CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40480/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale VALENTINA mAr UAL , che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagi ni preliminari del Tribunale di Cremona - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta alla unificazione sotto i vinc )lo della continuazione dei reati giudicati, da una parte, mediante le sentenz e già tra loro unificate con ordinanza del Tribunale di Cremona del 24/11/2023 e dall altra, la sentenza del Tribunale di Cremona del 26/10/2023. Il provvedimento reiettivo muove dal presupposto ch(1 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremone - in sede di m erito - abbia ritenuto la sussistenza di due associazioni per delinquere, da rite ersi tra loro "connesse e in prosecuzione", distinte, soprattutto in ragione della cd rrispondenza soggettiva solo parziale, riscontrabile fra i partecipi. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. $ tella Pancari, deducendo violazioni ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) o:ci. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, n pa -ticolare dell'art. 81 cod. pen., nonché lamentando contraddittorietà o manie esta llogicità della motivazione. Rinaldi è stato condannato per il reato di tentato furto aggr2 vato avente ad oggetto merce allocata all'interno del salumificio "Venegoni " ub'cato in [OSCURATO:PERSONA], commesso tra il 4 e il 5 agosto 2015; rispetto agli ulter ori reati già riuniti in continuazione, tale fatto si colloca nell'identico arco ten ipon: le, oltre ad appartenere alla medesima tipologia delittuosa ed esser stato perpetrato in concorso con i medesimi soggetti. Il giudice dell'esecuzione è incor 2o, ir oltre, in un errore nella interpretazione della motivazione della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona, che aveva in sost2nza già riconosciuto la sussistenza di una sola ideazione, tra i reati di cui all sen :enze ivi giudicate e quelli unificati mediante ordinanza del Tribunale di Ale ssarulria. Del resto, è contraddittoria l'ordinanza impugnata, laddove afferma ch a la s entenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona a Dbia valutato l'esistenza di collegamenti fra le varie condotte, pur non riconoscen one 'unicità. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dell'ordinanza. L'ordinanza impugnata rileva l'insussistenza di elementi 9 he portino a ritenere che - con riferimento all'epoca di iniziale consumazione del prim D delitto associativo - il ricorrente si fosse rappresentato non solo la realizza2 ione dei reati fine, almeno nelle loro linee essenziali, bensì anche la sua partecipa' zione ad altra associazione a delinquere ed al relativo programma.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Integrando brevemente quanto già sintetizzato in parte r arralK/a, può sottolinearsi come la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del 1 ribunale di Cremona del 26/10/2022 riguardi una associazione a delinqL ere, che era finalizzata alla commissione di una serie di furti aggravati, temporalrri ente collocati nel periodo intercorrente fra il marzo e il settembre 2015. L'odi no ricorrente [OSCURATO:PERSONA] — unitamente ad altri soggetti, parimenti coimputati in ta e pncesso - aveva in precedenza riportato condanna, per esser stato intraneo ad altro :;odalizio delinquenziale, pure dedito alla commissione di furti, che era st to a tivo dal novembre 2013 al febbraio 2015. 2.1. Stando alla prospettazione difensiva, il Giudice dell'udien a pr liminare avrebbe affermato, nella parte motiva della sentenza del 2022, che i gruppo criminale in tale sede giudicato - in composizione soggettiva parzial meni: e uguale - avesse operato in continuità, rispetto al periodo già valutato, me: iante la sentenza divenuta irrevocabile il 10/01/2017, dalla Corte di appel o di Bologna (ossia, il periodo oggetto dell'ordinanza di unificazione in cont nuaz one del 24/11/2023 del Tribunale di Alessandria). Attraverso il presente incidente di esecuzione, allora si auspica l'unificazione sotto il vincolo della continuazione, tra i fatti di cui que st'ultima ordinanza (tra loro già riuniti) e quelli giudicati mediante la succit ata sentenza, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremor a. 2.2. La decisione reiettiva assunta dal giudice dell'esecuzion e si f Dnda sul rilievo che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremi ona íibbia già accordato la continuazione possibile, fra nuova associazione e ati i: ne, non essendo emersi, sul punto, ulteriori elementi probatori. 3. Ritiene il Collegio che il vizio riscontrabile nell'avversata ordilanza si annidi nel non esser riuscita a chiarire - in modo puntuale e adegual o - l ragione per la quale la invocata continuazione venga negata, ad onta del e inc icazioni, evidenziate dalla difesa, fornite nella sentenza accertativa ella seconda associazione. 3.1. Vi è, nel provvedimento impugnato, un marcato profil 3 di logicità, nella conclusione alla quale perviene il giudice dell'esecuzion e: il Giudice dell'udienza preliminare - mediante la sentenza del 26/10/2 )23 aveva espressamente riconosciuto il collegamento sussistente fra le due c )mpagini (per modalità operative, composizione soggettiva, periodo di attività) Non è ben chiaro, quindi, su quali elementi si fondi la conclusione r aggiunta dal provvedimento impugnato; questo incongruamente attribuisce, inf2tti, alla mancata pronuncia - in sede di merito - circa l'unicità delle due org nizzílzioni, la valenza evocativa di decisione negativa, quanto alla sussi stema della continuazione. Coglie allora nel segno la difesa, laddove sottolinea come - r nuov :ndo dal convincimento della esistenza di una pronuncia negativa, da parte de giucice della cognizione - si dovesse necessariamente giungere, in executivis, all 3 de(: aratoria di inammissibilità - non di rigetto - della presente istanza. 3.2. Il principio di diritto che governa la materia inerent e all efficacia preclusiva del giudicato, connesso all'esclusione della continuaziw e in sede di cognizione, è del resto risalente, ma mai rivisitato; questa Corte, nfatt , ritiene debba ricorrere una espressa esclusione della preventiva ideazi one perché possa ravvisarsi un ostacolo al compimento della medesim tazione, in sede esecutiva (si veda Sez. 1, n. 43241 del 04/11/2009, Megna , rv. 244947, a mente della quale: «L'omessa pronuncia, nella sentenza di conda n ordine alla sussistenza della continuazione, in assenza della relativa richiest , non integra l'espressa esclusione del vincolo ostativa alla valutazione del a medesima questione in sede esecutiva»). 3.3. Come dedotto dalla difesa, vi è poi nel provvedimento mpucinato un espresso riferimento, al fatto che la seconda associazione altro non fosse se non una "prosecuzione" della precedente. Non viene però adeguatamer te d iarito in cosa - ai fini che ora interessano - effettivamente si sostanzi tale cornetto, né viene comunque riportata l'esistenza di una qualche forma di definit va e:!sura, in punto di operatività delle due organizzazioni (in altri termini, non \l i è menzione dell'intervento - nel corso del tempo - di un qualsivoglia elem ento atto ad interrompere il nesso di continuità, ritenuto sussistente fra la v ta delle due compagini). Trattasi di un rilevante vulnus dell'apparato motivazionale d pugnata ordinanza, non surrogabile attraverso il mero richiamo all'ordinanza suddetta. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si dispone l' annu lamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice p er le indagini preliminari del Tribunale di Cremona, affinché - con piena libertà negl esiti - venga colmata la sopra evidenziata lacuna motivazionale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio I Git.dice per le indagini