CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25417/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4215/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., in persona de- gli amministratori p.t. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] , n. 195 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro BANCAPULIA S.P.A., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rap- presentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domi- cilio eletto in Roma, via Paraguay , n. 5 , presso lo studio de gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappre- sentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Paraguay, n. 5, presso lo studio DELL'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –interventrice volontaria – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Lecce n. 740/16, depositatail 18 aprile 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Cosimo e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., già intestataria di conti correnti presso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., convenne in giudi- zio la Bancapulia S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA]), per sentir ridetermi- nare il saldo dei conti, previadichiarazione di nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la corresponsione d'interessi ultralegali, la capitalizzazione trimestrale del tasso d'interesse, i giorni di valuta, la commissione di massimo scoperto e spese mai pattuite per iscritto, con la condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate ai predetti tioli. Si costituì la Banca, ed eccepì la prescrizione dei crediti, l'irripetibilità delle somme corrisposte a titolo d'interessi e la mancata impugnazione degli estratti conto periodicamente trasmessi alla correntista, sostenendo inoltre la legittimità dei tassi d'interesse applicati, della capitalizzazione trimestrale e delle commissioni e delle spese addebitate. 1.1. Con sentenza del 15 maggio 2016, ilTribunale di Lecce accolse la domanda, condannando la Banca alla restituzione della somma di Euro 236.321,39, oltre interessi. 2. L'impugnazione proposta dalla Bancapulia è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Lecce, che con sentenza del 19 settembre 2018 ha rigettato l'appello incidentale proposto dall'attrice, rideterminando la somma dovuta in Euro 16.972,31, oltre interessi con decorrenza dalla domanda. Premesso che, in tema d'indebito oggettivo, l'onere di provare l'inesi- stenza di una causa giustificativa del pagamento incombe all'attore, la Corte ha ritenuto ininfluente la mancata produzione dei contratti di conto corrente, rilevando che l'esistenza degli stessi non era mai stata contestata dalla Banca, la quale aveva affermato di non averli conservati, a causa del tempo tra- scorso, con la conseguenza che anche una richiesta del rilascio di copia dei relativi documenti da parte della correntista sarebbe risultata vana. Precisato inoltre che, nel giudizio di ripetizione dell'indebito promosso dal correntista, la banca che eccepisca la prescrizione non è tenuta ad allegare e fornire la prova della natura solutoria delle rimesse effettuate sul conto, spet- tando al giudice il compito di selezionare, anche mediante il ricorso ad una c.t.u., le rimesse che assumono rilievo ai fini dell'accoglimento dell'eccezione, e non trovando applicazione il principio della vicinanza della prova, ha rilevato che nella specie la Banca non era tenuta a conservare la relativa documenta- zione, essendo decorso oltre un decennio prima dell'instaurazione del giudi- zio; ha escluso comunque che i versamenti effettuati sul conto corrente aves- sero natura ripristinatoria della provvista, osservando che la stessa non po- teva essere presunta, non essendo stata fornita la prova dell'apertura di cre- dito. Ha ritenuto poi che, in mancanza degli estratti conto, il saldo fosse stato correttamente rideterminato dal c.t.u. sulla base del saldo a debito risultante dai documenti prodotti, ancorché incompleti, anziché mediante l'applicazione del criterio del c.d. saldo zero o di criteri approssimativi o di raccordo, nonché tenendo conto dell'eccezione di prescrizione, la quale non richiedeva alcuna specificazione, dal momento che la mancanza del contratto di affidamento consentiva di attribuire a tutte le rimesse natura solutoria. Al riguardo, pur riconoscendo che la mancata produzione di un documento scritto non esclu- deva la possibilità di ritenere provata la conclusione di un contratto di aper- tura di credito per facta concludentia, trattandosi di un rapporto instaurato in data anteriore all'anno 1992, ha rilevato che nel giudizio di primo grado l'at- trice non ne aveva tempestivamente allegato l'esistenza, aggiungendo che la predetta prova non è desumibile dal comportamento della banca, che abbia tollerato l'utilizzazione del fido da parte del correntista o abbia segnalato il limite dell'indebitamento alla Centrale dei Rischi. La Corte ha ritenuto che la mancata produzione del contratto compor- tasse anche l'illegittimità del tasso d'interessi applicato, ribadendo comunque la nullità delle clausole che prevedevano la corresponsione d'interessi al tasso corrente su piazza e la capitalizzazione trimestrale, e reputando irrilevante, a tal fine, la mancata contestazione degli estratti conto inviati alla correntista, dal momento che la stessa non impediva a quest'ultima di contestare la vali- dità e l'efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. Ha escluso l'irripetibilità degl'interessi ultralegali spontaneamente pagati, ai sensi dell'art. 2034 cod. civ., osservando invece, quanto alla capitalizzazione trimestrale, che la rela- tiva clausola, stipulata in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 4 ago- sto 1999, n. 342 e della delibera del CICR prevista dall'art. 25, comma terzo, di tale decreto, doveva considerarsi disciplinata dalla normativa previgente, e quindi nulla per contrasto con l'art. 1283 cod. civ., in quanto fondata su un uso non normativo, ma negoziale. Ha ritenuto non spettanti anche i giorni di valuta, in quanto non specificamente pattuiti per iscritto, con ammontare de- terminato. La Corte ha infine escluso che la restituzione degl'importi illegittimamente addebitati a titolo di capitalizzazione degl'interessi dovesse aver luogo al lordo della ritenuta fiscale, rigettando anche la domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria, in considerazione della natura dell'obbligazione re- stitutoria, qualificabile come debito di valuta, e della mancata dimostrazione del maggior danno derivante dall'inadempimento. 3. Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. Ha spiegato intervento nel giudizio l'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di avente causa a titolo universale della Bancapulia, da essa incorporata con atto di fusione per notaio [OSCURATO:PERSONA] del 14 maggio 2019, rep. n. 7437. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento spie- gato dall'[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., avendo lo stesso avuto luogo mediante il deposito in Cancelleria della memoria di cui all'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., anziché mediante un atto notificato alla con- troparte. Come ripetutamente affermato da questa Corte in riferimento a casi ana- loghi, il successore a titolo universale può partecipare al giudizio di legittimità promosso dal suo dante causa mediante un atto d'intervento che, al pari del ricorso e del controricorso, dev'essere notificato alla controparte, in modo tale da assicurare il rispetto del contraddittorio, non risultando pertanto sufficiente il mero deposito di una memoria in cancelleria (cfr. Cass., Sez. V, 17/07/ 2019, n. 19172; Cass., Sez. VI, 22/02/2016, n. 3471; Cass., Sez. III, 31/03/ 2011, n. 7441).Il vizio derivante dall'inosservanza della predetta forma non può ritenersi sanato, nella specie, dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, essendosi il giudizio svolto con rito camerale, e non avendo la ricorrente avuto notizia dell'intervento del nuovo soggetto, prima del deposito della propria memoria. 2. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione o la falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2938 cod. civ., censu- rando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini dell'accoglimento della eccezione di prescrizione, ha escluso che la Banca fosse tenuta a fornire la prova della natura solutoria delle rimesse effettuate sul conto. Premesso che il correntista che agisca per la restituzione degl'importi indebitamente adde- bitati a titolo d'interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale e commissioni di massimo scoperto è tenuto a provare soltanto l'inesistenza del contratto e di valide pattuizioni scritte tali da giustificare gli spostamenti patrimoniali, sostiene che, a fronte delle contestazioni sollevate da essa ricorrente, incom- beva alla Banca l'onere di provare la legittimità del saldo del conto corrente, osservando comunque di aver allegato fin dall'atto di citazione che il conto corrente era assistito da un'apertura di credito. Aggiunge che, in quanto qua- lificabile come eccezione in senso stretto, l'eccezione di prescrizione poteva essere sollevata soltanto dalla Banca, la quale era tenuta ad allegarne e di- mostrane il fatto costitutivo, rappresentato dall'effettuazione di rimesse sul conto scoperto e dall'avvenuto superamento del limite di fido, con un grado di specificità idoneo a consentirle di difendersi adeguatamente. Afferma infine che il tempo trascorso non esonerava la Banca dall'obbligo di conservare il contratto di conto corrente, non trovando applicazione, a tal fine, l'art. 119 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, riguardante esclusivamente il rilascio di copia della documentazione contabile. 1.1. Il motivo è infondato. In tema di conto corrente bancario, questa Corte ha infatti affermato che, ove il cliente agisca per la restituzione d'importi illegittimamente addebitatigli sulla base di clausole contrattuali nulle, grava sull'attore l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati,me- diante la produzione del contratto contenente le predette clausole, non po- tendo egli invocare il principio di vicinanza della prova al fine di trasferire dettoonere a carico della banca, dal momento che tale principio non opera quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (cfr. Cass., Sez. I, 7/1 2/ 2022, n. 35979; 19/01/2022, n. 1550; Cass., Sez. VI, 31/12/2019, n. 33009). Spetta altresì al correntista, in qualità di attore, l'onere di fornire la prova dell'andamento del rapporto, mediante la produzione d egli estratti conto dai quali risultano le singole rimesse suscettibili di ripetizione o di altri documenti rappresentativi delle movimentazioni effettuate (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili) (cfr. Cass., Sez. I, 27/12/2022, n. 37800; 28/11/2018, n. 30822; Cass., Sez. VI, 23/10/2017, n. 24948), ben potendo, tuttavia, eventuali lacune essere colmate sulla base di elementi aliundeacquisiti, quali le deduzioni svolte dalle parti o le risultanze di mezzi istruttori assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta(cfr. Cass., Sez. VI, 21/12/2020, n. 29190; Cass., Sez. I, 3/12/ 2018, n. 31187). E' stato altresì precisato che l'azione è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre dalla data di chiusura del conto o da quelledei singoli versamenti eseguiti dal correntista, a seconda che gli stessi abbiano natura ripristinatoria o solutoria, in quanto effettuati su un conto assistito da un'apertura di credito e volti a ricostituire la disponibilità accordata al cliente, oppure affluiti su un conto scoperto o destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento concesso(cfr. Cass., Sez. Un., 2/12/2010, n. 24418; Cass., Sez. I, 26/09/2019, n. 24051; 24/03/2014, n. 6857). A fronte dell'ec- cezione di prescrizione sollevata dalla banca, grava poi sul correntista, in qua- lità di attore, l'onere di fornire la prova della natura ripristinatoria dei paga- menti, attraverso la dimostrazione dell'esistenza di un contratto di apertura di credito (cfr. Cass., Sez. I, 6/12/2019, n. 31927; 30/01/2019, n. 2660; 30/10/2018, n. 27704), non essendo la banca tenuta neppure ad indicare specificamente le rimesse solutorie ritenute prescritte, ma potendo la stessa limitarsi ad allegare l'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass., Sez. Un., 13/ 06/2019, n. 15895; Cass., Sez. III, 11/03/2020, n. 7013; Cass., Sez. I, 10/ 07/2018, n. 18144). A tali principi, costituenti ormai jus receptumnella giurisprudenza di le- gittimità, si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, la quale, nello applicare la regola di giudizio enunciata dall'art. 2697 cod. civ., ha provveduto ad individuare la parte gravata dell'onere della prova della domanda e delle eccezioni attraverso un puntuale riferimento alle regole di scomposizione della fattispecie fondate sulla differenza tra fatti costitutivi e fatti estintivi, modificativio impeditivi della pretesa azionata : la Corte territoriale ha posto infatti a carico dell'attore sia la dimostrazione dell'esistenza del contratto di conto corrente, sia, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, l'individuazione e la prova delle rimesse aventi natura ripristinatoria, reputando peraltro superflua la prima prova , in mancanza di contestazione da parte della Banca e in considerazione dell'impossibilità di acquisire copia del contratto, a causa del tempo trascorso prima della proposizione della do- manda, ma evidenziando il mancato raggiungimento della seconda, a causa della mancata dimostrazione dell'esistenza di un'apertura di credito. Nessun rilievo può assumere, in proposito, l'obbligo della Banca di con- servare la documentazione relativa al contratto di conto corrente, dal mo- mento che lo stesso, oltre a non estendersi alle operazioni compiute nel pe- riodo anteriore agli ultimi dieci anni, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, non esclude l'operatività del generale onere di conservazione della do- cumentazione rappresentativa dei propri diritti, il quale, però, gravando in modo indifferenziato su tutte le parti del rapporto, non può essere fatto va- lere, come pretenderebbe la ricorrente,al fine di trasferire sulla controparte l'onere di fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della pro- pria pretesa (cfr. Cass., Sez. I, 29/11/2022, n. 35039).2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., osservando che, nell'escludere la natura ripristinatoria delle rimesse effet- tuate sul conto corrente, la sentenza impugnata è incorsa in contraddizione, avendo per un verso rilevato la tardiva allegazione dell'esistenza di un'aper- tura di credito, e per altro verso dato atto dell'avvenuta produzione degli estratti conto, comprovanti la tolleranza di continui sconfinamenti, protrattisi nel tempo. Aggiunge che l'esistenza dell'apertura di credito, allegata fin