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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34401/2023

Testo disponibile della fonte

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liere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 31809/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] per Assicurazioni – [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1304/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito l'[OSCURATO:PERSONA]; udito l’[OSCURATO:PERSONA]; udito l’[OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Per quanto qui interessa, nel 2012 [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché fossero condannati, ai sensi degli articoli 2051 e 2053 c.c., a risarcirei danni che gli sarebbero derivati dalla distruzione di un suo capannone avvenuta l’11 febbraio 2011 per un incendio insorto in un confinante immobile di UBI Leasing assegnato in locazione finanziaria a [OSCURATO:PERSONA], di cui amministratrice era la Morassutti, e di fatto lasciato nella disponibilità del di lei marito [OSCURATO:PERSONA].

I convenuti si costituivano, resistendo; UBI Leasing e [OSCURATO:PERSONA] ottenevano l’autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] per essere tenute comunque indenni.

2. Conaltro atto di citazione davanti allo stesso Tribunale, al contempo, [OSCURATO:SOCIETA]., quale proprietaria di un altroimmobile adiacente a quello di UBI Leasing , conveniva per il risarcimento i medesimi soggetti; in tale causa [OSCURATO:PERSONA] proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni nei confronti dell’attrice, assumendo che dalla sua proprietà era scaturito l’incendio, poi propagatosi.

3. Riunite le cause e svolta l’istruttoria, il Tribunale, con sentenza del 16 aprile 2018, rigettava ogni domanda.

Ri-Mac e [OSCURATO:PERSONA] proponevano rispettivi appelli, generando così due cause di secondo grado, che venivano poi riunite.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 19 maggio 2020, rigettava l’appello di Ri-Mac e accoglieva quello di [OSCURATO:PERSONA], condannando solidalmente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a risarcirgli i danni, da liquidare in separata sede.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, basato su un unico motivo; si sono difese con rispettivo controricorso UBILeasing e la compagnia assicuratrice, nelle more divenuta [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni.

Chiamato in camera di consiglio il 5 maggio 2023 - in relazione alla quale il Trombin aveva depositato memoria - , il ricorso è stato rimesso in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 29 maggio 2023.

Per lapubblica udienza il P rocuratore G enerale ha depositato in data 3 settembre 2023 “C onclusioni motivate ” nel senso dell'accoglimento del ricorso .

È stata depositatamemoria da [OSCURATO:PERSONA] .

La pubblica udienza è stata tenuta il 6 ottobre 2023 e il Procuratore Generale vi ha confermato le conclusioni già presentate. [OSCURATO:PERSONA]

5. L'unicomotivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2053 c.c. in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. 5.1 Prendendo le mossedall'avere il giudice d'appello e sclus o la responsabilità di UBI Leasingin riferimento agli articoli 2051 e 2053 c.c., si osserva che l ’ allora appellante Trombin, attuale ricorrente , ne aveva pro s p e tta to la responsabilità solidale ex articolo 2051 c.c. di proprietari a e conduttr ic e .

Considerata la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla corte territoriale (Cass.24520/2009 e Cass. 16422/2011),per la quale l’articolo 2051 c.c. riguard erebbe unicamentela responsabilità da stato di fatto/relazione materiale - e non solo giuridica - sul bene , il ricorrente d e duce che proprio per l ’ a sse n za di responsabilità evincibile da ta l i arresti , rappresentata dal la in disponibilità del bene,la corte territoriale avrebbe dovuto diversamente applicare l’articolo 2053 c.c.

Ad avviso del Trombin,detta norma preved e infatti l a responsabilità oggettiva del proprietario, e nel suo paradigma la prova liberatoria sostanzialmente coincidecon caso fortuito o forza maggiore.

La corte di merito , sempre ad avviso del ricorrente,sarebbe invece gi u n ta a negare la responsabilità di cui all’articolo 2053c.c. sul presupposto che questo preveda una ipotesi speciale rispetto alla generale figura dell’articolo 2051 c.c.: e a ciò il Trombin oppone che sussisterebbe sì la specialità ( e richiama , quale arresto più recente , Cass.9694/2020), ma come specialità deriva nte dal criterio formale del titolo, non essendo sufficiente il potere di uso sulla cosa generante il danno.

Ne deduce il ricorrente che il potere di uso sulla cosa non ri corre rebbe finché sussist a la responsabilità del proprietario,in quanto il proprietario , come tale, rivest ir e bbe anche la posizione di custode (si invocano Cass. 4737/2001 e Cass. 7526/2018).

La giurisprudenza avrebbe riconosciuto ciò per il contratto di locazione (Cass.7526/2018 cit. ); non si rinvengono peral t r o – ammette il ricorrente - arresti giurisprudenziali in tal senso per il leasing, ma il leasing dovrebbe qualificarsi comeassimilabile alla locazione. 5.2 Inoltre - osserv a ancora il Trombin - l’articolo 2053 c.c. prevede la responsabilità del proprietario non solo nel caso in cui i difetti strutturali del suo immobile generino direttamentee unitariamente la rovina, ma anche nel caso in cui l’abbiano concausata o ne abbiano aggravato il danno.

La corte territoriale avrebbe escluso la responsabilità ex articolo 2053 c.c. per essere l’ incendio un “elemento diverso dagli elementi strutturali della costruzione”, da questo deducendo la superfluità dell'esame de gli argomenti presentati nell'appello in ordine alle gravi anomalie strutturali del capannone, che UBI L easing non avrebbe eliminato.

Anche sotto questo profilo il giudice d’appellosarebbe incorso in errore nell’interpreta r e l’articolo 2053 c.c., i n quanto erroneo sarebbe, appunto, “negare in modo aprioristico … l’esistenza di un nesso causale fra l’incendio e lo stato precedente dell’immobile”, nesso che avrebbe invece potuto concausare o almeno aggravare le conseguenze dell’incendio, come sempre sostenuto dal Trombin; e la stessa corte territoriale avrebb e rilevato che il CTU aveva riscontrato pericolosa la copertura del capannone anteriore all’incendio. 6.Il motivo è diviso in due submotivi. 6.1 Nella prima parte si prospettache, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2053 c.c., inteso quale speciesrispetto al genus dell’articolo 2051 c.c., per acquisire la responsabilità sarebbe sufficiente il titolo di proprietàdella cosa, desumendo lo in particolareda Cass. sez. 3, 26 maggio 2020 n. 9694 .

Nelcaso esaminato in tale pronuncia, l'attore aveva convenuto il proprietario di un appartamento situato al piano superiore rispetto al proprio per ottenerne la condanna al risarcimentodei danni subiti da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2053c.c.

Il primo giudice aveva accolto la domanda ; a seguito d'appello , in cui l'appellante aveva denunciato l'erronea applicazione della responsabilità oggettiva per difetto di sua proprietà, il secondo giudice aveva accolto il gravame, negando tra l'altro la responsabilità dell'appellante ex articolo 2053 c.c.

La parte soccombente aveva proposto ricorso , in cui anzitutto negava la responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c. , perché il concetto di custodia previsto da quest'ultima norma non implica la titolarità del diritto di proprietà sulla res, rendendo sufficiente un potere di fatto in termini di controllo e di conservazione;tale primo motivo fu ritenuto inammissibile osservando che la responsabilità ex articolo 2051c.c. è oggettiva e quindi impone a chi la invoca l'onere di dimostrare il rapporto di custodia con la res e il nesso causale tra quest'ultima e l'evento di danno.Con il secondo motivo, peraltro, si era veicolata la regiudicanda nell'ambito dell'articolo 2053 c.c. per censurare il mancato riconoscimento da parte del giudice d'appello della responsabilità come prevista da detta norma.

Anche questo motivo fu ritenuto inammissibile,osservando come segue - e da quiè stato tratto il passo invocato dall'attuale ricorrente - : “La giurisprudenza di questa Corte è orientata a ritenere che l’art. 2053 cod. civ. rappresenti un’ipotesi di responsabilità oggettiva - il cui carattere di specialità rispetto a quella di cui all’art. 2051 … deriva dal fatto che essa è posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento, in altri termini il responsabile deve essere individuato in base al criterio formale del titolo, non bastando che egli abbia un potere d’uso sulla resche cagiona il danno - la quale può essere esclusa solamente dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina dell'edificio non debbono ricondursi avizi di costruzione o difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma , comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato,anche se tale fatto esterno non presenta i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità”; e qui l'arresto invocaCass. sez.3, 3 agosto 2005 n. 16231 ( la quale , si nota per completezza , attiene direttamentealla responsabilità ex articolo 2051 c.c. i n una fattispecie di locazione,evidenziando che, ai fini appunto della responsabilità ex articolo 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha arrecato l'evento lesivo,rapporto postulante l'effettivo potere sulla cosa, e quindi la sua disponibilità tanto giuridica quanto materiale,con il conseguente potere- dovere su di essa; e tale rapporto si intreccia tra la cosa e il proprietario nel senso che questo è responsabile dei danni a rrecati a terzi dalle parti o dagli accessori di un bene locatoqualora si tratti di danni derivanti dalle strutture murarie o dagli impianti in esse conglobati– conformi ex multis Cass. sez. 3, 20 giugno 2007n. 14745, Cass. Cass. sez. 2, 9 giugno 2010 n. 13881 , Cass. sez. 3, 27 ottobre 2015n. 21788, Cass. sez. 3, 26 novembre n. 30729 e Cass. sez. 3,26 a prile 2023 n. 10983 e Cass. sez.3, 6 maggio 2008 n. 11053 (per cui la responsabilità oggettiva ex articolo 2053c.c. del proprietario di un edificio o di altra costruzione per i danni cagionati dalla rovina della sua proprietà può derivare soltanto dai“danni derivanti dall'azione dinamica del materiale facente parte della struttura della costruzione e non da qualsiasi disgregazione”: un principio conformea precedenti arresti e qui non particolarmente rilevante ) . 6.2 La pronunciadel 2020, in effetti, ai fini della sussistenza della responsabilità ex articolo 2053 c.c. sembr erebbe a ffianca re a un necessario potere di fatto la qualità di proprietario(“non bastando … un potere d’uso sulla res ” ) .

Il potere di fatto, quale fonte dell'obbligo di custodia , in effetti “basta” p e r la fattispecie di cui all’articolo 2051c.c.: esso , appunto , crea l'obbligo e quindi la responsabilità nell'ipotesi delsuo inadempimento.

I l paradigma dell'articolo 2053 c.c., a ben guardare , non è propriamente una species dell'articolo 2051 c.c. qualegenus (i l che tuttavia è stato affermato da giurisprudenza anche risalente , come per esempio Cass. sez. 3, 29 gennaio 1981 n. 693 - che ravvisa nella responsabilità di cui all'articolo 2053 c.c. una“ipotesi particolare di danni da cose in custodia, onde, per il principio di specialità, il suo configurarsi impedisce l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ.” –e Cass. sez. 3, 16 m arzo 1987 n. 2692 –che qualifica la responsabilità per rovina di edificio di cui all'articolo 2053 c.c.

“una ipotesi particolare di danni da cose in custodia”gravante sul proprietario, “con la conseguenza che per il principio di specialità il suo configurarsi impedisce l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. spettante al proprietario per la violazione del dovere di vigilanza disposto dal citato art. 2051”;che la responsabilità ex articolo 2053 c.c. rivestasia la natura oggettiva sia il carattere di specialità da ultimo è stato afferma to da Cass. sez. 3, ord . 21 f ebbraio 2023 n. 5368 ) : qui l’obbligo di custodia deriva dal titolo di proprietà - la norma lo esige espressamente - , disegnando un istituto di responsabilità assai più specifico (perché automatico)di quello dell’articolo 2051 c.c. che prevede la responsabilità per “ciascuno” che abbia “in custodia” la cosa.

Piuttosto che prospettare un rapporto “gerarchico” gen u s - species è maggiormente corretto, allora, ravvisa re tra gli articoli 2051 e 2053 c.c. una interserzionestrutturale, avente ad oggetto appunto la custodia .

La custodia, tuttavia, nell'articolo 2051 c.c. deriva da un'effettiva e concreta po si z ione di potere- il potere di fatto - , mentre nell'articolo 2053 c.c. deriva solo da un titolo di diritto,la proprietà.

P er adeguare peraltro la responsabilità a quel che ( prima ancora che giuridicamente,logicamente) costituisce il valutabile caso specifico , cosìche non sia oggettiva al punto da far gravare sul proprietario ogni evento di dannocorrelato i n qualunque modo e misura a l bene – una distorsione evidente della natura erga omnes del suo diritto - , la norma indica un limite tutelante , che subito porta ad approssimare l'elemento sostanziale con uno strumento difensivo, e quindi tendenzialmente processuale - e infatti la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte vi ha ravvisato un'attività didifesa a fronte di una presunzione legale di responsabilità - : “ salvo che provi ” il proprietario che la rovina “non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”. 6.3 Il difetto di manutenzione o il vizio di costruzione(quest'ultimo, peraltro,per riverberarsisu un obbligo di custodia non può non essere almeno conoscibile ) conducono,con evidenza,a una carenza di custodia, e la custodia , che è appunto obbligo ontologicamente insito nella proprietà , costituisce l'elemento che accomunal’articolo 2053 in parte qua all’articolo 2051 , cioè con la fattispecie di responsabilità custodiale “ pura ” .

Invero, l o stesso ricorrente afferma che “nel caso (speciale) della rovina di edifici, la posizione del proprietario è, nella sostanza, anche quella di custode” (pagina 10 del ricorso), pur mirando– e così a questo puntocontraddicendosi - a d o t tenere , in pratica, l’affermazione che la proprietà tout courtgeneri sempre la responsabilità , qualunque sia l’evento che della proprietà abbia coinvolto l’oggetto.

Proprio per questo“intreccio” dei due paradigmi e dunque per non errare ne lla individuazione del rapporto sistemicocon l'articolo 2051 c.c., occorre identificare correttamente, appunto , il limite d ella responsabilità ex articolo 2053 c.c.

Responsabilità palesemente oggettiva , perché di scende nte in via diretta dalla titolarità del diritto reale sul bene ; e il limite è stato c o lloca to dal la giurisprudenza di questa Suprema Corte ( così con valid ando le radici della responsabilità come sussistenti nella titolarità del diritto in sé ) , ut supra si anticipava,sul piano della presunzione legale , avvalendo s ene per concretizzare le modalità- e anche lo “ spazio ” - della prova liberatoria .6.4Già in Cass. sez. 3, 20 dicembre 1976 n. 4694 si rinviene infatti la netta affermazione che l'articolo 2053 c.c. grava il proprietario di una presunzione legale di responsabilità per i danni da rovina del suo edificio per vi z i di costruzione odifetto di manutenzione, cioè dovuti a una causa che il proprietario è tenuto evitare per il suo peculiare dovere di cura e vigilanza su costruzioni potenzialmente dannose per i terzi.

E questa r esponsabilità , radicandosi sul diritto reale, non viene meno soltanto perché il proprietario ha affidato ad altri l'immobile(per la costruzione di un edificio o per un godimento temporaneo ) o perché ricorre un fatto colposo di un terzo o dello stesso danneggiato : tali circostanze, osserva ancora l’arresto,da sole possono generare unicamente un concorso di colpa - e quindi un a rivalsa nei confronti d el terzo - o comunque ridurre la responsabilità del proprietario,essendo escludibile la responsabilità del proprietario dell'immobilesoltanto per quanto avviene come causato da fattori esterni ( caso fortuito , forza maggiore , f atti di terzo o fatti di danneggiato ) rispetto alla sua sfera di azione ( sulla responsabilità mancante in capo al proprietarioqualora la rovina sia cagionata da elementi non facenti parte della struttura della costruzione oggetto della sua proprietàcfr. su questa linea Cass. sez. 3,14 gennaio 1988 n. 212 ).

Seguendo una siffatta impostazione ermeneutica, Cass. sez. 3,12 m arzo 2004 n. 5127 dichiara che l'articolo 2053 c.c.

“ pone a carico del proprietario di un edificio una responsabilità legale presunta, che può essere vinta, senza che si dia luogo necessariamente al concorso di responsabilità del proprietario dell'edificio, qualora si provi l'esistenza di un'altra causa dell'evento dannoso avente una efficienza causale del tutto autonoma ed esclusiva rispetto al vizio di costruzione o al difetto di manutenzione”.Dunque va riconosciuto l'esonero del proprietario mediante la prova del caso fortuito, “ovvero di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, ivi compreso il fatto del terzo e dello stesso danneggiato”:esimente, questa, che “in quanto comune ad ogni forma di responsabilità assume portata generale”, così da porsi “ sul medesimo piano ed in rapporto di alternatività con quella speciale prevista dall'art. 2053, potendo configurarsi il caso fortuito tanto in negativo, quale assenza del difetto di costruzione o manutenzione, quanto in positivo, quale evento imprevedibile ed inevitabile, dotato di una sua propria ed esclusiva autonomia causale”,come, ad esempio , un improvviso e imprevedibile fenomeno naturale atto a“travolgere ogni baluardo posto a salvaguardia” (così Cass. sez. 3, 14 ottobre 2005 n. 19974 ); e tutto questo riconosce ndo che la responsabilità del proprietario per i danni dalla rovina dell'edificio delineata dall'articolo 2053c.c.

“ integra un'ipotesi particolare di danno da cose in custodia, che impedisce l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ., per il principio di specialità” (cosìCass. sez. 3, 14 ottobre 2005 n. 1997 5, che rimarca come il caso fortuito includa anche il fatto del terzo o del danneggiato,nonché la configurabilità del “concorso tra la colpa presunta del proprietario e quella accertata in concreto del danneggiato, che con la propria condotta abbia agevolato o accelerato la rovina”; ecfr.

Cass. sez. 3, 15 settembre 2008 n. 23684 , afferma nte che la responsabilità del proprietario per la rovina di edificio ai sensi dell'articolo 2053 c.c. s ussiste quando i danni derivano,oltre che da difetti originari e da attività da lui svolte nell'interno dell'immobile, anche dal comportamento dei terzi immessi nel suo godimento, come nel caso della locazione).

Il limite della responsabilità oggettiva “del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento”per rovina di edificio ai sensi dell'articolo 2053è ancora ribadito da Cass. sez. 3, 21 gennaio 2010 n. 1002 come identificabile in un “ fatto dotato di efficacia causale autonoma rilevante come caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato”,includendo in una siffatta “ area causale ” esterna , idonea dunque a deprivare di responsabilità il proprietario , p ur e il fatto esterno non imprevedibile/inevitabile, come è stato ribadito proprio da Cass. sez. 3, ord.26 maggio 2020n. 9694 . 6.5 Qualunque via interpretativapercorra il ragionamento , in ultima analisi - o la qualificazionepresuntiva di una globale responsabilità derivante dal diritto di proprietà, o anche la identificazione diretta del confine di una responsabilità realmente sussistente e quindi non soltantolegalmente presunta ( la seconda via è quellache appare maggiormente sintonica al dettato letterale, ma è l'altra che, come si è visto,da tempo è percepibile nell’interpretazione giurisprudenziale) - , permane con evidenza la validità in iure del risultato , da entrambe le vie raggiungibile, del difetto di responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] quale proprietario del capannone coinvolto nell'incendio, l a Corte territoriale avendo previamente accertatoin facto la sussistenza del l’elemento diretto a infrange re la presunzione legale di responsabilità o checomunque oltrepassa il perimetro di responsabilità come delineat o dall'articolo 2053 c.c. (“ il danno provocato direttamente dall'incendio,elemento diverso dagli elementi strutturali della costruzione”: così a pagina 38 della sentenza impugnata).

Pertanto, la prima parte del motivo risulta infondata,avendo il giudice d'appello dedotto in modo corretto dall'accertamento fattuale l'applicazione dell’istituto di cui all'articolo 2053c.c. 6.6La seconda parte del motivo, ove in sintesi si sostiene che i difetti strutturali –“lo stato precedente dell'immobile”: v. p agina 13 ss. d el ricorso - avrebbero concausato o aggravato, e quindi fatta insorgere la responsabilità ex articolo 2053c.c. è direttamente e pertanto inammissibilmente fattuale.

Sulla situazione specifica vi è stata invero, come si è appena osservato a proposito della prima partedel motivo, una ricostruzione di fatt o espletata dal giudice d’appello, che è giunto ad affermare nelle pagine 38-39 della motivazione della sentenza ( pur dichiarando contestualmente - ed erroneamente - “superfluo” l’esame) che non vi è stata, come va luta to dal consulente tecnico d’ufficio, alcuna connessione tra le anomalie strutturali, riconosciute come sussistentidal medesimo consulente, e “l’incendio o l’aggravamento di esso”. 7.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese processualiin considerazione della complessa tematica trattata .

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso compensandole spese processuali.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulterior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 31809/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] per Assicurazioni – [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1304/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito l'[OSCURATO:PERSONA]; udito l’[OSCURATO:PERSONA]; udito l’[OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Per quanto qui interessa, nel 2012 [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché fossero condannati, ai sensi degli articoli 2051 e 2053 c.c., a risarcirei danni che gli sarebbero derivati dalla distruzione di un suo capannone avvenuta l’11 febbraio 2011 per un incendio insorto in un confinante immobile di UBI Leasing assegnato in locazione finanziaria a [OSCURATO:PERSONA], di cui amministratrice era la Morassutti, e di fatto lasciato nella disponibilità del di lei marito [OSCURATO:PERSONA]. I convenuti si costituivano, resistendo; UBI Leasing e [OSCURATO:PERSONA] ottenevano l’autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] per essere tenute comunque indenni. 2. Conaltro atto di citazione davanti allo stesso Tribunale, al contempo, [OSCURATO:SOCIETA]., quale proprietaria di un altroimmobile adiacente a quello di UBI Leasing , conveniva per il risarcimento i medesimi soggetti; in tale causa [OSCURATO:PERSONA] proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni nei confronti dell’attrice, assumendo che dalla sua proprietà era scaturito l’incendio, poi propagatosi. 3. Riunite le cause e svolta l’istruttoria, il Tribunale, con sentenza del 16 aprile 2018, rigettava ogni domanda. Ri-Mac e [OSCURATO:PERSONA] proponevano rispettivi appelli, generando così due cause di secondo grado, che venivano poi riunite. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 19 maggio 2020, rigettava l’appello di Ri-Mac e accoglieva quello di [OSCURATO:PERSONA], condannando solidalmente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a risarcirgli i danni, da liquidare in separata sede. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, basato su un unico motivo; si sono difese con rispettivo controricorso UBILeasing e la compagnia assicuratrice, nelle more divenuta [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni. Chiamato in camera di consiglio il 5 maggio 2023 - in relazione alla quale il Trombin aveva depositato memoria - , il ricorso è stato rimesso in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 29 maggio 2023. Per lapubblica udienza il P rocuratore G enerale ha depositato in data 3 settembre 2023 “C onclusioni motivate ” nel senso dell'accoglimento del ricorso . È stata depositatamemoria da [OSCURATO:PERSONA] . La pubblica udienza è stata tenuta il 6 ottobre 2023 e il Procuratore Generale vi ha confermato le conclusioni già presentate. [OSCURATO:PERSONA] 5. L'unicomotivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2053 c.c. in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. 5.1 Prendendo le mossedall'avere il giudice d'appello e sclus o la responsabilità di UBI Leasingin riferimento agli articoli 2051 e 2053 c.c., si osserva che l ’ allora appellante Trombin, attuale ricorrente , ne aveva pro s p e tta to la responsabilità solidale ex articolo 2051 c.c. di proprietari a e conduttr ic e . Considerata la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla corte territoriale (Cass.24520/2009 e Cass. 16422/2011),per la quale l’articolo 2051 c.c. riguard erebbe unicamentela responsabilità da stato di fatto/relazione materiale - e non solo giuridica - sul bene , il ricorrente d e duce che proprio per l ’ a sse n za di responsabilità evincibile da ta l i arresti , rappresentata dal la in disponibilità del bene,la corte territoriale avrebbe dovuto diversamente applicare l’articolo 2053 c.c. Ad avviso del Trombin,detta norma preved e infatti l a responsabilità oggettiva del proprietario, e nel suo paradigma la prova liberatoria sostanzialmente coincidecon caso fortuito o forza maggiore. La corte di merito , sempre ad avviso del ricorrente,sarebbe invece gi u n ta a negare la responsabilità di cui all’articolo 2053c.c. sul presupposto che questo preveda una ipotesi speciale rispetto alla generale figura dell’articolo 2051 c.c.: e a ciò il Trombin oppone che sussisterebbe sì la specialità ( e richiama , quale arresto più recente , Cass.9694/2020), ma come specialità deriva nte dal criterio formale del titolo, non essendo sufficiente il potere di uso sulla cosa generante il danno. Ne deduce il ricorrente che il potere di uso sulla cosa non ri corre rebbe finché sussist a la responsabilità del proprietario,in quanto il proprietario , come tale, rivest ir e bbe anche la posizione di custode (si invocano Cass. 4737/2001 e Cass. 7526/2018). La giurisprudenza avrebbe riconosciuto ciò per il contratto di locazione (Cass.7526/2018 cit. ); non si rinvengono peral t r o – ammette il ricorrente - arresti giurisprudenziali in tal senso per il leasing, ma il leasing dovrebbe qualificarsi comeassimilabile alla locazione. 5.2 Inoltre - osserv a ancora il Trombin - l’articolo 2053 c.c. prevede la responsabilità del proprietario non solo nel caso in cui i difetti strutturali del suo immobile generino direttamentee unitariamente la rovina, ma anche nel caso in cui l’abbiano concausata o ne abbiano aggravato il danno. La corte territoriale avrebbe escluso la responsabilità ex articolo 2053 c.c. per essere l’ incendio un “elemento diverso dagli elementi strutturali della costruzione”, da questo deducendo la superfluità dell'esame de gli argomenti presentati nell'appello in ordine alle gravi anomalie strutturali del capannone, che UBI L easing non avrebbe eliminato. Anche sotto questo profilo il giudice d’appellosarebbe incorso in errore nell’interpreta r e l’articolo 2053 c.c., i n quanto erroneo sarebbe, appunto, “negare in modo aprioristico … l’esistenza di un nesso causale fra l’incendio e lo stato precedente dell’immobile”, nesso che avrebbe invece potuto concausare o almeno aggravare le conseguenze dell’incendio, come sempre sostenuto dal Trombin; e la stessa corte territoriale avrebb e rilevato che il CTU aveva riscontrato pericolosa la copertura del capannone anteriore all’incendio. 6.Il motivo è diviso in due submotivi. 6.1 Nella prima parte si prospettache, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2053 c.c., inteso quale speciesrispetto al genus dell’articolo 2051 c.c., per acquisire la responsabilità sarebbe sufficiente il titolo di proprietàdella cosa, desumendo lo in particolareda Cass. sez. 3, 26 maggio 2020 n. 9694 . Nelcaso esaminato in tale pronuncia, l'attore aveva convenuto il proprietario di un appartamento situato al piano superiore rispetto al proprio per ottenerne la condanna al risarcimentodei danni subiti da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2053c.c. Il primo giudice aveva accolto la domanda ; a seguito d'appello , in cui l'appellante aveva denunciato l'erronea applicazione della responsabilità oggettiva per difetto di sua proprietà, il secondo giudice aveva accolto il gravame, negando tra l'altro la responsabilità dell'appellante ex articolo 2053 c.c. La parte soccombente aveva proposto ricorso , in cui anzitutto negava la responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c. , perché il concetto di custodia previsto da quest'ultima norma non implica la titolarità del diritto di proprietà sulla res, rendendo sufficiente un potere di fatto in termini di controllo e di conservazione;tale primo motivo fu ritenuto inammissibile osservando che la responsabilità ex articolo 2051c.c. è oggettiva e quindi impone a chi la invoca l'onere di dimostrare il rapporto di custodia con la res e il nesso causale tra quest'ultima e l'evento di danno.Con il secondo motivo, peraltro, si era veicolata la regiudicanda nell'ambito dell'articolo 2053 c.c. per censurare il mancato riconoscimento da parte del giudice d'appello della responsabilità come prevista da detta norma. Anche questo motivo fu ritenuto inammissibile,osservando come segue - e da quiè stato tratto il passo invocato dall'attuale ricorrente - : “La giurisprudenza di questa Corte è orientata a ritenere che l’art. 2053 cod. civ. rappresenti un’ipotesi di responsabilità oggettiva - il cui carattere di specialità rispetto a quella di cui all’art. 2051 … deriva dal fatto che essa è posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento, in altri termini il responsabile deve essere individuato in base al criterio formale del titolo, non bastando che egli abbia un potere d’uso sulla resche cagiona il danno - la quale può essere esclusa solamente dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina dell'edificio non debbono ricondursi avizi di costruzione o difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma , comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato,anche se tale fatto esterno non presenta i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità”; e qui l'arresto invocaCass. sez.3, 3 agosto 2005 n. 16231 ( la quale , si nota per completezza , attiene direttamentealla responsabilità ex articolo 2051 c.c. i n una fattispecie di locazione,evidenziando che, ai fini appunto della responsabilità ex articolo 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha arrecato l'evento lesivo,rapporto postulante l'effettivo potere sulla cosa, e quindi la sua disponibilità tanto giuridica quanto materiale,con il conseguente potere- dovere su di essa; e tale rapporto si intreccia tra la cosa e il proprietario nel senso che questo è responsabile dei danni a rrecati a terzi dalle parti o dagli accessori di un bene locatoqualora si tratti di danni derivanti dalle strutture murarie o dagli impianti in esse conglobati– conformi ex multis Cass. sez. 3, 20 giugno 2007n. 14745, Cass. Cass. sez. 2, 9 giugno 2010 n. 13881 , Cass. sez. 3, 27 ottobre 2015n. 21788, Cass. sez. 3, 26 novembre n. 30729 e Cass. sez. 3,26 a prile 2023 n. 10983 e Cass. sez.3, 6 maggio 2008 n. 11053 (per cui la responsabilità oggettiva ex articolo 2053c.c. del proprietario di un edificio o di altra costruzione per i danni cagionati dalla rovina della sua proprietà può derivare soltanto dai“danni derivanti dall'azione dinamica del materiale facente parte della struttura della costruzione e non da qualsiasi disgregazione”: un principio conformea precedenti arresti e qui non particolarmente rilevante ) . 