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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18253/2026

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ifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura specialein atti e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocatoCristoforo Vinci giusta procura speciale in atti e con domicilio digitale exlege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 741/2024 depositatail 11/03/2024.Numero registro generale 21644/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 18253/2026Data pubblicazione 06/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. otteneva dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – peril pagamento di compensi asseritamente dovuti in relazione all’attività dicoordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione svoltanell’ambito di un contratto pubblico di cui [OSCURATO:PERSONA] era committente.La pretesa creditoria era fondata su due fatture emesse in relazioneall’incarico di Coordinatore della Sicurezza, conferito in data 23 marzo 2005all’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’intervento di “NuovaCostruzione – P.R.U.

L. 493/1993 – Comune di Milano – Quartiere ZamaSalomone”, relativo alla realizzazione di sette edifici per complessivi 186alloggi, con annesse autorimesse, suddiviso in distinti ambiti di intervento.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, deducendol’insussistenza del credito azionato, sul rilievo che le fatture erano stateemesse in assenza della corrispondente prestazione professionale, nonessendosi verificato alcun avanzamento esecutivo con riferimento aicomparti 3 e 4 dell’intervento.

Esponeva, in particolare, che l’attività erastata rallentata e poi sospesa a causa di criticità ambientali emerse aseguito del rinvenimento di sostanze inquinanti nel terreno, che avevanoreso necessaria la preventiva bonifica delle aree.Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10137/2022, rigettaval’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 11677/2021,condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite.

Il giudice diprimo grado riteneva non dimostrata l’eccezione relativa alla sospensionedei lavori, rilevando che tale circostanza avrebbe dovuto risultare daapposito verbale del direttore dei lavori da trasmettere al R.U.P.; inmancanza, permaneva in capo al coordinatore per la sicurezza l’obbligo diNumero registro generale 21644/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 18253/2026Data pubblicazione 06/06/2026vigilanza sul cantiere, indipendentemente dall’eventuale inerziadell’impresa esecutrice.2.

Avverso tale pronuncia proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], con atto notificatoil 20 giugno 2023, chiedendone la riforma e il rigetto della domandacreditoria.La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 741/2024, inaccoglimento del gravame e in riforma della decisione impugnata,accoglieva l’opposizione a decreto ingiuntivo e rigettava integralmente ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.3.

Contro tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.,in relazione all’art. 115 c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamenteripartito l’onere della prova, ponendolo a carico della parte creditriceanziché di quella onerata del fatto impeditivo o estintivo.Sarebbe errata la sentenza impugnata nella parte in cui aveva esclusoche il conferimento dell’incarico professionale a [OSCURATO:SOCIETA] integrasse, comeritenuto dal primo giudice, il fatto costitutivo della pretesa azionata in viamonitoria, affermando, invece, che, a fronte della contestazione di ALERcirca l’inesistenza delle prestazioni fatturate, gravasse sulla creditricel’onere di dimostrare l’effettiva esecuzione delle stesse e, più puntualmente,il raggiungimento dello stato di avanzamento dei lavori indicato nellefatture.Numero registro generale 21644/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 18253/2026Data pubblicazione 06/06/2026Siffatta impostazione sarebbe in contrasto con i principi regolatori delriparto dell’onere probatorio; l’allegazione di [OSCURATO:PERSONA] – secondo cui leprestazioni non sarebbero state dovute in ragione della sospensione deilavori causata dal rinvenimento di sostanze inquinanti nel terreno – avrebbeintegrato un fatto impeditivo o estintivo della pretesa creditoria che, cometale, sarebbe gravato sulla parte opponente.Il giudice di primo grado avrebbe correttamente fatto applicazione ditali principi, ponendo a carico di [OSCURATO:PERSONA] l’onere di dimostrare, in modospecifico, che la prestazione professionale fatturata non fosse dovuta, pernon avere i lavori pubblici raggiunto lo stato di avanzamento presuppostodalle fatture emesse, in conseguenza della loro dedotta sospensione.In mancanza di documentazione idonea a comprovare la sospensionedei lavori e il relativo stato di avanzamento, il tribunale avrebbecorrettamente ritenuto non dimostrato il fatto impeditivo dedottodall’opponente e, conseguentemente, dovuta la somma richiesta daTechnea.Diversamente, la Corte territoriale avrebbe operato un malgovernodelle regole sul riparto dell’onere della prova, invertendo illegittimamente itermini della questione e ritenendo, da un lato, che [OSCURATO:SOCIETA] non avessedimostrato l’avanzamento dei lavori cui si riferivano le fatture azionate e,dall’altro, che il fatto impeditivo allegato da [OSCURATO:PERSONA] non fosse statospecificamente contestato dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], ma addirittura da questariconosciuto.Assume la ricorrente trattarsi, invece, di fatti impeditivi o estintivi lacui prova incombeva esclusivamente ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 2697 c.c.,anche in applicazione del principio di vicinanza della prova.2. – Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione del principiodi non contestazione, per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenutonon contestata l’allegazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i lavori relativi ai compartiNumero registro generale 21644/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 18253/2026Data pubblicazione 06/06/2026indicati nelle fatture erano rimasti sospesi, in ragione della presenza disostanze inquinanti nel terreno.Sarebbe errata la sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuitovalore confessorio o comunque decisivo al contenuto della comparsa dirisposta di [OSCURATO:SOCIETA], nella quale si era sostenuto che, anche in presenza diun cantiere temporaneamente fermo o sospeso, non viene meno, ma anzipermane in termini essenziali, la funzione del coordinatore per la sicurezza.Ad avviso della ricorrente, tale difesa non implicava in alcun modo ilriconoscimento del fatto impeditivo allegato da controparte, ma costituiva,al contrario, una contestazione della sua rilevanza giuridica e fattuale,fondata sull’assunto che, in assenza di una formale comunicazione disospensione dei lavori da parte del direttore dei lavori, secondo la disciplinaratione temporis applicabile, l’obbligo professionale del coordinatore dellasicurezza dovesse ritenersi perdurante.La Corte di merito avrebbe travisato il contenuto complessivo delledifese svolte da [OSCURATO:SOCIETA], pervenendo, con una lettura parziale e noncoerente, all’erronea conclusione che la società opposta avesse ammesso lasospensione dei lavori e, quindi, il fatto impeditivo o estintivo posto afondamento dell’opposizione.Sostiene, per contro, la ricorrente di avere sempre contestato in modospecifico la tesi avversa, e che la decisione impugnata risulterebbe viziataper avere ricavato la prova del fatto impeditivo dal contenuto delle difesedella stessa [OSCURATO:SOCIETA], alterandone il significato e omettendone unavalutazione unitaria e complessiva.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce con controricorso l’infondatezza del ricorso.4.

I motivi di ricorso sono infondati per le ragioni di seguito indicate eprecisate.4.1.

Quanto al primo motivo.

Il riparto dell’onere della prova tracreditore e debitore in materia di adempimento/inadempimentocontrattuale per consolidata giurisprudenza adi questa Corte è nel sensoNumero registro generale 21644/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 18253/2026Data pubblicazione 06/06/2026che “Nell'azione di adempimento, di risoluzione ed in quella risarcitoria (chehanno in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancatoadempimento) il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo,ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo aprovare di avere adempiuto, salvo che non opponga un'eccezione"inadimplenti non est adimplendum", nel qual caso sarà l'altra parte adoverla neutralizzare provando il proprio adempimento o che la suaobbligazione non era ancora dovuta” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7027 del23/05/2001).Nella vicenda di specie a fronte dell’eccezione di inadempimento dellacommittente-debitrice [OSCURATO:PERSONA], la creditrice [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto provaredi avere adempiuto rendendo, nonostante la sospensione dei lavori, laprestazione di sicurezza convenuta, conformando il proprio onere probatorioalla situazione in atto.[OSCURATO:SOCIETA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere ilpagamento di compensi per prestazioni professionali svolte dall’ingegnerContini descritte nelle n.2 fatture azionate nel giudizio monitorio emesse inrelazione ad un preciso incarico conferitogli.

La Corte d’Appello di Milano havalorizzato correttamente, nel determinare la prestazione convenuta, comedalla lettera di conferimento dell’incarico di [OSCURATO:PERSONA] alla società Techneaemergesse la stretta connessione tra la corresponsione del compenso infavore del coordinatore della sicurezza e l’avanzamento dei lavori dei singolicomparti di cui al PRU [OSCURATO:PERSONA], avanzamento che viene descritto,come riportato correttamente nell’impugnata sentenza, nella causale dellefatture n.09/2009 e 43/2010 azionate in via monitoria dalla società.A fronte della contestazione di [OSCURATO:PERSONA], la società ricorrente, pretesacreditrice, doveva dimostrare che la prestazione per cui è domanda dipagamento era raccordata, come convenuto in contratto, all’avanzamentodei lavori; in difetto, correttamente la Corte di merito ha accolto l’appello,riformando la decisione di primo grado favorevole alla pretesa creditrice.Numero registro generale 21644/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 18253/2026Data pubblicazione 06/06/2026Segnatamente, muovendo dall’indicata regola, la Corte d’Appello hapoi valutato che il conferimento dell’incarico non esaurisca il fatto costitutivodel credito, risultando necessario dimostrare, nelle contestazioni insorte trale parti, l’effettiva maturazione delle percentuali di compenso correlateall’avanzamento dei lavori.Si tratta di una valutazione conforme al principio di diritto secondo ilquale il professionista è chiamato a provare l’attività svolta e la sua entità(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019) nella conformità dellaprestazione resa a quanto convenuto.4.1.1.

Residuano, nel resto, nella valutazione del mezzo, profili diinammissibilità del motivo in quanto diretto a sollecitare a questa Cortenuove valutazioni nel merito, ferma l’inapplicabilità del principio, purerichiamato dal ricorrente, di “vicinanza alla prova” che non può sovvertire ilriparto dell’onere probatorio quando la prova riguarda un fatto costitutivodel diritto azionato qual è l’esecuzione della prestazione professionale (v.Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20707 del 17/07/2023).4.2.

Quanto al secondo motivo, il tema della non contestazione, chene costituisce oggetto, è evidenza che si espone ad una valutazione diinammissibilità per un duplice profilo.Come da tempo affermato da questa Corte dove con il ricorso percassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di unacircostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, ilprincipio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare inquale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede emodo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (ex multis: Cass., Sez. 6 -1, Ordinanza n. 24062 del 12/10/2017).E’ poi quella sul “fatto non contestato” estremo la cui valutazioneappartiene al sindacato discrezionale di merito che, come tale, restasottratto a quello di legittimità, potendo la violazione dell’art. 115 c.p.c.essere dedotta come vizio di legittimità solo qualora il ricorrente lamentiNumero registro generale 21644/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 18253/2026Data pubblicazione 06/06/2026che il Giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedottedalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o aldilà dei limiti in cui ciò èconsentito dalla legge o disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali ovvero abbia considerato come facentipiena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provache invece siano soggetti a valutazione (ex multis: Cass., Sez. 6 L,Ordinanza n. 27000 del 27/12/2016), mentre nel caso di specie non ricorrealcuna delle suddette ipotesi.La Corte territoriale ha rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] non ha contestato lasospensione dei lavori, affermando, piuttosto, che il coordinatore dellasicurezza opera anche in caso di sospensione laddove la valutazione delcontenuto delle difese è un accertamento di fatto riservato al giudice dimerito deducibile in modo puntuale dalla parte, dove fatto valere incassazione.Resta poi il rilievo che la Corte d’Appello ha ritenuto non contestato ilfatto storico della sospensione dei lavori e non la sua qualificazionegiuridica, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte che vuole che lanon contestazione operi sui fatti storici allegati e non sulle valutazioni (v.Cass. n. 20637/2016).5.

Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.

S.U. n. 23535 del20/9/2019).Numero registro generale 21644/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 18253/2026Data pubblicazione 06/06/2026 P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/04/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura specialein atti e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocatoCristoforo Vinci giusta procura speciale in atti e con domicilio digitale exlege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 741/2024 depositatail 11/03/2024.Numero registro generale 21644/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 18253/2026Data pubblicazione 06/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. otteneva dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – peril pagamento di compensi asseritamente dovuti in relazione all’attività dicoordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione svoltanell’ambito di un contratto pubblico di cui [OSCURATO:PERSONA] era committente.La pretesa creditoria era fondata su due fatture emesse in relazioneall’incarico di Coordinatore della Sicurezza, conferito in data 23 marzo 2005all’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’intervento di “NuovaCostruzione – P.R.U. L. 493/1993 – Comune di Milano – Quartiere ZamaSalomone”, relativo alla realizzazione di sette edifici per complessivi 186alloggi, con annesse autorimesse, suddiviso in distinti ambiti di intervento.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, deducendol’insussistenza del credito azionato, sul rilievo che le fatture erano stateemesse in assenza della corrispondente prestazione professionale, nonessendosi verificato alcun avanzamento esecutivo con riferimento aicomparti 3 e 4 dell’intervento. Esponeva, in particolare, che l’attività erastata rallentata e poi sospesa a causa di criticità ambientali emerse aseguito del rinvenimento di sostanze inquinanti nel terreno, che avevanoreso necessaria la preventiva bonifica delle aree.Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10137/2022, rigettaval’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 11677/2021,condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite. Il giudice diprimo grado riteneva non dimostrata l’eccezione relativa alla sospensionedei lavori, rilevando che tale circostanza avrebbe dovuto risultare daapposito verbale del direttore dei lavori da trasmettere al R.U.P.; inmancanza, permaneva in capo al coordinatore per la sicurezza l’obbligo diNumero registro generale 21644/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 18253/2026Data pubblicazione 06/06/2026vigilanza sul cantiere, indipendentemente dall’eventuale inerziadell’impresa esecutrice.2. Avverso tale pronuncia proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], con atto notificatoil 20 giugno 2023, chiedendone la riforma e il rigetto della domandacreditoria.La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 741/2024, inaccoglimento del gravame e in riforma della decisione impugnata,accoglieva l’opposizione a decreto ingiuntivo e rigettava integralmente ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.3. Contro tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.,in relazione all’art. 115 c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamenteripartito l’onere della prova, ponendolo a carico della parte creditriceanziché di quella onerata del fatto impeditivo o estintivo.Sarebbe errata la sentenza impugnata nella parte in cui aveva esclusoche il conferimento dell’incarico professionale a [OSCURATO:SOCIETA] integrasse, comeritenuto dal primo giudice, il fatto costitutivo della pretesa azionata in viamonitoria, affermando, invece, che, a fronte della contestazione di ALERcirca l’inesistenza delle prestazioni fatturate, gravasse sulla creditricel’onere di dimostrare l’effettiva esecuzione delle stesse e, più puntualmente,il raggiungimento dello stato di avanzamento dei lavori indicato nellefatture.Numero registro generale 21644/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 18253/2026Data pubblicazione 06/06/2026Siffatta impostazione sarebbe in contrasto con i principi regolatori delriparto dell’onere probatorio; l’allegazione di [OSCURATO:PERSONA] – secondo cui leprestazioni non sarebbero state dovute in ragione della sospensione deilavori causata dal rinvenimento di sostanze inquinanti nel terreno – avrebbeintegrato un fatto impeditivo o estintivo della pretesa creditoria che, cometale, sarebbe gravato sulla parte opponente.Il giudice di primo grado avrebbe correttamente fatto applicazione ditali principi, ponendo a carico di [OSCURATO:PERSONA] l’onere di dimostrare, in modospecifico, che la prestazione professionale fatturata non fosse dovuta, pernon avere i lavori pubblici raggiunto lo stato di avanzamento presuppostodalle fatture emesse, in conseguenza della loro dedotta sospensione.In mancanza di documentazione idonea a comprovare la sospensionedei lavori e il relativo stato di avanzamento, il tribunale avrebbecorrettamente ritenuto non dimostrato il fatto impeditivo dedottodall’opponente e, conseguentemente, dovuta la somma richiesta daTechnea.Diversamente, la Corte territoriale avrebbe operato un malgovernodelle regole sul riparto dell’onere della prova, invertendo illegittimamente itermini della questione e ritenendo, da un lato, che [OSCURATO:SOCIETA] non avessedimostrato l’avanzamento dei lavori cui si riferivano le fatture azionate e,dall’altro, che il fatto impeditivo allegato da [OSCURATO:PERSONA] non fosse statospecificamente contestato dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], ma addirittura da questariconosciuto.Assume la ricorrente trattarsi, invece, di fatti impeditivi o estintivi lacui prova incombeva esclusivamente ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 2697 c.c.,anche in applicazione del principio di vicinanza della prova.2. – Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione del principiodi non contestazione, per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenutonon contestata l’allegazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i lavori relativi ai compartiNumero registro generale 21644/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 18253/2026Data pubblicazione 06/06/2026indicati nelle fatture erano rimasti sospesi, in ragione della presenza disostanze inquinanti nel terreno.Sarebbe errata la sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuitovalore confessorio o comunque decisivo al contenuto della comparsa dirisposta di [OSCURATO:SOCIETA], nella quale si era sostenuto che, anche in presenza diun cantiere temporaneamente fermo o sospeso, non viene meno, ma anzipermane in termini essenziali, la funzione del coordinatore per la sicurezza.Ad avviso della ricorrente, tale difesa non implicava in alcun modo ilriconoscimento del fatto impeditivo allegato da controparte, ma costituiva,al contrario, una contestazione della sua rilevanza giuridica e fattuale,fondata sull’assunto che, in assenza di una formale comunicazione disospensione dei lavori da parte del direttore dei lavori, secondo la disciplinaratione temporis applicabile, l’obbligo professionale del coordinatore dellasicurezza dovesse ritenersi perdurante.La Corte di merito avrebbe travisato il contenuto complessivo delledifese svolte da [OSCURATO:SOCIETA], pervenendo, con una lettura parziale e noncoerente, all’erronea conclusione che la società opposta avesse ammesso lasospensione dei lavori e, quindi, il fatto impeditivo o estintivo posto afondamento dell’opposizione.Sostiene, per contro, la ricorrente di avere sempre contestato in modospecifico la tesi avversa, e che la decisione impugnata risulterebbe viziataper avere ricavato la prova del fatto impeditivo dal contenuto delle difesedella stessa [OSCURATO:SOCIETA], alterandone il significato e omettendone unavalutazione unitaria e complessiva.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce con controricorso l’infondatezza del ricorso.4. I motivi di ricorso sono infondati per le ragioni di seguito indicate eprecisate.4.1. Quanto al primo motivo. Il riparto dell’onere della prova tracreditore e debitore in materia di adempimento/inadempimentocontrattuale per consolidata giurisprudenza adi questa Corte è nel sensoNumero registro generale 21644/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 18253/2026Data pubblicazione 06/06/2026che “Nell'azione di adempimento, di risoluzione ed in quella risarcitoria (chehanno in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancatoadempimento) il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo,ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo aprovare di avere adempiuto, salvo che non opponga un'eccezione"inadimplenti non est adimplendum", nel qual caso sarà l'altra parte adoverla neutralizzare provando il proprio adempimento o che la suaobbligazione non era ancora dovuta” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7027 del23/05/2001).Nella vicenda di specie a fronte dell’eccezione di inadempimento dellacommittente-debitrice [OSCURATO:PERSONA], la creditrice [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto provaredi avere adempiuto rendendo, nonostante la sospensione dei lavori, laprestazione di sicurezza convenuta, conformando il proprio onere probatorioalla situazione in atto.[OSCURATO:SOCIETA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere ilpagamento di compensi per prestazioni professionali svolte dall’ingegnerContini descritte nelle n.2 fatture azionate nel giudizio monitorio emesse inrelazione ad un preciso incarico conferitogli. La Corte d’Appello di Milano havalorizzato correttamente, nel determinare la prestazione convenuta, comedalla lettera di conferimento dell’incarico di [OSCURATO:PERSONA] alla società Techneaemergesse la stretta connessione tra la corresponsione del compenso infavore del coordinatore della sicurezza e l’avanzamento dei lavori dei singolicomparti di cui al PRU [OSCURATO:PERSONA], avanzamento che viene descritto,come riportato correttamente nell’impugnata sentenza, nella causale dellefatture n.09/2009 e 43/2010 azionate in via monitoria dalla società.A fronte della contestazione di [OSCURATO:PERSONA], la società ricorrente, pretesacreditrice, doveva dimostrare che la prestazione per cui è domanda dipagamento era raccordata, come convenuto in contratto, all’avanzamentodei lavori; in difetto, correttamente la Corte di merito ha accolto l’appello,riformando la decisione di primo grado favorevole alla pretesa creditrice.Numero registro generale 21644/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 18253/2026Data pubblicazione 06/06/2026Segnatamente, muovendo dall’indicata regola, la Corte d’Appello hapoi valutato che il conferimento dell’incarico non esaurisca il fatto costitutivodel credito, risultando necessario dimostrare, nelle contestazioni insorte trale parti, l’effettiva maturazione delle percentuali di compenso correlateall’avanzamento dei lavori.Si tratta di una valutazione conforme al principio di diritto secondo ilquale il professionista è chiamato a provare l’attività svolta e la sua entità(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019) nella conformità dellaprestazione resa a quanto convenuto.4.1.1. Residuano, nel resto, nella valutazione del mezzo, profili diinammissibilità del motivo in quanto diretto a sollecitare a questa Cortenuove valutazioni nel merito, ferma l’inapplicabilità del principio, purerichiamato dal ricorrente, di “vicinanza alla prova” che non può sovvertire ilriparto dell’onere probatorio quando la prova riguarda un fatto costitutivodel diritto azionato qual è l’esecuzione della prestazione professionale (v.Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20707 del 17/07/2023).4.2. Quanto al secondo motivo, il tema della non contestazione, chene costituisce oggetto, è evidenza che si espone ad una valutazione diinammissibilità per un duplice profilo.Come da tempo affermato da questa Corte dove con il ricorso percassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di unacircostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, ilprincipio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare inquale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede emodo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (ex multis: Cass., Sez. 6 -1, Ordinanza n. 24062 del 12/10/2017).E’ poi quella sul “fatto non contestato” estremo la cui valutazioneappartiene al sindacato discrezionale di merito che, come tale, restasottratto a quello di legittimità, potendo la violazione dell’art. 115 c.p.c.essere dedotta come vizio di legittimità solo qualora il ricorrente lamentiNumero registro generale 21644/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 18253/2026Data pubblicazione 06/06/2026che il Giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedottedalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o aldilà dei limiti in cui ciò èconsentito dalla legge o disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali ovvero abbia considerato come facentipiena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provache invece siano soggetti a valutazione (ex multis: Cass., Sez. 6 L,Ordinanza n. 27000 del 27/12/2016), mentre nel caso di specie non ricorrealcuna delle suddette ipotesi.La Corte territoriale ha rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] non ha contestato lasospensione dei lavori, affermando, piuttosto, che il coordinatore dellasicurezza opera anche in caso di sospensione laddove la valutazione delcontenuto delle difese è un accertamento di fatto riservato al giudice dimerito deducibile in modo puntuale dalla parte, dove fatto valere incassazione.Resta poi il rilievo che la Corte d’Appello ha ritenuto non contestato ilfatto storico della sospensione dei lavori e non la sua qualificazionegiuridica, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte che vuole che lanon contestazione operi sui fatti storici allegati e non sulle valutazioni (v.Cass. n. 20637/2016).5. Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del20/9/2019).Numero registro generale 21644/2024Numero sezionale 1876/2026Numero di raccolta generale 18253/2026Data pubblicazione 06/06/2026 P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/04/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
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