CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 febbraio 2021
Cassazione n. 25295/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Me) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dei difensori delle parti civili - Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che hanno chiesto il rigetto del ricorso lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Anna, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia emessa il 15/2/2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 496 cod. pen., perché il fatto non sussiste, e rideterminava la pena nella misura del dispositivo quanto alle altre contestazioni. 2. Propone ricorso per cassazione lo Spinella, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al profilo soggettivo dei reati di cui agli artt. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 483 cod. pen.; violazione degli stessi e dell'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. La responsabilità del ricorrente sarebbe stata confermata con argomento viziato, sul presupposto che lo Spinella non fosse l'unico erede della defunta [OSCURATO:PERSONA]Amico; la Corte, tuttavia, non avrebbe verificato se lo stesso potesse ignorare l'esistenza di un altro erede, individuato in [OSCURATO:PERSONA], quel che ben poteva risultare anche dal fatto che quest'ultima non solo ignorava lo Spinella, ma non aveva neppure saputo indicare i nomi dei propri ascendenti in linea retta, né dei fratelli dei genitori adottivi. Il ricorrente, pertanto, avrebbe potuto non conoscere il rapporto di parentela tra la stessa Arcoraci e la D'Amico, così da redigere in buona fede la dichiarazione contestata. In ogni caso, emergerebbe evidente un'ipotesi di falso innocuo, in quanto la stessa dichiarazione sarebbe stata inidonea ad indurre in errore i funzionari comunali, a fronte di una convenzione per concessione cimiteriale già stipulata due anni prima - per lo stesso loculo - da un'altra ditta; - violazione di legge e vizio di motivazione sono poi dedotti quanto al reato di cui all'art. 169, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42. La Corte di appello non avrebbe valutato che l'area in cui insiste il loculo in esame, pur ricadendo nel perimetro cimiteriale, sarebbe priva di vincolo paesaggistico, non ancora apposto, come peraltro affermato anche dal consulente della parte civile; - le stesse censure, infine, si sollevano quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., che si contesta avvenuta senza esaminare i motivi che avevano indotto lo Spinella alle condotte in esame, peraltro tenute in buona fede. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 5. Con riguardo, innanzitutto, al profilo soggettivo del reato di cui all'art. 76, d.P.R. n. 445 del 2000, in relazione all'art. 483 cod. pen., non si ravvisa alcuna illogicità manifesta della motivazione. Contrariamente a quanto affermato nell'impugnazione, infatti, la sentenza non si è concentrata sulla qualità di erede della Arcoraci, qualità peraltro riconosciuta, ma sull'assenza della stessa in capo all'imputato, che non aveva dimostrato alcuna legittimazione a chiedere la convenzione per la concessione cimiteriale, né - a monte - alcun legame di parentela con [OSCURATO:PERSONA]Amico o con [OSCURATO:PERSONA], decedute da oltre un secolo e sotto il cui loculo si trovava il terreno oggetto del provvedimento. Risulta del tutto apodittica, dunque, oltre che espressa in termini propri del solo giudizio di merito, l'affermazione del ricorso secondo cui lo Spinella "poteva ignorare" l'esistenza della stessa Arcoraci, così realizzando in buona fede la condotta contestata. Nei medesimi termini, poi, deve essere letta la tesi difensiva secondo cui se l'intera istruttoria non aveva fatto emergere un legame di parentela tra la Arcoraci e la D'Amico, così non appariva "eretico" sostenere che il ricorrente avesse potuto non conoscere lo stesso vincolo; come ben affermato dalla Corte di appello, infatti, il reato è stato riconosciuto in relazione non alla qualifica (peraltro accertata) della Arcoraci, ma a quella (falsa) dello Spinella, che - si ribadisce - non aveva mai dimostrato di essere erede di una delle due donne defunte, né, in questa sede, ha sostenuto di avere offerto ai Giudici del merito elementi positivi al riguardo, senza ottenere adeguata risposta. 6. Il primo motivo di ricorso, poi, non può essere accolto neppure laddove richiama il cosiddetto falso innocuo, che si vorrebbe legato al fatto che la concessione della ditta Spinella sarebbe stata rilasciata il 2/10/2015 e quella della ditta Arcoraci il 15/10/2015, ma in forza di una convenzione per l'utilizzo del loculo risalente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; con l'effetto, dunque, che la dichiarazione falsa in rubrica sarebbe risultata inidonea ad indurre in errore i funzionari comunali, di fronte ad una convenzione già stipulata ben due anni prima. 6.1. Ebbene, una tale conclusione si scontra in via logica con le risultanze dibattimentali, ben evidenziate nelle sentenze, in forza delle quali lo Spinella - proprio servendosi dell'autodichiarazione falsa in cui attestava la qualità di erede - era riuscito ad ottenere la convenzione per la concessione (8/9/2015) e la successiva autorizzazione (n. 48 del 2/10/2015), oltre ad eseguire lavori sul terreno, tanto che l'indagine era partita dalla denuncia dell'Arcoraci che aveva trovato l'area occupata da altro defunto a lei sconosciuto. 6.2. Non si riscontra affatto, dunque, il falso innocuo delineato dalla giurisprudenza di legittimità, che lo individua nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (tra le altre, Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, Brisciano, Rv. 280453). Il primo motivo di ricorso, pertanto, è del tutto infondato. 7. Inammissibile, di seguito, risulta anche il secondo, che contesta la responsabilità per il reato di cui all'art. 169, d. lgs. n. 42 del 2004, sul presupposto che l'area interessata dalla costruzione della sepoltura non sarebbe stata sottoposta al vincolo paesaggistico; si tratta, infatti, di una contestazione di puro merito, non consentita in questa sede perché legata all'interpretazione di una risultanza istruttoria (l'esame del consulente Piazza), peraltro non allegata al ricorso e della quale non è contestato il travisamento. Si consideri, inoltre, che la censura su questo capo è stata sollevata, con l'impugnazione, in termini diversi da quelli indicati nel gravame (dell'Avv. D'Anna); se nel primo, infatti, si è evidenziato che l'area non avrebbe ricevuto ancora l'apposizione del vincolo paesaggistico, nell'atto di appello si era sottolineato che il regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale non prevederebbe affatto il parere della Soprintendenza. Ne deriva, dunque, l'inammissibilità della censura. 8. La motivazione della sentenza, infine, non appare censurabile neppure per aver negato la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., richiamando lo "spregiudicato mendacio al fine di ottenere un loculo cimiteriale". Ebbene, il ricorso si fonda ancora su una considerazione di puro fatto, non consentita in questa sede, richiamando i motivi strettamente personali che avevano indotto l'imputato a commettere reato. Una tale considerazione, anche a volerla ritenere provata, si scontra tuttavia con i caratteri del falso riscontrato, di certo privi di una particolare tenuità: la dichiarazione mendace, infatti, per un verso aveva arrecato danno a terzi (tanto da riscontrarsi la costituzione di due parti civili), per altro verso aveva prodotto effetti tendenzialmente molto durevoli nel tempo, cessati soltanto per l'occasionale intervento della Arcoraci. 9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, che si liquidano in euro tremilacinquecento ciascuna, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che liquida in euro tremilacinquecento ciascuno, oltre