6.2 La pronunciadel 2020, in effetti, ai fini della sussistenza della responsabilità ex articolo 2053 c.c. sembr erebbe a ffianca re a un necessario potere di fatto la qualità di proprietario(“non bastando … un potere d’uso sulla res ” ) . Il potere di fatto, quale fonte dell'obbligo di custodia , in effetti “basta” p e r la fattispecie di cui all’articolo 2051c.c.: esso , appunto , crea l'obbligo e quindi la responsabilità nell'ipotesi delsuo inadempimento. I l paradigma dell'articolo 2053 c.c., a ben guardare , non è propriamente una species dell'articolo 2051 c.c. qualegenus (i l che tuttavia è stato affermato da giurisprudenza anche risalente , come per esempio Cass. sez. 3, 29 gennaio 1981 n. 693 - che ravvisa nella responsabilità di cui all'articolo 2053 c.c. una“ipotesi particolare di danni da cose in custodia, onde, per il principio di specialità, il suo configurarsi impedisce l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ.” –e Cass. sez. 3, 16 m arzo 1987 n. 2692 –che qualifica la responsabilità per rovina di edificio di cui all'articolo 2053 c.c. “una ipotesi particolare di danni da cose in custodia”gravante sul proprietario, “con la conseguenza che per il principio di specialità il suo configurarsi impedisce l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. spettante al proprietario per la violazione del dovere di vigilanza disposto dal citato art. 2051”;che la responsabilità ex articolo 2053 c.c. rivestasia la natura oggettiva sia il carattere di specialità da ultimo è stato afferma to da Cass. sez. 3, ord . 21 f ebbraio 2023 n. 5368 ) : qui l’obbligo di custodia deriva dal titolo di proprietà - la norma lo esige espressamente - , disegnando un istituto di responsabilità assai più specifico (perché automatico)di quello dell’articolo 2051 c.c. che prevede la responsabilità per “ciascuno” che abbia “in custodia” la cosa. Piuttosto che prospettare un rapporto “gerarchico” gen u s - species è maggiormente corretto, allora, ravvisa re tra gli articoli 2051 e 2053 c.c. una interserzionestrutturale, avente ad oggetto appunto la custodia . La custodia, tuttavia, nell'articolo 2051 c.c. deriva da un'effettiva e concreta po si z ione di potere- il potere di fatto - , mentre nell'articolo 2053 c.c. deriva solo da un titolo di diritto,la proprietà. P er adeguare peraltro la responsabilità a quel che ( prima ancora che giuridicamente,logicamente) costituisce il valutabile caso specifico , cosìche non sia oggettiva al punto da far gravare sul proprietario ogni evento di dannocorrelato i n qualunque modo e misura a l bene – una distorsione evidente della natura erga omnes del suo diritto - , la norma indica un limite tutelante , che subito porta ad approssimare l'elemento sostanziale con uno strumento difensivo, e quindi tendenzialmente processuale - e infatti la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte vi ha ravvisato un'attività didifesa a fronte di una presunzione legale di responsabilità - : “ salvo che provi ” il proprietario che la rovina “non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”. 6.3 Il difetto di manutenzione o il vizio di costruzione(quest'ultimo, peraltro,per riverberarsisu un obbligo di custodia non può non essere almeno conoscibile ) conducono,con evidenza,a una carenza di custodia, e la custodia , che è appunto obbligo ontologicamente insito nella proprietà , costituisce l'elemento che accomunal’articolo 2053 in parte qua all’articolo 2051 , cioè con la fattispecie di responsabilità custodiale “ pura ” . Invero, l o stesso ricorrente afferma che “nel caso (speciale) della rovina di edifici, la posizione del proprietario è, nella sostanza, anche quella di custode” (pagina 10 del ricorso), pur mirando– e così a questo puntocontraddicendosi - a d o t tenere , in pratica, l’affermazione che la proprietà tout courtgeneri sempre la responsabilità , qualunque sia l’evento che della proprietà abbia coinvolto l’oggetto. Proprio per questo“intreccio” dei due paradigmi e dunque per non errare ne lla individuazione del rapporto sistemicocon l'articolo 2051 c.c., occorre identificare correttamente, appunto , il limite d ella responsabilità ex articolo 2053 c.c. Responsabilità palesemente oggettiva , perché di scende nte in via diretta dalla titolarità del diritto reale sul bene ; e il limite è stato c o lloca to dal la giurisprudenza di questa Suprema Corte ( così con valid ando le radici della responsabilità come sussistenti nella titolarità del diritto in sé ) , ut supra si anticipava,sul piano della presunzione legale , avvalendo s ene per concretizzare le modalità- e anche lo “ spazio ” - della prova liberatoria .6.4Già in Cass. sez. 3, 20 dicembre 1976 n. 4694 si rinviene infatti la netta affermazione che l'articolo 2053 c.c. grava il proprietario di una presunzione legale di responsabilità per i danni da rovina del suo edificio per vi z i di costruzione odifetto di manutenzione, cioè dovuti a una causa che il proprietario è tenuto evitare per il suo peculiare dovere di cura e vigilanza su costruzioni potenzialmente dannose per i terzi. E questa r esponsabilità , radicandosi sul diritto reale, non viene meno soltanto perché il proprietario ha affidato ad altri l'immobile(per la costruzione di un edificio o per un godimento temporaneo ) o perché ricorre un fatto colposo di un terzo o dello stesso danneggiato : tali circostanze, osserva ancora l’arresto,da sole possono generare unicamente un concorso di colpa - e quindi un a rivalsa nei confronti d el terzo - o comunque ridurre la responsabilità del proprietario,essendo escludibile la responsabilità del proprietario dell'immobilesoltanto per quanto avviene come causato da fattori esterni ( caso fortuito , forza maggiore , f atti di terzo o fatti di danneggiato ) rispetto alla sua sfera di azione ( sulla responsabilità mancante in capo al proprietarioqualora la rovina sia cagionata da elementi non facenti parte della struttura della costruzione oggetto della sua proprietàcfr. su questa linea Cass. sez. 3,14 gennaio 1988 n. 212 ). Seguendo una siffatta impostazione ermeneutica, Cass. sez. 3,12 m arzo 2004 n. 5127 dichiara che l'articolo 2053 c.c. “ pone a carico del proprietario di un edificio una responsabilità legale presunta, che può essere vinta, senza che si dia luogo necessariamente al concorso di responsabilità del proprietario dell'edificio, qualora si provi l'esistenza di un'altra causa dell'evento dannoso avente una efficienza causale del tutto autonoma ed esclusiva rispetto al vizio di costruzione o al difetto di manutenzione”.Dunque va riconosciuto l'esonero del proprietario mediante la prova del caso fortuito, “ovvero di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, ivi compreso il fatto del terzo e dello stesso danneggiato”:esimente, questa, che “in quanto comune ad ogni forma di responsabilità assume portata generale”, così da porsi “ sul medesimo piano ed in rapporto di alternatività con quella speciale prevista dall'art. 2053, potendo configurarsi il caso fortuito tanto in negativo, quale assenza del difetto di costruzione o manutenzione, quanto in positivo, quale evento imprevedibile ed inevitabile, dotato di una sua propria ed esclusiva autonomia causale”,come, ad esempio , un improvviso e imprevedibile fenomeno naturale atto a“travolgere ogni baluardo posto a salvaguardia” (così Cass. sez. 3, 14 ottobre 2005 n. 19974 ); e tutto questo riconosce ndo che la responsabilità del proprietario per i danni dalla rovina dell'edificio delineata dall'articolo 2053c.c. “ integra un'ipotesi particolare di danno da cose in custodia, che impedisce l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ., per il principio di specialità” (cosìCass. sez. 3, 14 ottobre 2005 n. 1997 5, che rimarca come il caso fortuito includa anche il fatto del terzo o del danneggiato,nonché la configurabilità del “concorso tra la colpa presunta del proprietario e quella accertata in concreto del danneggiato, che con la propria condotta abbia agevolato o accelerato la rovina”; ecfr. Cass. sez. 3, 15 settembre 2008 n. 23684 , afferma nte che la responsabilità del proprietario per la rovina di edificio ai sensi dell'articolo 2053 c.c. s ussiste quando i danni derivano,oltre che da difetti originari e da attività da lui svolte nell'interno dell'immobile, anche dal comportamento dei terzi immessi nel suo godimento, come nel caso della locazione). Il limite della responsabilità oggettiva “del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento”per rovina di edificio ai sensi dell'articolo 2053è ancora ribadito da Cass. sez. 3, 21 gennaio 2010 n. 1002 come identificabile in un “ fatto dotato di efficacia causale autonoma rilevante come caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato”,includendo in una siffatta “ area causale ” esterna , idonea dunque a deprivare di responsabilità il proprietario , p ur e il fatto esterno non imprevedibile/inevitabile, come è stato ribadito proprio da Cass. sez. 3, ord.26 maggio 2020n. 9694 . 6.5 Qualunque via interpretativapercorra il ragionamento , in ultima analisi - o la qualificazionepresuntiva di una globale responsabilità derivante dal diritto di proprietà, o anche la identificazione diretta del confine di una responsabilità realmente sussistente e quindi non soltantolegalmente presunta ( la seconda via è quellache appare maggiormente sintonica al dettato letterale, ma è l'altra che, come si è visto,da tempo è percepibile nell’interpretazione giurisprudenziale) - , permane con evidenza la validità in iure del risultato , da entrambe le vie raggiungibile, del difetto di responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] quale proprietario del capannone coinvolto nell'incendio, l a Corte territoriale avendo previamente accertatoin facto la sussistenza del l’elemento diretto a infrange re la presunzione legale di responsabilità o checomunque oltrepassa il perimetro di responsabilità come delineat o dall'articolo 2053 c.c. (“ il danno provocato direttamente dall'incendio,elemento diverso dagli elementi strutturali della costruzione”: così a pagina 38 della sentenza impugnata). Pertanto, la prima parte del motivo risulta infondata,avendo il giudice d'appello dedotto in modo corretto dall'accertamento fattuale l'applicazione dell’istituto di cui all'articolo 2053c.c. 6.6La seconda parte del motivo, ove in sintesi si sostiene che i difetti strutturali –“lo stato precedente dell'immobile”: v. p agina 13 ss. d el ricorso - avrebbero concausato o aggravato, e quindi fatta insorgere la responsabilità ex articolo 2053c.c. è direttamente e pertanto inammissibilmente fattuale. Sulla situazione specifica vi è stata invero, come si è appena osservato a proposito della prima partedel motivo, una ricostruzione di fatt o espletata dal giudice d’appello, che è giunto ad affermare nelle pagine 38-39 della motivazione della sentenza ( pur dichiarando contestualmente - ed erroneamente - “superfluo” l’esame) che non vi è stata, come va luta to dal consulente tecnico d’ufficio, alcuna connessione tra le anomalie strutturali, riconosciute come sussistentidal medesimo consulente, e “l’incendio o l’aggravamento di esso”. 7.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese processualiin considerazione della complessa tematica trattata . Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso compensandole spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulterior
Sentenza Cassazione n. 34401/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris