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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04577/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] e chiedeva l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] entrambi in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] insistevano per l'accoglimento del ricorso; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Reggio di Calabria (a) assolveva tutti i ricorrenti dai reati di estorsione e turbativa d'asta; (b) confermava la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo con il ruolo di promotore della "cosca Labate" facente capo alla associazione mafiosa storica denominata 'ndrangheta, (c) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per concorso esterno nella medesima cosca.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della condanna del Labate per avere "diretto" la cosca omonima.

Si deduceva (a) che le prove raccolte non erano relative al periodo contestato, che andava dal 30 luglio 2009 al 22 ottobre 2009, data dell'arresto del ricorrente; (b) le dichiarazioni dei collaboratori e della testimone di giustizia non sarebbero individualizzanti ed avrebbero scarsa capacità dimostrativa; (c) la sentenza sarebbe manifestamente illogica poiché, da un lato, assolveva il ricorrente dal reato previsto dall'art. 513 bis cod. pen. e, dall'altro, riteneva che l'attività di sviamento della clientela riconducibile al Labate concorreva a provare la sua attività di direzione della cosca.

Nel dettaglio: si deduceva che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano generiche e non pertinenti rispetto alla collocazione temporale della condotta contestata, analoga censura si rivolgeva nei confronti delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che si riferirebbero a fatti anteriori al 2004 ed a quelle del collaboratore Marino.

Anche l'episodio narrato dal [OSCURATO:PERSONA], relativo ad una ipotetica intestazione fittizia, non sarebbe pertinente in quanto non sarebbero oggetto di specifica contestazione; infine: le dichiarazioni della testimone di giustizia [OSCURATO:PERSONA] si riferirebbero a fatti anteriori al 2007, collocati fuori dal periodo temporale in contestazione.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche che sarebbe stata giustificata con apodittiche formule di stile.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla definizione del trattamento sanzionatorio che sarebbe stato determinato facendo generico riferimento ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. 3.Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ricorreva anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:

3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità per la condotta di direzione della cosca Labate dal 30 luglio 2009 al 22 ottobre 2009: si deduceva che non erano state fornite prove relative alla responsabilità del ricorrente nel trimestre in contestazione e che non era stata fornita alcuna dimostrazione né del suo apporto "dinamico e funzionale" alla cosca, né di alcuna manifestazione del metodo mafioso a lui riconducibile nel periodo in contestazione; si deduceva che gli elementi di prova ritenuti indicativi della condotta associativa erano stati ritenuti insufficienti a dimostrare la responsabilità per gli altri reati contestati, sicché sul punto la sentenza sarebbe contraddittoria.

Con riguardo specifico alle dichiarazioni del Moio non sarebbe stato tenuto in considerazione quanto allegato con l'appello circa il giudizio di inattendibilità contenuto nella sentenza di appello del procedimento collegato c.d "Archi-Astrea"; le dichiarazioni del Fracapane sarebbero generiche e non riferibili al periodo contestato, mentre quelle del [OSCURATO:PERSONA] si riferivano ad una presunta alienazione di immobili, che era stata puntualmente contestata con l'appello, senza che le allegazioni difensive venissero prese in considerazione; la motivazione sarebbe carente anche in ordine alla valutazione di attendibilità della Latella; infine: le conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e le figlie sarebbero inconferenti, sia perché si riferirebbero ad un periodo estraneo a quello in contestazione, sia per sarebbero state valutate senza tenere in considerazione le allegazioni che deducevano la assenza di rapporti tra il ricorrente ed i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Omessa motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art.416 bis comma 6 cod. pen. 4.

Ricorreva il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che articolava quattro motivi di ricorso.

4.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condanna per concorso esterno nella [OSCURATO:PERSONA]: il ricorrente veniva assolto dal reato di cui all'art. 513 bis cod. pen., tuttavia atti di "sviamento della concorrenza" venivano contraddittoriamente utili per provare il concorso esterno; mancherebbe, inoltre, la prova che la condotta concorsuale abbia prodotto una utilità per la consorteria, non essendo stata provato né il beneficio economico né quello di accrescimento del prestigio criminale e di consolidamento del controllo del territorio; si deduceva che lo scopo ipotetico dell'azione non poteva provare il raggiungimento del risultato dato che, così facendo, l'utilità per il consorzio non veniva valutata ex post ma trasformata in una finalità soggettiva dell'agente; le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] relative ad una presunta attività dei "Remo" di prestanome dei Labate sarebbero generiche ed inidonee a fornire conforto alla tesi accusatoria tenuto conto che non veniva identificato con precisione neanche "quale" dei fratelli Remo si era prestato a svolgere la funzione di intestatario fittizio.

3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che sarebbe stata giustificata con formule di stile.3.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla definizione del trattamento sanzionatorio determinato facendo generico riferimento ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. 3.4.

Violazione di legge vizio di motivazione: la confisca non sarebbe stata revocata nonostante l'assoluzione dal reato di estorsione.

4. Ricorreva anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:

4.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna per concorso esterno in associazione mafiosa.

Si deduceva che la valutazione della capacità dimostrativa delle chiamate in correità non era stata effettuata nel rispetto dei criteri previsti dall'art.192 cod. proc. pen. come specificati dalla Cassazione.

Segnatamente (a) con riguardo al Fracapane si deduceva che lo stesso non avrebbe potuto riferire di fatti successivi alla collaborazione verificatasi nel 2004; le dichiarazioni inoltre non erano verosimili nel dettaglio considerato che la presunta estorsione agita nei confronti dei Remo dai Tegano era incompatibile con la loro "vicinanza" ai Labate; inoltre non sarebbe stato valutato che il ricorrente non aveva mai avuto un allevamento di galline e non aveva mai commercializzato in carni bianche; a ciò si aggiungeva che le dichiarazioni del Fracapane erano de relato in quanto riferivano quanto da lui appreso da tale [OSCURATO:PERSONA], ma si presentavano generiche e non riscontrate; (b) le dichiarazioni del Moio circa la condizione di monopolio dei Remo nella gestione delle carni ottenuta grazie ai rapporti di parentela con i Labate si profilavano generiche e non erano assistite da riscontri, tali non potendo essere considerate le dichiarazioni del Fracapane; (c) anche le dichiarazioni del collaboratore Marino risultavano generiche, dato che la riferita astensione dal furto ai danni dei Remo per "rispetto" dei Labate era frutto di una convinzione del collaboratore ed il collegamento del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] relativo alla attività svolta da quest'ultimo nella squadra di calcio della Reggina non aveva trovato alcuna conferma; (d) anche le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], relative alla disponibilità dei Remo a svolgere la funzione di prestanome risulterebbero generiche, in quanto non era stato chiarito quali sarebbero gli immobili oggetto della vendita, né se gli stessi fossero stati effettivamente venduti e quali dei fratelli Remo fosse l'intestatario fittizio.

Si ribadiva, in sintesi, che mancava la prova dell'apporto causale fornita dal ricorrente alla cosca Labate come anche la prova del beneficio economico che questa avrebbe tratto dalla ipotetica attività concorsuale.

Inoltre si ribadiva che la condanna n contestazione era in contrasto con le decisioni di assoluzione in ordine agli altri reati contestati (e segnatamente con quelli previsti dagli artt. 513 bis e 629 cod. pen.) [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

1.1. In via preliminare si osserva che la contestazione elevata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], e relativa all'avere svolto il ruolo di promotore della cosca omonima, copre letteralmente il periodo che va dal 30 luglio 2009, data della pronuncia della sentenza di primo grado nel processo svoltosi per fatti analoghi, al maggio 2011; nel capo di imputazione non viene invece indicata invece la data dell'arresto, ovvero il 22 ottobre 2009.

Ciononostante la Corte di appello ha limitato la rilevanza penale della condotte a quelle intercorse tra la data della pronuncia della sentenza di primo grado nel procedimento collegato per fatti analoghi e quella dell'arresto del Labate avvenuto il 22 ottobre 2009.

1.2. Fatta questa premessa, occorre affrontare la questione devoluta, ovvero se il difetto di riferibilità "specifica" delle prove all'arco temporale indicato nell'imputazione, ed ulteriormente contratto dal giudicante, osti alla affermazione di responsabilità per la partecipazione qualificata - ovvero caratterizzata da funzioni direttive - ad una associazione mafiosa "storica".

1.3. Per affrontare tale questione è indispensabile esaminare il ruolo delle "massime di esperienza" e la loro capacità dimostrativa in relazione ai reati di partecipazione alle associazioni mafiose storiche.

Il collegio ritiene che quando sono oggetto di giudizio condotte di direzione o partecipazione ad associazioni mafiose radicate da decenni in specifici territori, e dotate di elevata capacità espansiva, espressa dai molteplici episodi di "delocalizzazione", in territori diversi da quelli originari, per valutare le condotte di partecipazione deve farsi necessario ricorso al patrimonio cognitivo "esperienziale".

Il ricorso alle massime di esperienza nella valutazione delle condotte di partecipazione alle mafie storiche consente di valorizzare il ricco patrimonio di conoscenze che riguarda tali associazioni caratterizzate da una complessa struttura organizzativa, un profondo radicamento ed una singolare stabilità: il che impedisce di considerarle transeunti o episodiche, dato che le stesse non sono orientate alla esecuzione di un programma criminoso "a termine", ma perseguono un più ampio, e temporalmente indefinito, obiettivo antisociale.

La stessa fattispecie prevista dall'art. 416-bis c.p. è stata progettata dalla

I. n. 646 del 1982 facendo ricorso proprio alla conoscenza esperienziale che si aveva (in allora) delle modalità di funzionamento delle mafie storiche, prima fra tutte quella, radicata in Sicilia, denominata "Cosa nostra".

I dati di conoscenza che sorressero il varo della norma avevano una matrice in parte sociologica e in parte "giudiziaria", tenuto conto del fatto che struttura e funzionamento di tali associazioni erano emersi dai numerosi processi che ne avevano svelato le dinamiche, anche attraverso il fondamentale contributo dei collaboratori di giustizia.In passato la giurisprudenza si è dimostrata favorevole al ricorso a dati di conoscenza esperienziali, sul presupposto che la mafia è dotata di una precisa identità sociologica (Sez.

I, 30 gennaio 1992, Abbate ed altri 1993; sez.

I 25 marzo 1982, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, 1983; Sez.

I, 24 gennaio - 21 maggio 1977, n. 162, Condelli, rv. 135978); a tale apertura si era contrapposto (in epoca altrettanto risalente) un orientamento che considerava arbitraria l'enunciazione di criteri generali e di massime di esperienza per la ricostruzione dei fenomeni mafiosi (Sez.

VI, 16 dicembre 1985 - 27 febbraio 1986, n. 1760 Spatola, rv. 171998; Sez.

I, 29 maggio - 21 luglio 1989, n. 10477, 011io, rv. 181886).

Vale la pena di rilevare che la giurisprudenza contraria all'utilizzo delle massime di esperienza si è formata in un periodo in cui la conoscenza del fenomeno mafioso era ancora imperfetta, poiché precedente allo sviluppo dei processi che hanno contribuito in modo determinante alla conoscenza delle modalità di funzionamento di tali associazioni criminali.

L'imponente serie di vicende processuali che si è susseguita negli anni ha consentito di individuare come dato esperienziale quello che descrive le mafie storiche italiane ('ndrangheta, camorra, mafia siciliana e Sacra corona unita) come delle associazioni stabili, la adesione alle quali comporta per l'affiliato un vincolo di fedeltà rescindibile solo attraverso una esplicita dissociazione che, di regola, è agita attraverso la scelta di collaborare con l'autorità giudiziaria.

In tempi più recenti la Cassazione ha invece affermato, validando il ricorso sistematico alle massime di esperienza, che ai fini della valutazione dei fatti di criminalità di stampo mafioso, il giudice deve tener conto delle indagini storico sociologiche, sebbene con prudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione; tali dati sono infatti utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, ogni volta che ne sia stata l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza senza che ciò, peraltro, lo esima dal dovere di ricerca delle prove indispensabili per l'accertamento della fattispecie concreta oggetto del giudizio (Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016 - dep. 10/11/2016, Falco, Rv. 268403; sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007 - dep. 11/01/2008, P.G. in proc.

Addante e altri, Rv. 238838, Cass. Sez.

I, 5 gennaio1999, n. 84, Cabib, rv. 212579).

La valorizzazione del patrimonio cognitivo esperienziale ha concorso a fondare le decisioni che hanno valorizzato la "stabilità" e tendenziale "irrescindibilità" del vincolo associativo che connota le mafie storiche, rilevando, ad esempio, come lo stesso permanga anche in costanza di detenzione (Sez. 2, Sentenza n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121 - 01; sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014 - dep. 07/11/2014, Caglioti, Rv. 261272; Sez. 2, Sentenza n. 17100 del 22/03/2011, Curtopelle, Rv. 250021; Sez. 6, n. 1705 del 20/11/2007 - dep. 14/01/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 238358).

E' ha trovato un autorevole validazione nella giurisprudenza delle Sezioni Unite che hanno infatti chiarito che la condotta di partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili "regole di esperienza" attinenti al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle preg resse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi facta concludentia -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez.

Un, n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231670).

Si tratta di un approdo ermeneutico confermato di recente dal Collegio allargato, il quale, analizzando il tema degli standard probatori necessari per la dimostrazione della partecipazione all'associazione mafiosa ha affermato che mentre «il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza», in assenza degli stessi la "messa a disposizione" può essere provata sulla base della valorizzazione di diversi elementi tra i quali «possono venire in rilievo, oltre all'accertamento della comprovata mafiosità del gruppo associante, la "qualità" dell'adesione ed ogni altro elemento di fatto che, sulla base di tutte le fonti di prova utilizzabili e di comprovate "massime di esperienza", costituisca circostanza concreta, capace di rendere inequivoco e certo il contributo attuale dell'associato a favore della consorteria mafiosa: gli indici rivelatori del fatto punibile devono essere tratti da elementi oggettivi e soggettivi di contesto, capaci di fungere da criterio metodologico di verifica processuale, da calibrare caso per caso, in ragione della situazione concretamente considerata» (Sez.

U , Sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889, § 12.1).

In sintesi: la prova della partecipazione e della sua attualità sia nella forma semplice che qualificata (dalla attività di direzione) dipende dalle caratteristiche concrete della condotta contestata ed anche dalla solidità e dal radicamento della associazione in giudizio, oltre che dalla qualità del contributo dell'affiliato.

1.4. Se questa è la direzione verso la quale deve muoversi l'accertamento processuale diventa decisivo chiarire se il contributo associativo riguardi una mafia "storica", dato che tali associazioni sono caratterizzate da profondo radicamento, granitica stabilità e strutturate regole organizzative non rinvenibili nella associazioni mafiose di nuova generazione; ma, soprattutto, dispongono di un cospicuo e riconosciuto "capitale criminale", accumulato in decenni di attività illecita, che ha generato un riconosciuto potere di intimidazione, il quale, all'occorrenza viene evocato dagli adepti con condotte caratterizzate dal c.d. metodo mafioso (così Sez. 2, Sentenza n. 11582 del 2018 Cristaldi, non mass ed, autorevolmente, Sez.

U , Sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889, § 12.1).La prova della partecipazione in tali casi non richiede, come nel caso della associazioni mafiose "nuove", la dimostrazione della manifestazione del metodo mafioso dato che la natura "storica" dell'associazione implica il riconoscimento sia del capitale criminale, accumulato dal consorzio nel corso di decenni di attività illecita, sia della sussistenza del correlato potere di intimidazione; sicché se è provata l'affiliazione, specie se caratterizzata dallo svolgimento di funzioni apicali, la stessa deve considerarsi dotata di stabilità e permanenza.

1.5. Applicando tali scelte ermeneutiche al caso in esame, il collegio ritiene che la riconducibilità della "cosca Labate" alla mafia storica denominata `ndrangheta, caratterizzata da radicamento, stabilità e riconosciuto capitale criminale impedisce di ritenere "decaduto" dal ruolo di capomafia chi, come il [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato per avere rivestito tale ruolo fino al 30 luglio 2009, nei tre mesi immediatamente successivi alla contestazione.

Una scelta interpretativa diversa sarebbe irragionevole e non terrebbe conto della base cognitiva esperienziale, decisiva per decodificare la rilevanza penale delle condotte di partecipazione alle associazioni mafiose "storiche".

Il radicamento del Labate nella cosca di riferimento ed il suo ruolo apicale emerge in modo inconfutabile dalla convergenza delle univoche dichiarazioni etero-accusatorie raccolte nel corso del processo che lo identificano come un soggetto di vertice che non ha mai dismesso la carica ed è stato sempre un punto di riferimento per gli associati, oltre che un temuto - e riconoscibile - capomafia per i cittadini del territorio controllato dalla cosca omonima (pag. 99 e ss. della sentenza impugnata).

Le dichiarazioni dei collaboratori, contrariamente a quanto dedotto, sono convergenti nell'indicare il Labate come il capo indiscusso della cosca omonima e si riscontrano vicendevolmente.

Sul punto il collegio ribadisce che le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 371, comma secondo, lett. b), cod.proc.pen. sono idonee a fornirsi reciproco riscontro qualora siano attendibili e, anche in relazione a distinti frammenti dell'attività criminosa, colleghino l'indagato o l'imputato al fatto (Sez. 1, Sentenza n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237867 - 01) e che i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014 Cariolo, Rv. 260607 - 01).

Nel caso in giudizio la Corte di appello, in ossequio a tali indicazioni ermeneutiche rilevava come tutti i dichiaranti testimoniavano che il [OSCURATO:PERSONA] era il capo, indiscusso e riconosciuto, della cosca che controllava il territorio di Gebbione, non solo monopolizzando il mercato delle carni, ma anche investendo in immobili formalmente intestati a terzi e controllando la criminalità comune (il Marino ha riferito che occorreva il consenso del ricorrente per compiere atti criminali nella zona del Gebbione: pag. 100 della sentenza impugnata).

La chiamate convergono in modo chiaro nell'indicare nel [OSCURATO:PERSONA] il capo della cosca operante in Gebbione: ruolo sicuramente mantenuto anche nei tre mesi successivi alla data della sentenza di primo grado che aveva formalmente "chiuso" il periodo indicato nella contestazione "aperta" oggetto del separato giudizio.

1.6. La motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui conferma la responsabilità del Labate per l'attività di direzione della cosca "resiste" alla illogicità della parte del percorso argomentativo della sentenza impugnata che ritiene - contraddittoriamente - che la attività di sviamento della concorrenza attribuita al Labate (a) da un lato sia indicativa del ruolo di direzione e controllo svolto dal Labate sul territorio di Gebbione, (b) dall'altro non sia illecita perché è carente la prova delle minacce (pag. 25 della sentenza impugnata).

Tale parte della motivazione, come si dirà anche con riguardo alla posizione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è contraddittoria dato che, da un lato, si ritiene lo sviamento della concorrenza sia una attività che esprime il potere di intimidazione della cosca e, dall'altro, nega la sussistenza di condotte minatorie idonee a provare il delitto previsto dall'art. 513 bis cod. pen.

Tale vizio non è tuttavia "decisivo" con riguardo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], dato che il suo persistente ruolo di vertice risulta provato sulla base di altri elementi e, segnatamente, sulla base dell'univoco e convergente compendio dichiarativo proveniente dai collaboratori di giustizia, che lo indicano come capo indiscusso della omonima cosca impegnata in plurime attività illecite e non solo nella attività di controllo del mercato delle carni.

1.3. Il motivo con il quale si contesta la mancata concessione della circostanze attenuante generiche è manifestamente infondato, Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986).

Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello denegava il beneficio rilevando l'assenza di elementi positivi atti a giustificarne la concessione.

1.4. Anche le doglianze rivolte nei confronti della definizione del trattamento sanzionatorio sono inammissibili.

Il collegio ribadisce che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754).

La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva.

Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.

Nel caso in esame il trattamento sanzionatorio veniva determinato previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti in giudizio e quelli già giudicati con sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 4 dicembre 2013 e l'aumento, veniva contenute nel limite di un anno giudicata, legittimamente con i parametri codicistici.

2. Anche il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], sempre nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2.1. Richiamato quanto già esposto circa la nota persistenza del legame associativo degli appartenenti alle mafie storiche, si ritengono infondate le censure relative al difetto di prova dell'apporto del ricorrente alla consorteria nel periodo in contestazione.

Il compendio dichiarativo raccolto che - come si è rilevato nell'esame del ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - indica che [OSCURATO:PERSONA] ha rivestito in modo riconosciuto ed incontestato il ruolo di capo dell'omonima consorteria mafiosa, sicché l'apporto dinamico e funzionale richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità per ritenere provata la partecipazione alla consorteria è ampiamente dimostrato, dato che non si verte in caso di partecipazione silente, ma di promozione attiva della attività del gruppo di riferimento.

Le censure rivolte nei confronti della credibilità dei contenuti accusatori dei collaboratori Molo, Fracapane e [OSCURATO:PERSONA] oltre che della testimone Latella si risolvono invece in una inammissibile istanza di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove senza l'indicazione di alcuna frattura manifesta e decisiva del percorso argomentativo posto a fondamento della conferma di responsabilità.

Contrariamente a quanto dedotto, non si ravvisa invece alcuna omissione nella trattazione dell'appello, dato che le doglianze difensive relative alla capacità dimostrativa delle dichiarazioni dei collaboratori risultano essere state prese in carico e consapevolmente respinte dalla Corte di appello che, con motivazione persuasiva, rilevava che il compendio probatorio era univocamente orientato nell'indicare che il [OSCURATO:PERSONA] fosse il capo della articolazione della 'ndrangheta che aveva il controllo del territorio di Gebbione.

2.2. La doglianza relativa al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 416 bis comma 6 cod. pen, è invece manifestamente infondata in quanto la circostanza è stata esclusa dal Tribunale

3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati sia nella parte in cui segnalano una incongruenza logica tra le ragioni poste a sostegno dell'assoluzione per il reato previsto dall'art. 513 bis cod. pen. e la conferma della responsabilità per il concorso esterno nella [OSCURATO:PERSONA], sia nella parte in cui contestano la carenza della motivazione in ordine alla confisca.

3.1. Si ribadisce che assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo delraffectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez.

U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Mannino, Rv. 231671 - 01) Ebbene: la sentenza impugnata tratteggia i ricorrenti come "imprenditori collusi" che intrattengono con la cosca un rapporto di "dare-avere" lucrando protezione e l'esenzione dal pagamento del pizzo e prestandosi a favorire la cosca, sia svolgendo il ruolo di prestanome nella intestazione di immobili, sia garantendo il monopolio del mercato delle carni e partecipando allo "sviamento di concorrenza" gestito dal [OSCURATO:PERSONA]; in ultima istanza contribuendo ad accrescere il prestigio criminale e la forza di intimidazione del consorzio.

Quello che rileva è il legame tra i Remo e la cosca, non strutturato, ma funzionale all'accrescimento del prestigio criminale e del potere economico della associazione risulta centrato sulla valorizzazione della attività di "sviamento della concorrenza" nel mercato delle carni agita - questo è il punto critico - facendo ricorso al potere di intimidazione capitalizzato dalla cosca Labate.

Tale impianto motivazionale tuttavia - come anticipato - entra in contraddizione con l'assoluzione per il reato previsto dall'art. 513 bis cod. pen. giustificata sulla base della carenza di prove circa la sussistenza di atti di violenza o minaccia: scelta che elide la rilevanza del ricorso alla minaccia "implicita", tipicamente utilizzata dai concorrenti, necessari od eventuali, nel reato di associazione mafiosa e consistente nell'evocare il capitale criminale del consorzio, per fini illeciti.

La motivazione della condanna dei ricorrenti per il concorso esterno nell'associazione mafiosa si fonda invece - contraddittoriamente - proprio va l'utilizzo del potere di intimidazione della cosca nell'esercizio dello sviamento della concorrenza.

A ciò si aggiunge la circostanza - di non secondario rilievo - che il capo di imputazione, seppure progettato per descrivere la condotta partecipativa poi riqualificata nel concorso esterno, limita la descrizione della condotta illecita dei ricorrenti proprio (e solo) alla gestione delle attività economiche nel settore della macellazione, in ipotesi effettuata in regime di monopolio grazie al ricorso implicito alla minaccia derivante ricorso al potere di intimidazione della cosca Labate.

Nel capo di imputazione non è invece descritto o individuato nessun ulteriore contributo alla vita associativa suscettibile di essere identificato come sintomatico di una condotta di concorso esterno, ovvero di una vicinanza non strutturale, ma episodica alla vita della cosca.

Il difetto di logicità rilevato non appare superabile come nel caso del coimputato [OSCURATO:PERSONA]: a questi veniva contestata infatti la attività di direzione della cosca, condotta polimorfica e non limitata alla sola attività di sviamento della concorrenza; diversamente nel caso dei Remo è proprio la contestazione relativa allo sviamento della concorrenza agita illecitamente in concorso con il Labate a costituire il fulcro non solo della imputazione, ma anche della motivazione.

Resta da chiarire come tale scelta argomentativa si correli alla affermazione della carenza di prove in ordine al ricorso alla minaccia (deve ritenersi anche a quella implicita derivante dalla evocazione del capitale criminale accumulato dalla mafia storica) che è posta alla base della assoluzione per il reato previsto dall'art. 513 bis. cod. pen.3.2.Del pari: emerge una carenza di motivazione in ordine alle ragioni poste alla base della confisca, che è stata integralmente confermata senza effettuare alcun riferimento alla possibile relazione dei beni confiscati con i reati per i quali i ricorrenti sono stati assolti.

3.3. Entrambi i profili critici rilevati ovvero (a) la identificazione dei profili di compatibilità tra il riconoscimento della condotta di concorso esterno, di fatto identificato nella azione di sviamento della concorrenza effettuata grazie al potere di intimidazione della cosca e la assoluzione per il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen.; (b) le ragioni alla base della confisca dei beni dei ricorrenti, anche alla luce della assoluzione per il reato previsto dall'art. 513 bis cod. pen e dalla correlata estorsione devono essere nuovamente scrutinate dalla Corte di appello.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio.

4. Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la sua condanna ala pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] e chiedeva l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] entrambi in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] insistevano per l'accoglimento del ricorso; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Reggio di Calabria (a) assolveva tutti i ricorrenti dai reati di estorsione e turbativa d'asta; (b) confermava la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo con il ruolo di promotore della "cosca Labate" facente capo alla associazione mafiosa storica denominata 'ndrangheta, (c) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per concorso esterno nella medesima cosca. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della condanna del Labate per avere "diretto" la cosca omonima. Si deduceva (a) che le prove raccolte non erano relative al periodo contestato, che andava dal 30 luglio 2009 al 22 ottobre 2009, data dell'arresto del ricorrente; (b) le dichiarazioni dei collaboratori e della testimone di giustizia non sarebbero individualizzanti ed avrebbero scarsa capacità dimostrativa; (c) la sentenza sarebbe manifestamente illogica poiché, da un lato, assolveva il ricorrente dal reato previsto dall'art. 513 bis cod. pen. e, dall'altro, riteneva che l'attività di sviamento della clientela riconducibile al Labate concorreva a provare la sua attività di direzione della cosca. Nel dettaglio: si deduceva che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano generiche e non pertinenti rispetto alla collocazione temporale della condotta contestata, analoga censura si rivolgeva nei confronti delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che si riferirebbero a fatti anteriori al 2004 ed a quelle del collaboratore Marino. Anche l'episodio narrato dal [OSCURATO:PERSONA], relativo ad una ipotetica intestazione fittizia, non sarebbe pertinente in quanto non sarebbero oggetto di specifica contestazione; infine: le dichiarazioni della testimone di giustizia [OSCURATO:PERSONA] si riferirebbero a fatti anteriori al 2007, collocati fuori dal periodo temporale in contestazione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche che sarebbe stata giustificata con apodittiche formule di stile. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla definizione del trattamento sanzionatorio che sarebbe stato determinato facendo generico riferimento ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. 3.Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ricorreva anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità per la condotta di direzione della cosca Labate dal 30 luglio 2009 al 22 ottobre 2009: si deduceva che non erano state fornite prove relative alla responsabilità del ricorrente nel trimestre in contestazione e che non era stata fornita alcuna dimostrazione né del suo apporto "dinamico e funzionale" alla cosca, né di alcuna manifestazione del metodo mafioso a lui riconducibile nel periodo in contestazione; si deduceva che gli elementi di prova ritenuti indicativi della condotta associativa erano stati ritenuti insufficienti a dimostrare la responsabilità per gli altri reati contestati, sicché sul punto la sentenza sarebbe contraddittoria. Con riguardo specifico alle dichiarazioni del Moio non sarebbe stato tenuto in considerazione quanto allegato con l'appello circa il giudizio di inattendibilità contenuto nella sentenza di appello del procedimento collegato c.d "Archi-Astrea"; le dichiarazioni del Fracapane sarebbero generiche e non riferibili al periodo contestato, mentre quelle del [OSCURATO:PERSONA] si riferivano ad una presunta alienazione di immobili, che era stata puntualmente contestata con l'appello, senza che le allegazioni difensive venissero prese in considerazione; la motivazione sarebbe carente anche in ordine alla valutazione di attendibilità della Latella; infine: le conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e le figlie sarebbero inconferenti, sia perché si riferirebbero ad un periodo estraneo a quello in contestazione, sia per sarebbero state valutate senza tenere in considerazione le allegazioni che deducevano la assenza di rapporti tra il ricorrente ed i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Omessa motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art.416 bis comma 6 cod. pen. 4. Ricorreva il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che articolava quattro motivi di ricorso. 4.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condanna per concorso esterno nella [OSCURATO:PERSONA]: il ricorrente veniva assolto dal reato di cui all'art. 513 bis cod. pen., tuttavia atti di "sviamento della concorrenza" venivano contraddittoriamente utili per provare il concorso esterno; mancherebbe, inoltre, la prova che la condotta concorsuale abbia prodotto una utilità per la consorteria, non essendo stata provato né il beneficio economico né quello di accrescimento del prestigio criminale e di consolidamento del controllo del territorio; si deduceva che lo scopo ipotetico dell'azione non poteva provare il raggiungimento del risultato dato che, così facendo, l'utilità per il consorzio non veniva valutata ex post ma trasformata in una finalità soggettiva dell'agente; le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] relative ad una presunta attività dei "Remo" di prestanome dei Labate sarebbero generiche ed inidonee a fornire conforto alla tesi accusatoria tenuto conto che non veniva identificato con precisione neanche "quale" dei fratelli Remo si era prestato a svolgere la funzione di intestatario fittizio. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che sarebbe stata giustificata con formule di stile.3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla definizione del trattamento sanzionatorio determinato facendo generico riferimento ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. 3.4. Violazione di legge vizio di motivazione: la confisca non sarebbe stata revocata nonostante l'assoluzione dal reato di estorsione. 4. Ricorreva anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 4.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna per concorso esterno in associazione mafiosa. Si deduceva che la valutazione della capacità dimostrativa delle chiamate in correità non era stata effettuata nel rispetto dei criteri previsti dall'art.192 cod. proc. pen. come specificati dalla Cassazione. Segnatamente (a) con riguardo al Fracapane si deduceva che lo stesso non avrebbe potuto riferire di fatti successivi alla collaborazione verificatasi nel 2004; le dichiarazioni inoltre non erano verosimili nel dettaglio considerato che la presunta estorsione agita nei confronti dei Remo dai Tegano era incompatibile con la loro "vicinanza" ai Labate; inoltre non sarebbe stato valutato che il ricorrente non aveva mai avuto un allevamento di galline e non aveva mai commercializzato in carni bianche; a ciò si aggiungeva che le dichiarazioni del Fracapane erano de relato in quanto riferivano quanto da lui appreso da tale [OSCURATO:PERSONA], ma si presentavano generiche e non riscontrate; (b) le dichiarazioni del Moio circa la condizione di monopolio dei Remo nella gestione delle carni ottenuta grazie ai rapporti di parentela con i Labate si profilavano generiche e non erano assistite da riscontri, tali non potendo essere considerate le dichiarazioni del Fracapane; (c) anche le dichiarazioni del collaboratore Marino risultavano generiche, dato che la riferita astensione dal furto ai danni dei Remo per "rispetto" dei Labate era frutto di una convinzione del collaboratore ed il collegamento del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] relativo alla attività svolta da quest'ultimo nella squadra di calcio della Reggina non aveva trovato alcuna conferma; (d) anche le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], relative alla disponibilità dei Remo a svolgere la funzione di prestanome risulterebbero generiche, in quanto non era stato chiarito quali sarebbero gli immobili oggetto della vendita, né se gli stessi fossero stati effettivamente venduti e quali dei fratelli Remo fosse l'intestatario fittizio. Si ribadiva, in sintesi, che mancava la prova dell'apporto causale fornita dal ricorrente alla cosca Labate come anche la prova del beneficio economico che questa avrebbe tratto dalla ipotetica attività concorsuale. Inoltre si ribadiva che la condanna n contestazione era in contrasto con le decisioni di assoluzione in ordine agli altri reati contestati (e segnatamente con quelli previsti dagli artt. 513 bis e 629 cod. pen.) [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 1.1. In via preliminare si osserva che la contestazione elevata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], e relativa all'avere svolto il ruolo di promotore della cosca omonima, copre letteralmente il periodo che va dal 30 luglio 2009, data della pronuncia della sentenza di primo grado nel processo svoltosi per fatti analoghi, al maggio 2011; nel capo di imputazione non viene invece indicata invece la data dell'arresto, ovvero il 22 ottobre 2009. Ciononostante la Corte di appello ha limitato la rilevanza penale della condotte a quelle intercorse tra la data della pronuncia della sentenza di primo grado nel procedimento collegato per fatti analoghi e quella dell'arresto del Labate avvenuto il 22 ottobre 2009. 1.2. Fatta questa premessa, occorre affrontare la questione devoluta, ovvero se il difetto di riferibilità "specifica" delle prove all'arco temporale indicato nell'imputazione, ed ulteriormente contratto dal giudicante, osti alla affermazione di responsabilità per la partecipazione qualificata - ovvero caratterizzata da funzioni direttive - ad una associazione mafiosa "storica". 1.3. Per affrontare tale questione è indispensabile esaminare il ruolo delle "massime di esperienza" e la loro capacità dimostrativa in relazione ai reati di partecipazione alle associazioni mafiose storiche. Il collegio ritiene che quando sono oggetto di giudizio condotte di direzione o partecipazione ad associazioni mafiose radicate da decenni in specifici territori, e dotate di elevata capacità espansiva, espressa dai molteplici episodi di "delocalizzazione", in territori diversi da quelli originari, per valutare le condotte di partecipazione deve farsi necessario ricorso al patrimonio cognitivo "esperienziale". Il ricorso alle massime di esperienza nella valutazione delle condotte di partecipazione alle mafie storiche consente di valorizzare il ricco patrimonio di conoscenze che riguarda tali associazioni caratterizzate da una complessa struttura organizzativa, un profondo radicamento ed una singolare stabilità: il che impedisce di considerarle transeunti o episodiche, dato che le stesse non sono orientate alla esecuzione di un programma criminoso "a termine", ma perseguono un più ampio, e temporalmente indefinito, obiettivo antisociale. La stessa fattispecie prevista dall'art. 416-bis c.p. è stata progettata dalla I. n. 646 del 1982 facendo ricorso proprio alla conoscenza esperienziale che si aveva (in allora) delle modalità di funzionamento delle mafie storiche, prima fra tutte quella, radicata in Sicilia, denominata "Cosa nostra". I dati di conoscenza che sorressero il varo della norma avevano una matrice in parte sociologica e in parte "giudiziaria", tenuto conto del fatto che struttura e funzionamento di tali associazioni erano emersi dai numerosi processi che ne avevano svelato le dinamiche, anche attraverso il fondamentale contributo dei collaboratori di giustizia.In passato la giurisprudenza si è dimostrata favorevole al ricorso a dati di conoscenza esperienziali, sul presupposto che la mafia è dotata di una precisa identità sociologica (Sez. I, 30 gennaio 1992, Abbate ed altri 1993; sez. I 25 marzo 1982, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, 1983; Sez. I, 24 gennaio - 21 maggio 1977, n. 162, Condelli, rv. 135978); a tale apertura si era contrapposto (in epoca altrettanto risalente) un orientamento che considerava arbitraria l'enunciazione di criteri generali e di massime di esperienza per la ricostruzione dei fenomeni mafiosi (Sez. VI, 16 dicembre 1985 - 27 febbraio 1986, n. 1760 Spatola, rv. 171998; Sez. I, 29 maggio - 21 luglio 1989, n. 10477, 011io, rv. 181886). Vale la pena di rilevare che la giurisprudenza contraria all'utilizzo delle massime di esperienza si è formata in un periodo in cui la conoscenza del fenomeno mafioso era ancora imperfetta, poiché precedente allo sviluppo dei processi che hanno contribuito in modo determinante alla conoscenza delle modalità di funzionamento di tali associazioni criminali. L'imponente serie di vicende processuali che si è susseguita negli anni ha consentito di individuare come dato esperienziale quello che descrive le mafie storiche italiane ('ndrangheta, camorra, mafia siciliana e Sacra corona unita) come delle associazioni stabili, la adesione alle quali comporta per l'affiliato un vincolo di fedeltà rescindibile solo attraverso una esplicita dissociazione che, di regola, è agita attraverso la scelta di collaborare con l'autorità giudiziaria. In tempi più recenti la Cassazione ha invece affermato, validando il ricorso sistematico alle massime di esperienza, che ai fini della valutazione dei fatti di criminalità di stampo mafioso, il giudice deve tener conto delle indagini storico sociologiche, sebbene con prudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione; tali dati sono infatti utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, ogni volta che ne sia stata l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza senza che ciò, peraltro, lo esima dal dovere di ricerca delle prove indispensabili per l'accertamento della fattispecie concreta oggetto del giudizio (Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016 - dep. 10/11/2016, Falco, Rv. 268403; sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007 - dep. 11/01/2008, P.G. in proc. Addante e altri, Rv. 238838, Cass. Sez. I, 5 gennaio1999, n. 84, Cabib, rv. 212579). La valorizzazione del patrimonio cognitivo esperienziale ha concorso a fondare le decisioni che hanno valorizzato la "stabilità" e tendenziale "irrescindibilità" del vincolo associativo che connota le mafie storiche, rilevando, ad esempio, come lo stesso permanga anche in costanza di detenzione (Sez. 2, Sentenza n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121 - 01; sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014 - dep. 07/11/2014, Caglioti, Rv. 261272; Sez. 2, Sentenza n. 17100 del 22/03/2011, Curtopelle, Rv. 250021; Sez. 6, n. 1705 del 20/11/2007 - dep. 14/01/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 238358). E' ha trovato un autorevole validazione nella giurisprudenza delle Sezioni Unite che hanno infatti chiarito che la condotta di partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili "regole di esperienza" attinenti al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle preg resse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi facta concludentia -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. Un, n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231670). Si tratta di un approdo ermeneutico confermato di recente dal Collegio allargato, il quale, analizzando il tema degli standard probatori necessari per la dimostrazione della partecipazione all'associazione mafiosa ha affermato che mentre «il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza», in assenza degli stessi la "messa a disposizione" può essere provata sulla base della valorizzazione di diversi elementi tra i quali «possono venire in rilievo, oltre all'accertamento della comprovata mafiosità del gruppo associante, la "qualità" dell'adesione ed ogni altro elemento di fatto che, sulla base di tutte le fonti di prova utilizzabili e di comprovate "massime di esperienza", costituisca circostanza concreta, capace di rendere inequivoco e certo il contributo attuale dell'associato a favore della consorteria mafiosa: gli indici rivelatori del fatto punibile devono essere tratti da elementi oggettivi e soggettivi di contesto, capaci di fungere da criterio metodologico di verifica processuale, da calibrare caso per caso, in ragione della situazione concretamente considerata» (Sez. U , Sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889, § 12.1). In sintesi: la prova della partecipazione e della sua attualità sia nella forma semplice che qualificata (dalla attività di direzione) dipende dalle caratteristiche concrete della condotta contestata ed anche dalla solidità e dal radicamento della associazione in giudizio, oltre che dalla qualità del contributo dell'affiliato. 1.4. Se questa è la direzione verso la quale deve muoversi l'accertamento processuale diventa decisivo chiarire se il contributo associativo riguardi una mafia "storica", dato che tali associazioni sono caratterizzate da profondo radicamento, granitica stabilità e strutturate regole organizzative non rinvenibili nella associazioni mafiose di nuova generazione; ma, soprattutto, dispongono di un cospicuo e riconosciuto "capitale criminale", accumulato in decenni di attività illecita, che ha generato un riconosciuto potere di intimidazione, il quale, all'occorrenza viene evocato dagli adepti con condotte caratterizzate dal c.d. metodo mafioso (così Sez. 2, Sentenza n. 11582 del 2018 Cristaldi, non mass ed, autorevolmente, Sez. U , Sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889, § 12.1).La prova della partecipazione in tali casi non richiede, come nel caso della associazioni mafiose "nuove", la dimostrazione della manifestazione del metodo mafioso dato che la natura "storica" dell'associazione implica il riconoscimento sia del capitale criminale, accumulato dal consorzio nel corso di decenni di attività illecita, sia della sussistenza del correlato potere di intimidazione; sicché se è provata l'affiliazione, specie se caratterizzata dallo svolgimento di funzioni apicali, la stessa deve considerarsi dotata di stabilità e permanenza. 1.5. Applicando tali scelte ermeneutiche al caso in esame, il collegio ritiene che la riconducibilità della "cosca Labate" alla mafia storica denominata `ndrangheta, caratterizzata da radicamento, stabilità e riconosciuto capitale criminale impedisce di ritenere "decaduto" dal ruolo di capomafia chi, come il [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato per avere rivestito tale ruolo fino al 30 luglio 2009, nei tre mesi immediatamente successivi alla contestazione. Una scelta interpretativa diversa sarebbe irragionevole e non terrebbe conto della base cognitiva esperienziale, decisiva per decodificare la rilevanza penale delle condotte di partecipazione alle associazioni mafiose "storiche". Il radicamento del Labate nella cosca di riferimento ed il suo ruolo apicale emerge in modo inconfutabile dalla convergenza delle univoche dichiarazioni etero-accusatorie raccolte nel corso del processo che lo identificano come un soggetto di vertice che non ha mai dismesso la carica ed è stato sempre un punto di riferimento per gli associati, oltre che un temuto - e riconoscibile - capomafia per i cittadini del territorio controllato dalla cosca omonima (pag. 99 e ss. della sentenza impugnata). Le dichiarazioni dei collaboratori, contrariamente a quanto dedotto, sono convergenti nell'indicare il Labate come il capo indiscusso della cosca omonima e si riscontrano vicendevolmente. Sul punto il collegio ribadisce che le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 371, comma secondo, lett. b), cod.proc.pen. sono idonee a fornirsi reciproco riscontro qualora siano attendibili e, anche in relazione a distinti frammenti dell'attività criminosa, colleghino l'indagato o l'imputato al fatto (Sez. 1, Sentenza n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237867 - 01) e che i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014 Cariolo, Rv. 260607 - 01). Nel caso in giudizio la Corte di appello, in ossequio a tali indicazioni ermeneutiche rilevava come tutti i dichiaranti testimoniavano che il [OSCURATO:PERSONA] era il capo, indiscusso e riconosciuto, della cosca che controllava il territorio di Gebbione, non solo monopolizzando il mercato delle carni, ma anche investendo in immobili formalmente intestati a terzi e controllando la criminalità comune (il Marino ha riferito che occorreva il consenso del ricorrente per compiere atti criminali nella zona del Gebbione: pag. 100 della sentenza impugnata). La chiamate convergono in modo chiaro nell'indicare nel [OSCURATO:PERSONA] il capo della cosca operante in Gebbione: ruolo sicuramente mantenuto anche nei tre mesi successivi alla data della sentenza di primo grado che aveva formalmente "chiuso" il periodo indicato nella contestazione "aperta" oggetto del separato giudizio. 1.6. La motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui conferma la responsabilità del Labate per l'attività di direzione della cosca "resiste" alla illogicità della parte del percorso argomentativo della sentenza impugnata che ritiene - contraddittoriamente - che la attività di sviamento della concorrenza attribuita al Labate (a) da un lato sia indicativa del ruolo di direzione e controllo svolto dal Labate sul territorio di Gebbione, (b) dall'altro non sia illecita perché è carente la prova delle minacce (pag. 25 della sentenza impugnata). Tale parte della motivazione, come si dirà anche con riguardo alla posizione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è contraddittoria dato che, da un lato, si ritiene lo sviamento della concorrenza sia una attività che esprime il potere di intimidazione della cosca e, dall'altro, nega la sussistenza di condotte minatorie idonee a provare il delitto previsto dall'art. 513 bis cod. pen. Tale vizio non è tuttavia "decisivo" con riguardo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], dato che il suo persistente ruolo di vertice risulta provato sulla base di altri elementi e, segnatamente, sulla base dell'univoco e convergente compendio dichiarativo proveniente dai collaboratori di giustizia, che lo indicano come capo indiscusso della omonima cosca impegnata in plurime attività illecite e non solo nella attività di controllo del mercato delle carni. 1.3. Il motivo con il quale si contesta la mancata concessione della circostanze attenuante generiche è manifestamente infondato, Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello denegava il beneficio rilevando l'assenza di elementi positivi atti a giustificarne la concessione. 1.4. Anche le doglianze rivolte nei confronti della definizione del trattamento sanzionatorio sono inammissibili. Il collegio ribadisce che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. Nel caso in esame il trattamento sanzionatorio veniva determinato previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti in giudizio e quelli già giudicati con sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 4 dicembre 2013 e l'aumento, veniva contenute nel limite di un anno giudicata, legittimamente con i parametri codicistici. 2. Anche il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], sempre nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2.1. Richiamato quanto già esposto circa la nota persistenza del legame associativo degli appartenenti alle mafie storiche, si ritengono infondate le censure relative al difetto di prova dell'apporto del ricorrente alla consorteria nel periodo in contestazione. Il compendio dichiarativo raccolto che - come si è rilevato nell'esame del ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - indica che [OSCURATO:PERSONA] ha rivestito in modo riconosciuto ed incontestato il ruolo di capo dell'omonima consorteria mafiosa, sicché l'apporto dinamico e funzionale richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità per ritenere provata la partecipazione alla consorteria è ampiamente dimostrato, dato che non si verte in caso di partecipazione silente, ma di promozione attiva della attività del gruppo di riferimento. Le censure rivolte nei confronti della credibilità dei contenuti accusatori dei collaboratori Molo, Fracapane e [OSCURATO:PERSONA] oltre che della testimone Latella si risolvono invece in una inammissibile istanza di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove senza l'indicazione di alcuna frattura manifesta e decisiva del percorso argomentativo posto a fondamento della conferma di responsabilità. Contrariamente a quanto dedotto, non si ravvisa invece alcuna omissione nella trattazione dell'appello, dato che le doglianze difensive relative alla capacità dimostrativa delle dichiarazioni dei collaboratori risultano essere state prese in carico e consapevolmente respinte dalla Corte di appello che, con motivazione persuasiva, rilevava che il compendio probatorio era univocamente orientato nell'indicare che il [OSCURATO:PERSONA] fosse il capo della articolazione della 'ndrangheta che aveva il controllo del territorio di Gebbione. 2.2. La doglianza relativa al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 416 bis comma 6 cod. pen, è invece manifestamente infondata in quanto la circostanza è stata esclusa dal Tribunale 3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati sia nella parte in cui segnalano una incongruenza logica tra le ragioni poste a sostegno dell'assoluzione per il reato previsto dall'art. 513 bis cod. pen. e la conferma della responsabilità per il concorso esterno nella [OSCURATO:PERSONA], sia nella parte in cui contestano la carenza della motivazione in ordine alla confisca. 3.1. Si ribadisce che assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo delraffectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Mannino, Rv. 231671 - 01) Ebbene: la sentenza impugnata tratteggia i ricorrenti come "imprenditori collusi" che intrattengono con la cosca un rapporto di "dare-avere" lucrando protezione e l'esenzione dal pagamento del pizzo e prestandosi a favorire la cosca, sia svolgendo il ruolo di prestanome nella intestazione di immobili, sia garantendo il monopolio del mercato delle carni e partecipando allo "sviamento di concorrenza" gestito dal [OSCURATO:PERSONA]; in ultima istanza contribuendo ad accrescere il prestigio criminale e la forza di intimidazione del consorzio. Quello che rileva è il legame tra i Remo e la cosca, non strutturato, ma funzionale all'accrescimento del prestigio criminale e del potere economico della associazione risulta centrato sulla valorizzazione della attività di "sviamento della concorrenza" nel mercato delle carni agita - questo è il punto critico - facendo ricorso al potere di intimidazione capitalizzato dalla cosca Labate. Tale impianto motivazionale tuttavia - come anticipato - entra in contraddizione con l'assoluzione per il reato previsto dall'art. 513 bis cod. pen. giustificata sulla base della carenza di prove circa la sussistenza di atti di violenza o minaccia: scelta che elide la rilevanza del ricorso alla minaccia "implicita", tipicamente utilizzata dai concorrenti, necessari od eventuali, nel reato di associazione mafiosa e consistente nell'evocare il capitale criminale del consorzio, per fini illeciti. La motivazione della condanna dei ricorrenti per il concorso esterno nell'associazione mafiosa si fonda invece - contraddittoriamente - proprio va l'utilizzo del potere di intimidazione della cosca nell'esercizio dello sviamento della concorrenza. A ciò si aggiunge la circostanza - di non secondario rilievo - che il capo di imputazione, seppure progettato per descrivere la condotta partecipativa poi riqualificata nel concorso esterno, limita la descrizione della condotta illecita dei ricorrenti proprio (e solo) alla gestione delle attività economiche nel settore della macellazione, in ipotesi effettuata in regime di monopolio grazie al ricorso implicito alla minaccia derivante ricorso al potere di intimidazione della cosca Labate. Nel capo di imputazione non è invece descritto o individuato nessun ulteriore contributo alla vita associativa suscettibile di essere identificato come sintomatico di una condotta di concorso esterno, ovvero di una vicinanza non strutturale, ma episodica alla vita della cosca. Il difetto di logicità rilevato non appare superabile come nel caso del coimputato [OSCURATO:PERSONA]: a questi veniva contestata infatti la attività di direzione della cosca, condotta polimorfica e non limitata alla sola attività di sviamento della concorrenza; diversamente nel caso dei Remo è proprio la contestazione relativa allo sviamento della concorrenza agita illecitamente in concorso con il Labate a costituire il fulcro non solo della imputazione, ma anche della motivazione. Resta da chiarire come tale scelta argomentativa si correli alla affermazione della carenza di prove in ordine al ricorso alla minaccia (deve ritenersi anche a quella implicita derivante dalla evocazione del capitale criminale accumulato dalla mafia storica) che è posta alla base della assoluzione per il reato previsto dall'art. 513 bis. cod. pen.3.2.Del pari: emerge una carenza di motivazione in ordine alle ragioni poste alla base della confisca, che è stata integralmente confermata senza effettuare alcun riferimento alla possibile relazione dei beni confiscati con i reati per i quali i ricorrenti sono stati assolti. 3.3. Entrambi i profili critici rilevati ovvero (a) la identificazione dei profili di compatibilità tra il riconoscimento della condotta di concorso esterno, di fatto identificato nella azione di sviamento della concorrenza effettuata grazie al potere di intimidazione della cosca e la assoluzione per il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen.; (b) le ragioni alla base della confisca dei beni dei ricorrenti, anche alla luce della assoluzione per il reato previsto dall'art. 513 bis cod. pen e dalla correlata estorsione devono essere nuovamente scrutinate dalla Corte di appello. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio. 4. Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la sua condanna ala pagamento d
Sentenza Cassazione n. 04577/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris