: In tema di prova testimoniale, trova applicazione il principio della scindibilità della valutazione, in quanto il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa, dovendo tuttavia dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni di tale diversa valutazione e dei motivi per cui essa non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova.), che la Corte ha argomentato per la valutazione di complessiva attendibilità del narrato ed affidabilità della voce narrante. 2.5. Così pure deve ritenersi per la corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto (art. 521 cod. proc. pen.), avendo la Corte tenuto l’accertamento della responsabilità del fatto descritto al capo 3 nei binari segnati dalla imputazione e corretti dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel contraddittorio (Sez. 6, n. 21094 del 25/02/2004, Faraci, Rv. 229021), senza che le indicazioni della somma mutuata (450 ovvero 500 euro) abbiano determinato l’accertamento di un fatto sostanzialmente diverso nel nucleo essenziale antigiuridico, atteso che la natura usuraria dell’interesse pattuito resta concretamente indifferente al leggero differenziale numerario. Del resto, è pacifico nell’esperienza della Corte che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427). Il che non si verifica di certo allorquando, come nella presente fattispecie, la contestazione del fatto va ricercata non soltanto nella imputazione, ma deve essere riferita ad ogni altra integrazione di dettaglio dell'addebito, che intervenga nel corso della istruttoria e sulla quale l'imputato sia stato posto in grado di opporre le proprie deduzioni (Sez. 6, n. 21094/2004, cit.). 2.6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. 4. L’applicazione alla fattispecie di principi di diritto consolidati nell’esperienza della Corte consiglia la redazione della motivazione in forma semplificata P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 novembre 2025. Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39808/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris