CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 34146/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23499-2018 proposto da: A.S.S.T. - [OSCURATO:PERSONA] E CARLO (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8/11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] detto BOSCARIOL, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.23499/2018 Cron. Rep. Ud.05/07/2023 [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati - avverso la sentenza n. 1959/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/01/2018 R.G.N. 17/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 22 gennaio 2018, la Corte d’Appello di Milano, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Milano, che sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] detto “Boscariol” ed altri 15 nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (ora ASST [OSCURATO:PERSONA] e Carlo) si era pronunziato, con sentenza parziale sull’an e definitiva sul quantum, per l’accoglimento della domanda avente ad oggetto la corresponsione dell’acconto mensile del compenso incentivante la produttività nella misura contrattualmente prevista di euro 180,76, detratto l’inferiore importo pari a euro 154,94 effettivamente percepito mensilmente a tale titolo sino al mese di settembre di ogni anno considerato nel ricorso, quantificato in complessivi euro 39.861,39, confermava la sentenza parziale sull’an e riformava la sentenza definitiva sul quantum nella parte in cui accoglieva la domanda dei lavoratori includendovi gli acconti percepiti per i mesi di novembre e dicembre per l’intero periodo in oggetto, rideterminando il credito in euro 18.790,00; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che la previsione recata dagli accordi integrativi aziendali sottoscritti fra le parti contrattuali negli anni 2001, 2003, 2005 e 2008, intesa a ricollegare la corresponsione di acconti del premio incentivante alla sola presenza in servizio del personale dipendente, non si poneva in contrasto, non potendo pertanto considerarsi viziata da nullità, con le norme di legge che vincolavano la contrattazione collettiva di secondo livello al rispetto delle finalità di incremento della produttività ed efficienza degli uffici al cui perseguimento era volto il compenso incentivante, dovendo considerarsi le presenza in servizio uno dei possibili criteri di incentivazione della produttività ed efficienza; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’ASST [OSCURATO:PERSONA] e Carlo, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resistono, con controricorso, tutti gli originari istanti; - che entrambe le parti hanno poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ASST ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli a,rtt., 40, commi 3, 3 bis, 3 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, 1422 c.c., 46-47, CCNL 1.9.1995, 38, CCNL 7.4.1999, 13, CCNL 10.4.2008, 5, CCNL 31.7.2009, 2, commi 1 e 2, [OSCURATO:PERSONA] 2001, 5, commi 1 e 2 , [OSCURATO:PERSONA] 2003, lamenta la non conformità a diritto della sancita legittimità del criterio di distribuzione dell’incentivo alla produttività basato sulla sola presenza in servizio e non suirisultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 65 d.lgs. n. 150/2009, la ASST ricorrente lamenta la non conformità a diritto della ritenuta congruità delle previsioni degli accordi integrativi con il nuovo sistema premiante introdotto con effetto dal 31.12.2010, dal d.lgs. n. 150/2009; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 40, commi 3, 3 bis e 3 quinquies d.lgs. n. 165/2001, 47, comma 7, CCNL 1.9.1995 e 4 comma 6, CCNL 7.4.1999 ed al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione ai fini dell’interpretazione delle previsioni degli accordi integrativi relative al riconoscimento del compenso incentivante del vincolo economico dato dalla disponibilità finanziaria annuale; - che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 45 d.lgs. n. 165/2001, 47, comma 5, CCNL 1.9.1995 e 4, comma 4 e 38, comma 6, CCNL 7.4.1999 è prospettata il relazione alla mancata pronunzia circa l’eccepita inosservanza rispetto dei criteri selettivi di erogazione dell’incentivo fissati dalla contrattazione collettiva; - che, con il quinto motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 7, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, 47, comma 5, CCNL 1.9.1995 e 4, comma 4 e 38, comma 6, CCNL 7.4.1999, con riguardo nuovamente alla mancata pronunzia circa l’eccepita inosservanza rispetto dei criteri selettivi di erogazione dell’incentivo fissati dalla contrattazione collettiva; - che nel sesto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 d.lgs. n. 165/2001 nella formulazione anteriore e successiva al d.lgs. n. 150/2209, 46-47, CCNL 1.9.1995, 2, 6, 38, CCNL 7.4.1999, 13, CCNL 10.4.2008, 5, CCNL 31.7.2009 lamentando la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per non aver dati rilievo all’esorbitanza del contenuto degli accordi integrativi rispetto ai limiti di competenza segnati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale; - che i primi due motivi risultano meritevoli di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 12268/2022) secondo cui in tema di acconto di produttività gli artt. 46-47, CCNL 1.9.1995 e 4 e 38, CCNL 7.4.1999 non consentono l’erogazione di compensi legati esclusivamente alla verifica della mera presenza in servizio perché anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 il sistema di produttività collettiva del comparto sanità non era distribuito “a pioggia” ma in misura differenziata in relazione all’effettivo apporto di ciascun dipendente al raggiungimento dell’obiettivo, valutato dal dirigente; - che, accolti così il primo ed il secondo motivo ed assorbiti i successivi in quanto ad essi strettamente connessi, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accol