CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 17463/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 15497-20122 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e ROSAMARIA NICASTROgiusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrentee ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 1505/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella TOSCANA, depositata il 14 / 1 2 /20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del9/6/2023 - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere Relatore Dott.ssaANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entratepropone ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 410/2017 della Commissione tributaria provinciale di G rosseto in rigetto del ricorso propostodalla società contribuente avverso avviso di rettifica della rendita catastale proposta dalla società a mezzo DOCFA in data 7.3.2014 con riferimento a centrale geotermica, nella quale si affermava che concorrerebbero alla determinazione della rendita varie componenti che caratterizzerebbero intrinsecamente il processo produttivo e costituirebbero parti essenziali della centrale, tra cui i pozzi di produzione e di reiniezione; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato a seimotivi; la controricorrente ha da ultimo depositato memoria illustrativadelle proprie ragioni [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unicomotivo l’Agenzia delle entratedenuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 18, comma 1, del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, degli artt. 1 e 2 R.D.29 luglio 1927, n. 1443, degli artt. 4 e 10 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 , d ell’art. 1 quinquiesd.l. 31 marzo 2005, n. 44, conv., e dell’art. 1, comma 244, legge D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 dicembre 2014, n. 190 e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente affermato che il valore dei pozzidi estrazione o reiniezione non devono essere inclusi nella rendita catastale dell’opificio relativo alla centrale elettrica geotermica atteso che essi non sarebbero pertinenza di una miniera, ma sua parte costitutiva, sicché ad essi si applicherebbe direttamente la norma speciale di esenzione; 1.2. occorre premettere che l’ avvis o di accertamento oggetto del presente giudizio è stat o adottat o nel 2016, al l’esito di una d.o.c.f.a del contribuente del 2014; 1.3.rende, dunque, opportuna , la trattazione in pubblica udienza , la particolare rilevanza dellaquestione di diritto, post a , in particolare, dal ricorso,circa l’applicabilità, alla presente fattispecie, della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, precisando che sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 1.4. s i tratta, invero , di chiarire se la presentazione degli atti di aggiornamento catastale di cui all’art. 1, comma 22, della leggen. 208 del 2015 integri un onere in capo al contribuente, al cui adempimento è subordinata l’applicazione della nuova disciplina, o una mera facoltà o se, comunque, la pendenza, al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina, di una procedura d.o.c.f.a imponesse all’Amministrazione finanziaria di tenere conto anche dei nuovi criteri, che, pur non avendo efficacia retroattiva, sono rilevanti per il futuro, e conseguentemente di differenziare la rendita (quantificandola in base ai pregressi criteri sino al 31 dicembre 2015 ed in base ai nuovi criteri a decorrere dal 1° gennaio 2016), in ossequio non solo ai principi di buona fede e leale collaborazione, che devono improntare i rapporti tra la pubblica amministrazione ed il cittadino/contribuente in virtù della legge n. 241 del 1990 e n. 212 del 2000, ma anche a quelli di buon andamento della [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 97 Cost. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità