CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 08412/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33047-2025 - Udienza del 28/01/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di atti persecutori nei confronti di vicini di casa. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilità dell'imputato — è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; il medesimo motivo è altresì versato in fatto, perché oppone, alle considerazioni della Corte di appello circa la sussistenza in fatto e in diritto delle condotte persecutorie (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), delle notazioni di puro merito, senza evidenziare, nel costrutto della sentenza impugnata, dei vizi rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen. ma limitandosi ad un vago accenno a doglienze contenute nell'atto di appello e, in tesi, pretermesse. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione della prova documentale costituita dai filmati — e il terzo e ultimo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto alla sussistenza del reato ascritto — sono parimenti inammissibili per le stesse ragioni. Rilevato che l'inammissibilità del ricorso principale si riverbera sui motivi aggiunti, a norma dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso