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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05975/2026

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2026 ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15156/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA]’EMILIA-ROMAGNA n. 804/2017 depositata il 28 febbraio 2017 e notificata fra il 24 aprile 2017; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; ● rilevato che: -l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la suindicata sentenza res a dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna, all’esito del giudizio di rinvio conseguente alla sentenza rescindente di questa Corte n. 1484/2016 del 27 gennaio 2016,nell’àmbito della controversia promossa da [OSCURATO:PERSONA], ex dirigente dell’ENEL, avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di rimborso delle ritenute ai fini dell’IRPEF indebitamente operate dal predetto ente, in qualità di sostituto di imposta, sul trattamento di previdenza integrativa aziendale (P.I.A.) a lui erogatoin forma di capitale; - all’impugnazione erariale ha resistito con tempestivo controricorso [OSCURATO:PERSONA], erede del sunnominato [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more del giudizio; - la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; ● preso atto dell’esito negativo della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza alla controricorrente, eseguita dalla Cancelleria dapprima mediante la trasmissione di messaggio di posta elettronica certificata al domicilio digitale del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], e in sèguito, a mezzo ufficiale giudiziario, presso la residenza della parte; ● ritenuto che, al fine di garantire la possibilità di una piena esplicazione del diritto di difesa, si renda necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della comunicazione non andata a buon fine; P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di comunicare l’avviso di fissazione della successiva udienza alla parte controricorrente personalmente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026 ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15156/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA]’EMILIA-ROMAGNA n. 804/2017 depositata il 28 febbraio 2017 e notificata fra il 24 aprile 2017; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; ● rilevato che: -l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la suindicata sentenza res a dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna, all’esito del giudizio di rinvio conseguente alla sentenza rescindente di questa Corte n. 1484/2016 del 27 gennaio 2016,nell’àmbito della controversia promossa da [OSCURATO:PERSONA], ex dirigente dell’ENEL, avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di rimborso delle ritenute ai fini dell’IRPEF indebitamente operate dal predetto ente, in qualità di sostituto di imposta, sul trattamento di previdenza integrativa aziendale (P.I.A.) a lui erogatoin forma di capitale; - all’impugnazione erariale ha resistito con tempestivo controricorso [OSCURATO:PERSONA], erede del sunnominato [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more del giudizio; - la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; ● preso atto dell’esito negativo della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza alla controricorrente, eseguita dalla Cancelleria dapprima mediante la trasmissione di messaggio di posta elettronica certificata al domicilio digitale del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], e in sèguito, a mezzo ufficiale giudiziario, presso la residenza della parte; ● ritenuto che, al fine di garantire la possibilità di una piena esplicazione del diritto di difesa, si renda necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della comunicazione non andata a buon fine; P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di comunicare l’avviso di fissazione della successiva udienza alla parte controricorrente personalmente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tribu
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