dallo atto di citazione, non era stata contestata dalla Banca, sostenendo comunque che la relativa prova non richiedeva la produzione di un atto scritto, trattan- dosi di un rapporto instaurato in data anteriore all'anno 1992. Afferma infine che l'esistenza di un affidamento di fatto emergeva da una pluralità di ele- menti, costituiti a)dalla stabilità e non occasionalità dell'esposizione a debito, b)dalla mancanza di richieste di rientro o di iniziative di revoca, c) dall'appli- cazione della commissione di massimo scoperto e d)di distinti tassi debitori, e e)dalla mancanza della segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi. 2.1. Il motivo è infondato. E' pur vero che, come sostiene la ricorrente, l'esistenza del fido non deve costituire oggetto di specifica allegazione da parte del cliente che agisca per la ripetizione degl'importi illegittimamente addebitati in conto corrente, trat- tandosi di un fatto idoneo a modificare la decorrenza del termine di prescri- zione, che, in quanto oggetto di una controeccezione in senso lato, può essere rilevato anche d'ufficio, sulla base degli elementi acquisiti agli atti (cfr. Cass., Sez. III, 3/11/2020, n. 24260; Cass., Sez. I, 6/12/2019, n. 31927; 16/05/ 2016, n. 9993): nella specie, tuttavia, la sentenza impugnata, pur avendo ritenuto tardiva l'allegazione dell'avvenuta stipulazione di un contratto di apertura di credito, in quanto avvenuta successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 cod. proc. civ., non si è sottratta al compito di esaminare la relativa questione, ma ha rilevato che dagli atti non emergeva la prova del contratto.In proposito, pur osservando correttamente che, in quanto stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154, che ha introdotto il requisito della forma scritta ad substantiam, la stipulazione poteva risultare per facta concludentia, la Corte territoriale ha ritenuto insufficiente, ai fini della relativa prova, il comportamento tenuto dalla Banca, che aveva consentito al correntista di usufruire del fido ed aveva segnalato alla Centrale dei Rischi il limite dell'in- debitamento, reputandolo non univoco, in quanto astrattamente giustificabile anche con una concessione non vincolata. Tale affermazione trova anch'essa conforto nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mero fatto che una banca abbia talvolta provveduto all'esecuzione di pagamenti ordinati dal correntista in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio da essa preventiva- mente valutati, non è di per sé sufficiente a dimostrare l'avvenuta stipula- zione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la predetta situazione di fatto dipendere da un atteggiamento di meratolleranza da parte della banca, che ha la possibilità di controllare la situazione patrimoniale e finanziaria del correntista e fare immediato ricorso a forme sollecite di copertura e tutela (cfr. Cass., Sez. I, 28/07/1999, n. 8160; 23/04/1996, n. 3842; 5/12/1992, n. 12947). Il conto corrente di cor- rispondenza costituisce infatti un negozio giuridico atipico dominato dalle re- gole del mandato, in quanto labanca assume l'incarico di compiere paga- menti o riscossioni di somme per conto del cliente e secondo le sue istruzioni, potendo altresì mettere a sua disposizione anche delle somme: in quest'ul- tima ipotesi, la disponibilità del conto viene costituita dallabanca o in virtù di un obbligo preventivamente assunto (apertura di credito) o per una sua au- tonoma decisione (concessione temporanea di credito), astrattamente ascri- vibile anche a meratolleranza, dalla quale, però, non può farsi discendere l'obbligo di provvedere per il futuro ad ulteriori anticipazioni, trattandosi di un comportamento di per sé non idoneo ad evidenziare univocamente la volontà di addivenire ad una modificazione delle condizioni originariamente concor- date (cfr. Cass., Sez. I, 30/01/2017, n. 2226). L'apprezzamento compiuto dalla sentenza impugnata in ordine all'ido- neità del comportamento tenuto dalla Banca ad evidenziare l'avvenuta stipu- lazione di un'apertura di credito per fatti concludenti costituisce poi un giudi- zio di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., ovvero per difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.: tali vizi nella specie non sono stati neppure dedotti, essendosi la ricorrente limitata a far valere il vizio di viola- zione di legge, in relazione all'omessa valutazione di una serie di circostanze a suo avviso idonee a giustificare l'affermazione dell'esistenza di un affida- mento di fatto, senza considerare che nessuna delle disposizioni invocate al riguardo consente a questa Corte di riesaminare l'accertamento dei fatti ri- sultante dalla sentenza impugnata. Com'è noto, infatti, la violazione dell'art.2697 cod. civ. è deducibile in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia posto l'onere della prova a carico di una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni(cfr. Cass., Sez. VI, 31/08/2020, n. 18092; 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez. III, 29/ 05/2018, n. 13395), mentre quella dell'art. 115 cod. proc. civ. ricorre esclu- sivamente nel caso in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui la legge gli riconosce poteri officiosi, e quella dell'art. 116 cod. proc. civ. soltanto quando si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato, in assenza di una specifica indicazione normativa, secondo il suoprudente apprezzamento, ma le abbia attribuito un valore diverso da quello previsto dalla legge, oppure, qualora la prova sia soggetta ad una spe- cifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez. VI, 23/10/2018, n. 26769; 31/08/2020, n. 18092). 3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione degli artt. 2033 e 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della ricostruzione dell'andamento del conto corrente, ha escluso l'applicabilità del criterio del c.d. saldo zero, senza considerare che incombeva alla Banca, in qualità di convenuta in un giudizio di accertamento negativo, l'onere di fornire la prova della correttezza della propria pretesa, a fronte delle contestazioni sollevate da essa correntista, ed in particolare di produrre gli estratti conto, a fronte della ritenuta illegittimità della pattuizione degl'interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto. 3.1. Il motivo è infondato. In proposito, è appena il caso di richiamare le considerazioni già svolte in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio operante nei giudizi avent i ad oggetto la ripetizione d'importi illegittimamente addebitati in conto corrente, cui occorre aggiungere soltanto che, come ripetutamente affermato da questa Corte, il criterio del c.d. saldo zero, che consente, nel caso in cui la mancata produzione di parte degli estratti conto impedisca di ricostruire l'intero anda- mento del rapporto, di determinare il saldo finale considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, è utilizzabile, in quanto più sfavorevole alla banca, soltanto nel caso in cui il giudiziosia stato pro- mosso dalla stessa, e non possa provvedersi all'accertamento del dare e dello avere sulla base di altri mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete in ordine al saldo maturato all'inizio del periododocumentato , ov- vero sulla base di ammissioni compiute dal correntista, idonee ad escludere quanto meno che, con riferimento al periodo non documentato, egli abbia maturato un credito d'imprecisato ammontare. In riferimento all'ipotesi in cui, come nella specie, la domanda sia stata proposta dal correntista, si è invece ritenuto che l'accertamento del dare e dell'avere possa del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ra- gione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia ine- sistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto pro- dotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; è stato tuttavia precisato che, in mancanza di tali elementi, i conteggi devono essere elaborati partendo dal primo saldo debitore documentato, costituendo questa l'unica soluzione pos- sibile, in mancanza della prova integrale del credito azionato, e dovendo al- trimenti rigettarsi la domanda(cfr. Cass., Sez. I, 17/03/2023, n. 7818; 10/ 03/2023, n. 7172; 2/05/2019, n. 11543). A quest'ultimo criterio si è correttamente attenuta la Corte territoriale, la quale, rilevato che l'attore aveva omesso di produrre gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente, ha richiamato le risultanze delle indagini compiute dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio, il quale aveva proceduto alla ricostruzione del saldo finale muovendo dal saldo a de- bito risultante dalla documentazione ritualmente prodotta, escludendo la pos- sibilità di ricorrere sia al criterio del c.d. saldo zero, sia ad altri criteri appros- simativi o di raccordo. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1224 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non provato il maggior danno da svalutazione monetaria, senza considerare che lo stesso può ritenersi sussistente in via presuntiva, in tutti i casi in cui il rendimento medio dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi risulti superiore al saggio degl'interessi legali. 4.1. Il motivo è infondato. Com'è noto, l'obbligazione avente ad oggetto la restituzione di una somma di denaro costituisce un debito di valuta, soggetto al principio nomi- nalistico, in virtù del quale il ritardo nell'adempimento non giustifica l'auto- matico adeguamento della somma dovuta alle variazioni medio tempore in- tervenute nel potere di acquisto della moneta, ma soltanto il riconoscimento degl'interessi, cui può aggiungersi il risarcimento del maggior danno previsto dall'art. 1224, secondo comma, cod. civ., nella sola misura eccedente quella degl'interessi legali (cfr. Cass., Sez. lav., 12/03/2020, n. 7091; Cass., Sez. II, 4/06/2018, n. 14289; Cass., Sez. II, 29/11/2007, n. 24925). Tale pregiu- dizio può ritenersi esistente in via presuntiva, indipendentemente dalla qua- lità soggettiva del creditore o dall'attività da lui svolta, in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia risultato superiore a quello degl'in- teressi legali; ove peraltro il creditore chieda, a titolo di risarcimento, una somma superiore, ha l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pre- giudizio, anche in via presuntiva: in particolare, ove sia in possesso del la qualità di imprenditore, ha l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario,sostenendone i relativi interessi passivi, ovvero quale fosse la produttività della propria impresa per le somme in essa investite, attra- verso la produzione dei relativi bilanci (cfr. Cass., Sez. VI, 22/09/2021, n. 25666; 9/08/2021, n. 22512; Cass., Sez. II, 16/02/2015, n. 3029). Ai fini del riconoscimento del maggior danno, è pertanto necessaria la proposizione di una specifica domanda, distinta da quella di pagamento del capitalee degli interessi, e accompagnata dall'allegazione dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, costituiti quanto meno dal superamento del tasso d'interesse le- gale da parte del rendimento dei titoli di Stato, e, se necessario, dalla neces- sità di accesso al credito bancario o dalla contrazione dei guadagni determi- nata dall'indisponibilità della somma dovuta (cfr. Cass., Sez. I, 10/05/2022, n. 14837; 23/02/2022, n. 5965; Cass., Sez. III, 19/03/2018, n. 6684). Tale onere di allegazione non risulta che sia stato nella specie adempiuto, essendosi la ricorrente limitata a dolersi del rigetto della domanda di risarci- mento, senza precisare quali fossero i fatti dedotti a sostegno della stessa, ed in particolare se fosse stato fatto valere il pregiudizio derivante dall'im- possibilità di conseguire, attraverso l'impiego della somma dovuta, un rendi- mento superiore al tasso d'interesse legale, o quello riconducibile alla neces- sità di ricorrere al credito bancario, ai fini della prosecuzione dell'attività d'im- presa. 5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce infine la violazione o la falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 2041 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso che la capita- lizzazione degl'interessi attivi potesse avere luogo al lordo della ritenuta fi- scale, senza considerare che quest'ultima costituisce il pagamento anticipato di un'imposta effettuato per interposta persona, il cui presupposto oggettivo è costituito dall'effettiva corresponsione degl'interessi, non riscontrabile in caso di ricalcolo del saldo effettuato in sede giudiziale. 5.1.Il motivo è infondato. In quanto applicabile agl'interessi attivi, cioè a quelli corrisposti dalla banca sulle somme accreditate nel conto corrente, la ritenuta prevista dall'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 non può essere infatti inclusa nella base di calcolo della relativa capitalizzazione, traducendosi altrimenti la stessa nel riconoscimento di interessi anatocistici su importi dei quali la banca non può disporre, dovendo procedere al versamento degli stessi all'Erario, e ciò anche nel caso in cui, come nella specie, debba procedersi al ricalcolo della capita- lizzazione, nell'ambito della rideterminazione del saldo finale del conto, a se- guito della dichiarazione d'illegittimità delle clausole contrattuali che preve- devano l'applicazione d'interessi, commissioni e spese non dovuti. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che, in quanto effettuato a posteriori, tale ricalcolo abbia luogo in modo meramente figurativo, ai soli fini della rettifica dell'andamento del conto o della determinazione del saldo fi- nale, dal momento che sulle somme dovute a titolo d'interessi la banca è ugualmente obbligata ad effettuare la ritenuta fiscale . In tema di rimborso delle imposte sui redditi, e con riferimento ai versamenti effettuati a mezzo di ritenuta, questa Corte ha d'altronde affermato che, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, la legittimazione a richiedere all'Amministrazione fi- nanziaria il rimborso di somme versate in misura superiore a quella dovutae ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al Giudice tributario è sia il soggetto che ha effettuato il versamento(c.d. sostituto d'imposta) , sia colui che ha percepito le somme assoggettate a ritenuta (c.d. sostituito) (cfr. Cass., Sez. V, 13/11/2019, n. 29399; 29/07/2015, n. 16105; 28/06/2007, n. 14911): qualora pertanto, per effetto del ricalcolo effettuato a seguito della dichiara- zione d'illegittimità delle clausole contrattuali che prevedevano interessi, commissioni e spese non dovuti, dovesse risultare che le somme trattenute dalla banca sugl'interessi attivi sono superiori a quelle effettivamente dovute a titolo di ritenuta fiscale, il cliente è legittimato a chiederne il rimborso all'Amministrazione finanziaria, non potendo pretenderne la restituzione da parte della banca. 6. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compens