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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10701/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIgto avviso alle partir'st udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 11/07/2024, ha rinunciato, in data 16/10/2024, all'impugnazione con atto depositato dal suddetto difensore.

Rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/02

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIgto avviso alle partir'st udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 11/07/2024, ha rinunciato, in data 16/10/2024, all'impugnazione con atto depositato dal suddetto difensore. Rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/02
Sentenza Cassazione n. 10701/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris