CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38389/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 24 maggio 1981 [OSCURATO:PERSONA] nata ad [OSCURATO:PERSONA] il 28 dicembre 1987 avverso l'ordinanza resa il 15 Marzo 2022 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'imputazione coatta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto ai sensi dell'art. 409 comma quinto codice procedura penale che il pm provveda nel termine di 10 giorni a formulare l'imputazione nei confronti dei due ricorrenti , già indagati, per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose commesso il 7 dicembre 2020, parcheggiando le proprie autovettura in modo da ostruire il passaggio all'area di proprietà della vicina Gagliardi. Osservano i ricorrenti che la condotta loro addebitata dal GIP e che dovrebbe formare oggetto dell'imputazione coatta non è stata mai presa in considerazione dal pubblico ministero, né ai sensi dell'art. 610 codice penale , né ai sensi dell'art. 392 cod.pen., mentre il pubblico ministero nel provvedimento di archiviazione si concentrava su circostanze di fatto completamente diverse da quelle valorizzate dal GIP. Pertanto deduce abnormità del provvedimento nella parte in cui il gip ha formulato imputazione coatta per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione e violazione dell'art. 409 cod. proc.pen. in quanto il GIP non può ordinare al PM di formulare imputazioni per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione, ma laddove ritenga che emergano nuove ipotesi di reato dovrebbe limitarsi ad ordinarne l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 cod. proc.pen. Nel caso di specie non solo si è verificata un'evidente alterazione del riparto di attribuzioni tra il pubblico ministero e il giudice ma anche un'illegittima compressione del diritto di difesa, poiché è mancato il diritto di difendersi e depositare le memorie ex articolo 127 cod. proc.pen. non essendo i fatti relativi al parcheggio delle auto oggetto del provvedimento di archiviazione e non essendo stato neppure oggetto di opposizione all'archiviazione da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso congiunto dei due indagati è inammissibile poichè il provvedimento impugnato non può essere ritenuto abnorme. Si premette che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni ed altro, Rv. 262275; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, P.G. in proc. Veccia, Rv. 259830; Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158; Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094). Tanto chiarito in generale, le Sezioni Unite sono pervenute a risolvere il contrasto giurisprudenziale che, in tema di abnormità, si era venuto a creare proprio con riferimento al caso in esame, quello in cui il GIP disponga l'imputazione coatta per un'ipotesi di reato diversa da quella originariamente contestata, affermando il principio di diritto per cui, in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione (Sez. Un., n. 4319 del 28/11/2013, Rv. 257786). In tale pronuncia, inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. Ciò in quanto l'autonomia dell'organo della pubblica accusa nella formulazione delle imputazioni risulterebbe incisivamente scalfita--- laddove fosse il G.I.P ad ordinare l'imputazione per ipotesi di reato mai prima formulate dal P.M., i cui poteri verrebbero, pertanto, limitati al di là dei casi previsti dalla legge. Tanto premesso in punto di diritto, deve tuttavia osservarsi che nel caso in esame, a dispetto di quanto sostenuto in ricorso, la querela ha avuto ad oggetto anche la condotta dei coniugi Prischi consistita nel posteggiare le auto in modo da impedire il transito della persona offesa commessa il 7 dicembre; il pubblico ministero ha iscritto i due coniugi ricorrenti nel registro degli indagati anche per il reato previsto dall'art. 393 cod.pen. a decorrere dal 7 dicembre, come emerge dalla copertina del relativo registro in atti, includendo pertanto anche la condotta di parcheggio, l'unica denunziata come commessa in quella data; il P.M. nella richiesta di archiviazione si è limitato ad escludere la sussistenza del reato di cui all'articolo 392 cod.pen. in relazione alle condotte di spostamento della rete da parte dei coniugi Prischi e il GIP ha chiesto l'imputazione coatta osservando che, secondo la visione del filmato, i coniugi avevano parcheggiato le loro vetture sulla strada privata di proprietà della Gagliardi, con l'evidente intento di impedirle di transitare. Poiché la condotta di parcheggiare le autovetture è stata oggetto della querela della persona offesa ed è stata all'evidenza inclusa nell'iscrizione dei due ricorrenti come indagati per il reato ex art. 393 cod.pen., anche se non è stata esplicitamente presa in considerazione dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione, deve ritenersi che il GIP avesse il potere di elevare imputazione coatta in ordine a tale condotta, con la conseguenza che il provvedimento impugnato non è abnorme e che i ricorsi sono inammissibili. 2. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000, che si ritiene congruo in relazione al grado di colpa nella presentazione del ricorso, da versare in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 14 settembre 2022 il consigliere estensore Il Presidente ) Maria DaTiié-P3