CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38047/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'Ali ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], nonché delle parti civili ASS.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (quale sostituta processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (quale sostituta processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (quale sostituta processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso e depositando conclusioni e note spese per tutte le suddette parti civili; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso, per l'imputato, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; cy, [OSCURATO:PERSONA]

1. Schema riepilogativo dello svolgimento del processo: l'accusa. [OSCURATO:PERSONA]ALÌ viene giudicato per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso (Cosa nostra di Trapani).

L'accusa, come delineata in rubrica ai sensi degli artt. 110, 416-bis, quarto comma, cod. pen., consiste nell'avere contribuito al sostegno di [OSCURATO:PERSONA] mettendo a disposizione le proprie risorse economiche e, successivamente, il proprio ruolo istituzionale di Senatore della Repubblica e di Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'interno, avendo ottenuto sostegno elettorale dai primi anni '90 ed avendo intrattenuto, a fronte del richiesto appoggio, rapporti diretti o mediati con esponenti di spicco dell'associazione, tra i quali Matteo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] PACE, Antonino BIRRITTELLA e Tommaso COPPOLA.

Il Pubblico ministero ha, più specificamente, focalizzato la contestazione su alcune condotte o tipologie di condotte.

D'ALÌ, in particolare, è accusato: a) di aver ceduto un terreno di sua proprietà a [OSCURATO:PERSONA] GERACI (prestanome di [OSCURATO:PERSONA] RIINA, su espresso mandato di Matteo [OSCURATO:PERSONA]), restituendo il prezzo ricevuto attraverso la materiale dazione di somme in contanti a componenti dell'associazione criminale, con ciò contribuendo sia all'intestazione fittizia del terreno a soggetti mafiosi, sia al riciclaggio delle somme versate quale pagamento del prezzo; b) di essere intervenuto ripetutamente presso organi istituzionali ed uffici pubblici per ostacolare o inibire le iniziative a sostegno di imprese sequestrate o confiscate alla mafia, tra cui la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., con ciò contribuendo all'espansione economica e al controllo del mercato del calcestruzzo da parte di imprese riferibili ad esponenti mafiosi; c) di essere intervenuto, su sollecitazione di esponenti mafiosi, nel procedimento amministrativo relativo ad appalti, lavori pubblici e finanziamenti, con ciò contribuendo a rafforzare il controllo delle attività economiche da parte di Cosa nostra che su tale sostegno faceva affidamento nell'operare le proprie scelte criminal-imprenditoriali.

A titolo esemplificativo, nel capo di imputazione sono citate la formazione della commissione di gara per l'aggiudicazione dell'appalto per la costruzione della funivia di Erice, la valutazione di congruità del canone di locazione della caserma dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], l'erogazione dei finanziamenti relativi al patto territoriale Trapani nord e le forniture per la messa in sicurezza del porto di Castellammare del Golfo.

2. Le sentenze.

2.1. Con sentenza resa in data 30 settembre 2013, il G.U.P. del Tribunale di Palermo, in esito a rito abbreviato, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per estinzione del reato dovuta a prescrizione, in relazione alle condotte antecedenti e immediatamente successive al 10 gennaio 1994, assolvendolo ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste quanto al segmento di condotta successivo.2.2.

La Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado (sentenza del 23 settembre 2016).

2.3. La Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 12356 del 22 gennaio 2018, annullava con rinvio la decisione impugnata dal Procuratore generale territoriale.

La pronuncia di legittimità, dichiarati inammissibili i motivi di ricorso circa la mancata rinnovazione istruttoria inerente alla vicenda del Consorzio [OSCURATO:PERSONA] e alla nuova audizione del teste Antonino TREPPIEDI, ravvisava illogicità manifeste e carenze di motivazione sul rigetto di richieste di rinnovazione istruttoria avanzate dal P.M. con riferimento: a) al teste INGRASCIOTTA e ai testi di P.G. sulle attività a riscontro; b) alla vicenda della società confiscata a [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Antonino BIRRITTELLA, dal Prefetto di [OSCURATO:PERSONA] SODANO, dagli amministratori giudiziari della società suddetta Luigi MISERENDINO e Carmelo CASTELLI, dal geometra [OSCURATO:PERSONA], funzionario dell'Agenzia del Demanio di Trapani che si occupava delle aziende sequestrate; c) alla vicenda della ditta LORIA-SPEDALIERI (titolare di fatto Tommaso BILLECI) e alle ragioni per le quali avesse cessato i rapporti commerciali con la "[OSCURATO:PERSONA]" preferendole la "[OSCURATO:PERSONA]", sospetta di collusioni con la mafia.

La sentenza rescindente rilevava, inoltre, vizi motivazionali che imponevano l'annullamento con rinvio: al) per non aver tenuto la Corte di merito in alcuna considerazione, nella valutazione delle vicende successive al 10 gennaio 1994, ciò che si era accertato per il periodo precedente (in particolare, l'intestazione fittizia di un terreno trasferito molto tempo prima a un esponente mafioso di primo piano, peraltro, a sua volta, prestanome di [OSCURATO:PERSONA] e RIINA), operando una netta illogica cesura tra i due periodi; bl) per avere immotivatamente svalutato il sostegno elettorale di [OSCURATO:PERSONA] all'imputato, non prendendo una netta posizione sulla rilevanza del supporto fornito dalla mafia trapanese nelle due consultazioni elettorali del 1994 e del 2001: riguardo a quest'ultima, in particolare, la Corte di appello non aveva spiegato se e in che termini il rinnovato appoggio del 2001 fosse stato ritenuto dimostrato e le ragioni per cui esso non avesse avuto un significato contra reum sia quale concretizzazione di un accordo politico mafioso a matrice utilitaristica rilevante ex se, sia in termini di dimostrazione della persistente vicinanza dell'imputato alla cosca e dell'utilità di quest'ultima ad appoggiarlo nuovamente; cl) per avere valutato in modo erroneamente parcellizzato, privandoli di una lettura d'insieme potenzialmente rilevante ex art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., "diversi episodi eloquenti di vicinanza alla cosca": - l'invio al D'ALÌ dal carcere di un telegramma da parte del detenuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA], boss della famiglia di Trapani) tra Natale e Capodanno 1998, "dimostrativo di una notevole vicinanza tra i due e di una recriminazione del soggetto incarcerato ("Tu sei là che ti diverti...ed io qua rinchiuso"), cui la sentenza non ha fornito una spiegazione logica..." (pag. 17); - le questioni inerenti alla società "[OSCURATO:PERSONA]" e al Prefetto SODANO, rispetto alle quali la decisione di merito presentava "due crepe insuperabili": la prima, concernente il rimprovero del D'ALÌ al Prefetto SODANO, inviso ai mafiosi e accusatore di D'ALÌ, di favorire la società confiscata a [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello aveva attribuito illogicamente alla possibilità che l'imputato avesse a cuore la libera concorrenza; la seconda, concernente la "neutralizzazione di plurimi dati, offerti dalla pubblica accusa circa i rapporti D'ALÌ-[OSCURATO:PERSONA]-SODANO-[OSCURATO:PERSONA] e provenienti da fonti probatorie diverse" (v. in dettaglio pag. 18): ad avviso della decisione di legittimità, la combinazione delle descritte acquisizioni probatorie appariva in astratto dotata di un'oggettiva valenza contra reum, evidenziando un atteggiamento non solo di per sé incompatibile con l'osservanza dei doveri istituzionali di un Senatore e Sottosegretario, ma altresì sintonico con la vicinanza e il "debito" che gravava sull'imputato nei confronti della consorteria che l'aveva sostenuto; - un deficit logico ulteriore la motivazione presentava nella valutazione delle indagini relative all'iter burocratico del trasferimento del Prefetto SODANO da Trapani ad Agrigento, con particolare riferimento: alla svalutazione della informazione fornita da [OSCURATO:PERSONA] CUFFARO a SODANO e rievocata da quest'ultimo circa la riconducibilità del trasferimento al D'ALÌ; alla mancanza di valutazione critica delle dichiarazioni dell'allora Ministro PISANU e del contrasto con quelle rese dal suo Capo di Gabinetto [OSCURATO:PERSONA].

Gli aspetti censurati imponevano l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

2.4. In esito al giudizio di rinvio, la Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 21 luglio 2021, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannava, con la riduzione del rito abbreviato, alla pena di sei anni di reclusione, alle pene accessorie di legge e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, ad eccezione del Comune di Castellammare del Golfo e dell'associazione antiracket di Marsala "[OSCURATO:PERSONA]' VIVE - ONLUS".

2.4.1. La Corte di merito dava atto dell'attività istruttoria svolta nel giudizio di rinvio, siccome determinata dalle indicazioni della sentenza rescindente: audizione del [OSCURATO:PERSONA], approfondimento della vicenda relativa alla [OSCURATO:PERSONA], con escussione degli amministratori giudiziari e di altri soggetti informati; audizione dei protagonisti della vicenda SODANO (il Ministro PISANU, il dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CUFFARO e la vedova del SODANO, nelle more deceduto); escussione di fonti dichiarative ritenute inattendibili in primo grado (il collaboratore Antonino BIRRITTELLA, la prima moglie dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] AULA, il sacerdote Antonino TREPPIEDI e l'altro collaboratore [OSCURATO:PERSONA] CAMPANELLA); audizione del Ten.

Col.

ARCIDIACONO, degli ufficiali di P.G.

Antonio MEROLA e Giovanni BASILE e dei testi indicati dalla difesa a prova contraria.2.4.2.

I Giudici del rinvio, richiamati i criteri fissati dalla pronuncia rescindente e riesaminate le vicende emerse dalle indagini alla luce di essi e della giurisprudenza di legittimità in materia di concorso esterno nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., spiegate le ragioni - anche in risposta alle obiezioni difensive - a supporto della ritenuta attendibilità delle fonti dichiarative considerate non attendibili in primo grado, pervenivano alla conclusione per cui l'imputato, a partire dagli anni '80 del secolo scorso, aveva mostrato una stabile disponibilità ad operare in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Ed invero, dopo la vicenda del fondo Zangara, iniziata negli anni '80 e definita nel 1994, e dopo l'ausilio garantito a [OSCURATO:PERSONA] come banchiere, il D'ALÌ, senza soluzione di continuità, aveva stretto patti politico/mafiosi sia nel 1994 che nel 2001, ricambiando l'appoggio elettorale ottenuto con una persistente disponibilità nei confronti del sodalizio, mai venuta meno fino alla fine dell'ultimo mandato che assume rilievo (2006).

In forza del patto illecito, [OSCURATO:PERSONA] PACE, capo di Cosa nostra trapanese, dopo aver sostenuto elettoralmente il D'ALÌ, gli aveva chiesto, in cambio, di intervenire per arrestare la condotta del Prefetto SODANO che stava mettendo a repentaglio i progetti egemonici del PACE stesso nel controllo delle forniture di calcestruzzo.

Tale intervento si era articolato in varie condotte dell'imputato, il quale, in particolare: aveva rimproverato il SODANO di favorire la "[OSCURATO:PERSONA]", sostenendo che così alterava il libero mercato; aveva di fatto minacciato il SODANO, facendogli presente che dipendeva da lui il trasferimento del Prefetto di Trapani; si era infuriato con il SODANO per non essere stato invitato ad una riunione, alla quale non aveva titolo a partecipare, sulla gestione dei beni confiscati; aveva, infine, determinato, nel 2003, il trasferimento del Prefetto ad Agrigento.

Il collegamento tra il D'ALÌ e Cosa nostra era, peraltro, durato anche dopo le elezioni del 2001, come dimostrato sia dalla vicenda "[OSCURATO:PERSONA]", sia dalla richiesta di un intervento avanzata dal PACE nel 2005 all'imputato per evitare la confisca dei propri beni (del PACE), sia, infine, dalla richiesta di intervento avanzata da Tommaso COPPOLA, alla fine del 2005, quando era detenuto per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., affinché fossero comunque assicurate alla sua impresa forniture di massi o pietrisco per i lavori da realizzare presso il porto di Castellammare nonché le forniture in favore della "[OSCURATO:PERSONA]".

La cessazione della permanenza del reato a gennaio 2006 escludeva, alla luce della legge n. 251/2005 da applicare al caso di specie, che il reato fosse estinto per prescrizione, dovendosi individuare il relativo termine nel 22 agosto 2032 (10 anni raddoppiati a 20, decorrenti dall'ultimo atto interruttivo costituito dall'ordinanza in data 11 maggio 2012 con la quale era stato disposto il rito abbreviato + 103 giorni di sospensione = 22 agosto 2032).

3. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, rispettivamente a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]' e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

4. Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]'.È articolato sulla base dei seguenti motivi.

4.1. Erronea interpretazione della norma penale, violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e contraddittorietà manifeste della motivazione.

Premette che, in relazione ai motivi di ricorso del Procuratore generale di Palermo dichiarati inammissibili dalla sentenza rescindente [a) sulla mancata rinnovazione istruttoria concernente il trasferimento del Prefetto di Trapani SODANO e del Dirigente della [OSCURATO:PERSONA] della stessa città LINARES; b) sulla mancata rinnovazione istruttoria concernente la vicenda del consorzio "[OSCURATO:PERSONA]"; c) sulla figura del prelato Antonino TREPPIEDI], si è formato il giudicato progressivo, così come su tutte le vicende scrutinate nella sentenza annullata della Corte di appello di Palermo non oggetto del ricorso del P.G., su tutte la vicenda "Coppola".

Ripercorre, poi, le vicende processuali nell'ordine seguito dalla sentenza di annullamento.

L'invio del telegramma da parte del figlio del [OSCURATO:PERSONA] nel 1998.

Si critica la decisione del giudice del rinvio per aver richiamato le censure della sentenza rescindente senza indicare, al contempo, le ragioni per le quali, trattandosi di telegramma intervenuto successivamente all'elezione del D'ALÌ (nel 1994), la "recriminazione" del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del senatore non dovesse essere accompagnata dalla individuazione di ulteriori elementi probatori atti a dimostrare che, all'esito della suddetta recriminazione, il D'ALÌ, piuttosto che preoccuparsi del suo accostamento al [OSCURATO:PERSONA] (qualora fosse stata effettivamente accertata la ricezione del telegramma), avesse posto in essere condotte causalmente efficienti al favoreggiamento del [OSCURATO:PERSONA] o al rafforzamento del sodalizio di appartenenza.

La sentenza impugnata si limitava a indicare il fatto, facendone discendere - al Natale 1998 - una condotta partecipativa, peraltro statica e persino negata dalla stessa pronuncia, laddove, proprio perché si trattava di una mera recriminazione, difettava, all'evidenza, un'azione del D'ALÌ in favore del [OSCURATO:PERSONA], né i giudici di merito avevano descritto condotte o comportamenti successivi all'invio di quel telegramma significativi della specificità del concorso esterno.

Le elezioni del 2001.

Le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata a proposito della ritenuta prosecuzione dei rapporti fra l'imputato e '[OSCURATO:PERSONA]' fino alle elezioni del 2001 sarebbero inficiate, ad avviso della difesa del ricorrente, dalla scorretta applicazione del principio dell'onere della prova.

In particolare, non sarebbe stata indicata alcuna relazione, successiva al 1994, per insistere nella delimitazione temporale dei fatti, ignorando la Corte di appello tanto l'elezione nazionale del 1996, quanto i nuovi ruoli rivestiti dal D'ALÌ dal 1996 al 2001 quale parlamentare d'opposizione; non sarebbero stati indicati fatti specifici, agevolazioni, favori, qualsivoglia iniziativa che avesse suscitato "soddisfazione" da parte del sodalizio mafioso nei confronti dell'imputato.

Sotto altro profilo, la trama argomentativa della decisione si sarebbe imperniata su mere presunzioni a proposito della durata del periodo durante il quale il D'Ali avrebbe goduto dell'appoggio di [OSCURATO:PERSONA].

Manifestamente illogico appariva il rilievo circa il mancato riscontro di elementi di discontinuità nella collaborazione illecita quando avrebbero dovuto evidenziarsi gli elementi di concreta continuità.

Ulteriore congettura apprezzabile in termini di illogicità scaturiva dalla valutazione delle propalazioni del BIRRITTELLA in ordine all'appoggio fornito al MAURICI e alla mediazione con il CROCE, da cui la Corte di merito avrebbe fatto discendere la prova dell'accordo del D'Ali con la cosca.

Optando per una commistione tra le due competizioni, l'una nazionale, l'altra regionale, la sentenza impugnata, con ragionamento tautologico, avrebbe utilizzato la seconda quale elemento probatorio della prima (pag. 45).

Non avrebbe considerato, tuttavia, la sentenza che la stagione del 2001 per il partito di 'Forza Italia' e per il centro-destra in generale fu caratterizzata da notevoli successi, tanto da conseguire, nell'ambito delle elezioni nazionali, la vittoria in tutti e 61 i collegi uninominali previsti per le circoscrizioni siciliane e un ottimo risultato anche nelle elezioni regionali di poco successive.

Quindi, se il risultato di favorire l'elezione di due deputati regionali all'Assemblea regionale siciliana poteva ritenersi significativo, lo stesso scoloriva in un contesto di affermazioni elettorali diffuse su tutto il territorio nazionale, ridimensionando il legame tra questi risultati ed eventuali nomine in posizioni di governo, che seguivano tutt'altra logica.

Era allora agevole rilevare come la prova dell'accordo politico-mafioso, per come raccontato dal BIRRITTELLA, non potesse risiedere nella semplice constatazione della avvenuta elezione del D'ALÌ.

Altri vizi motivazionali era dato rilevare laddove la Corte di merito, sempre in base al narrato del BIRRITTELLA, avrebbe attribuito a '[OSCURATO:PERSONA]' un ruolo cruciale nell'aver convinto il CROCE a prediligere l'elezione nel "listino bloccato" del candidato Presidente della Regione, in luogo di quello della lista in provincia di Trapani, scelta che avrebbe altrimenti comportato la caducazione dell'elezione del MAURICI, asseritamente candidato di riferimento del D'ALÌ.

Illogico era attribuire maggior peso probatorio alle fonti dichiarative, omettendo di tener conto di una banale strategia di partito (Forza Italia) finalizzata a far eleggere due deputati regionali in luogo di uno soltanto, aumentando così il proprio peso politico nelle scelte della Regione.

Illogico era quanto affermato in sentenza circa il fatto che per il "dispetto" di un singolo nei confronti del suo avversario interno non bastassero gli organismi di partito, il buon senso e la capacità di incidere nelle scelte politiche, ma si dovesse necessariamente ricorrere all'intervento della mafia.

Non sarebbe rispettoso dei principi sanciti da Sez.

U "Mannino" il passaggio motivazionale in cui si dava atto degli impegni presi dal D'ALÌ con il PACE, che lo aveva sostenuto nelle elezioni del 2001 e che era risentito per non essere il politico intervenuto in suo favore in una procedura di sequestro di beni.

Non sarebbe stato considerato, tra l'altro, dai giudici del rinvio, che all'epoca dei fatti il BIRRITTELLA e il PACE (arrestati solo nel 2005) si presentavano come noti e facoltosi imprenditori, sicché non si comprendeva perché la Corte siciliana - che pure aveva escluso che il BIRRITTELLA si fosse palesato al PACE come contiguo alla cosca trapanese - avesse ritenuto il loro appoggio frutto di un accordo mafioso.

Le vicende della [OSCURATO:PERSONA] e il trasferimento del Prefetto SODANO.

Proprio nella ricostruzione di tale vicenda, oggetto di devoluzione nella sentenza rescindente, era dato riscontrare un'ulteriore illogicità della motivazione.

Illogicità censurabile laddove la decisione impugnata, nell'attribuire al D'ALÌ il potere di far trasferire un Prefetto (SODANO), non gli avrebbe riconosciuto, al contempo, il potere di indicarne il successore (FINAZZO).

Le dichiarazioni di quest'ultimo a proposito del disinteresse palesato dal D'ALI' circa le commesse da affidare alla "[OSCURATO:PERSONA]" in vista della [OSCURATO:PERSONA] del 2005, reputate rilevanti ai fini ricostruttivi della vicenda nei precedenti gradi di merito, sarebbero state inspiegabilmente ignorate dai giudici del rinvio, così come sarebbe stata respinta, con lapidaria motivazione (ordinanza del 10 giugno 2020), la richiesta di escussione del FINAZZO e del Responsabile dell'Ufficio legale della Protezione civile Ettore FIGLIOLIA sulla regolarità dei lavori relativi alla citata manifestazione sportiva e sulle eventuali pressioni esercitate dall'imputato nelle scelte da effettuarsi e nei lavori da svolgere.

La semplice lettura della sentenza di primo grado, non impugnata in punto di validità e attendibilità delle dichiarazioni rese dal FINAZZO, conduceva a stigmatizzare come "apparente" o assente la motivazione resa al riguardo dalla Corte di appello, in quanto il dichiarante non solo aveva smentito la "messa a disposizione" del D'ALI', ma aveva dimostrato l'assenza di interessi dell'imputato sia nella gestione di importantissimi appalti che nella messa in difficoltà della "[OSCURATO:PERSONA]".

Alla manifesta mancanza di motivazione sul punto si accompagnava la violazione dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. per omessa rinnovazione istruttoria di prove rilevanti per la decisione.

La vicenda COPPOLA (relativa ai lavori da eseguire nel porto di Castellammare del Golfo).

La sentenza impugnata, nonostante avesse riconosciuto l'inesistenza di condotte concrete poste in essere dal D'ALÌ in funzione di rafforzamento del sodalizio mafioso, aveva, al contempo, attribuito alla vicenda in esame valenza confermativa della propensione dell'imputato a mettersi a disposizione di '[OSCURATO:PERSONA]'.

La pronuncia rescindente aveva richiesto al giudice del rinvio di valutare tutti gli episodi susseguitisi nel corso degli anni e contestati all'imputato per avere una cognizione non parcellizzata dei pretesi rapporti con la consorteria mafiosa, ma non lo aveva invitato anche a qualificare come concorso esterno le condotte omissive prive di efficacia causale sulla vita del sodalizio.

La sentenza impugnata avrebbe, quindi, travalicato i confini del perimetro devoluto dalla Corte di cassazione, formulando un diverso giudizio ermeneutico, consistito nell'erronea attribuzione di rilievo penale a condotte che, seppure inesistenti, erano state ritenute dimostrative di un concorso esterno.

La vicenda in questione, inoltre, avrebbe acquisito un valore determinante nella suddetta sentenza, che, con un salto logico, aveva protratto la condotta dell'imputato almeno fino al febbraio del 2006 proprio in ragione della richiesta di aiuto avanzata dal COPPOLA.

La Corte del rinvio, peraltro, non avrebbe tenuto in considerazione una serie di dati obiettivi contrastanti con la sua ricostruzione e, in particolare: che il [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dovuto curare gli interessi del COPPOLA, era stato assolto proprio con riferimento alla vicenda "[OSCURATO:PERSONA]"; che il MANNINA era stato assolto anche con riferimento alle mire per la conquista della medesima azienda; che il FINAZZO aveva escluso interventi del D'ALI' in favore del COPPOLA e delle sue aziende; che lo IOVINO era stato assolto dal reato di favoreggiamento per aver perorato con il D'ALÌ la richiesta del duo COPPOLA-FIORDIMONTE.

Non era, quindi, dato comprendere - se non con la omessa valutazione di prove a discarico ritualmente acquisite e neppure menzionate - come i giudici del rinvio avessero potuto ancorare a tali vicende il concorso esterno dell'imputato nell'associazione mafiosa.

Da ultimo, andava riscontrata un'ennesima illogicità nella motivazione che, dopo aver affermato la "mafiosità" del D'ALÌ in ragione delle richieste avanzate dal COPPOLA, aveva escluso l'esistenza di un danno risarcibile in favore del Comune di Castellammare del Golfo.

4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena e di diniego delle attenuanti generiche.

La sentenza impugnata, sul tema del riconoscimento delle attenuanti generiche, avrebbe omesso di apprezzare gli elementi indicati dalla difesa al riguardo (lontananza nel tempo dei fatti, incensuratezza, buon comportamento processuale e positiva osservanza degli obblighi imposti, con riferimento al lungo periodo trascorso all'obbligo di dimora stabilito dal Tribunale di prevenzione di Trapani, riformato dalla Corte di appello).

Anche in punto di dosimetria della pena, applicata in misura prossima al massimo edittale vigente all'epoca dei fatti (9 anni rispetto alla cornice da 5 a 10), la decisione impugnata non avrebbe spiegato le ragioni per le quali non potesse attribuirsi rilevanza agli (:„ elementi dedotti dalla difesa e, in particolare, alla riconosciuta insussistenza di pericolosità sociale dell'imputato da quindici anni a questa parte.

5. Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

È affidato ad un unico e articolato motivo, con il quale si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 627, 530, 191, 192, 195, 238-bis, 468, comma 4, 495, comma 2, 546, lett. e), cod. proc. pen., artt. 111 Cost. e 6 CEDU,

I. n. 251/2005 e art. 416-bis cod. pen. 5.1.

Il ricorso si sofferma, a lungo, sulla valutazione, operata in sentenza, delle dichiarazioni rese da Antonio BIRRITTELLA.

Si addebita alla Corte del rinvio di aver omesso di apprezzare sia dati probatori di assoluta pregnanza che le modalità operative utilizzate nella gestione del dichiarante.

5.1.1. Si ricorda che, dopo la sentenza assolutoria di primo grado, BIRRITTELLA, in data 23/6/2015, era stato interrogato dal Procuratore generale sugli stessi episodi in relazione ai quali era stato ritenuto inattendibile dal giudicante, previa lettura dei passi della decisione concernenti quei fatti, con un modus procedendi suggestivo, documentato dalla trascrizione integrale delle dichiarazioni.

I giudici del rinvio, adducendo di non aver acquisito o utilizzato quell'interrogatorio del 2015, viceversa acquisito a seguito delle contestazioni difensive, avevano omesso di spiegare in che modo quella lettura non avesse influenzato le modifiche apportate dal BIRRITTELLA al suo narrato, nella versione resa nel 2019 in sede rescissoria,

5.1.2. I dati probatori ignorati attenevano, invece, alle sentenze irrevocabili di assoluzione (emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] IOVINO e Tommaso COPPOLA), mentre ulteriori sentenze assolutorie (emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MANNINA e Bartolo PELLEGRINO) avrebbero costituito dati probatori valutati dalla Corte di merito in violazione degli artt. 238-bis, 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen.

I fatti accertati nelle trascurate sentenze assolutorie si ponevano in inconciliabile contrasto con quelli contestati al D'ALÌ e avrebbero dovuto indurre la suddetta Corte a verificarne la possibile incidenza sulla posizione dell'imputato allo scopo di evitare un futuro ricorso all'istituto della revisione.

5.1.3. Viziata da manifesta illogicità era la motivazione nei tentativi di giustificazione delle incongruenze e contraddizioni colte nella chiamata in correità del BIRRITTELLA.

Prima fra tutte quella afferente alla sua organicità a [OSCURATO:PERSONA], negata in un primo interrogatorio e ammessa davanti ai giudici del rinvio.

La Corte aveva superato tale discrasia osservando che, dopo una condanna irrevocabile per mafia, sarebbe stato illogico per il propalante continuare a negare di essere organico alla stessa, con ciò attribuendo al BIRRITTELLA una cultura giuridica che, in altro passo della motivazione, gli aveva contraddittoriamente negato.Quanto alla sentenza di assoluzione dell'imprenditore MANNINA nella vicenda della "[OSCURATO:PERSONA]", che avrebbe dovuto impedire ai giudici del rinvio di avallare la nuova ricostruzione dei fatti proposta dal BIRRITTELLA, ad avviso dei giudici medesimi, non rispondeva al vero che l'imprenditore era stato assolto perché le dichiarazioni del collaborante, non ritenuto inattendibile in quella sede, non avessero trovato adeguati riscontri individualizzanti, perché dai provvedimenti esaminati emergeva un riscontro negativo continuo a quelle dichiarazioni, mentre nel decreto di revoca della misura di prevenzione nei confronti del D'ALI' le dichiarazioni del BIRRITTELLA erano state definite intrinsecamente inattendibili.

Altra prova assolutamente ignorata in sentenza, idonea a mettere in crisi la versione del collaborante, era costituita dalle dichiarazioni rese da Giovanni FINAZZO, subentrato al Prefetto SODANO nel luglio del 2003.

La testimonianza FINAZZO si poneva in logica contraddizione con l'ipotesi accusatoria, secondo la quale il D'ALÌ si sarebbe adoperato per far trasferire il SODANO allo scopo di favorire le imprese mafiose, quando era, viceversa, risultato dalle intercettazioni ambientali che il FINAZZO era inviso all'amministratore giudiziario della "[OSCURATO:PERSONA]" e ai mafiosi e che si era contraddistinto per iniziative sul territorio a discapito della mafia e a favore della società confiscata, essendo state assegnate ad essa tutte le forniture di calcestruzzo per i lavori al porto della '[OSCURATO:PERSONA]'.

Sempre con riguardo al trasferimento del Prefetto SODANO, la Corte di merito, al fine di riabilitare il BIRRITTELLA, era stata costretta a stravolgere arbitrariamente l'originaria contestazione mossa al D'ALÌ sul fatto che il SODANO sarebbe stato trasferito in fretta e in furia da Trapani ad Agrigento per iniziativa dell'imputato.

Sul punto, dopo essere stato dimostrato e attestato dal primo giudice che detto trasferimento era avvenuto nei tempi ordinari previsti dal Ministero dell'Interno per le turnazioni a livello nazionale, la Corte di appello, in motivazione, aveva usato "a sorpresa", il periodo di 2 anni e 7 mesi di permanenza del Prefetto SODANO a Trapani per avvalorare, invece, il sofferto trasferimento, questa volta, intervenuto in ritardo, a seguito di pressioni alle quali il ministro PISANU avrebbe dovuto cedere.

Si stigmatizza in ricorso che, per rendere affidabile BIRRITTELLA, i giudici del rinvio abbiano, in sostanza, accusato il Prefetto [OSCURATO:PERSONA] e il Ministro PISANU di aver detto il falso sulla vicenda.

Al contrario, la deposizione resa da questi ultimi nel 2019 aveva integrato quella precedente, facendo riferimento a uno stato di salute del SODANO di cui, peraltro, non si comprendeva l'utilizzazione nel corpo della sentenza impugnata.

5.1.3.1. Il difensore del ricorrente segnala, poi, ulteriori incongruenze motivazionali tese a giustificare le contraddizioni rilevate nel narrato del collaborante a proposito: - del giudizio sull'attendibilità del CUFFARO; - della supposta frequentazione, da parte del dichiarante, delle case del D'ALI' in Roma; - di assegni scambiati in banche non più esistenti;- di incontri quotidiani nel 1994 con la famiglia [OSCURATO:PERSONA]; - dell'ubicazione della segreteria politica dell'imputato.

Ulteriore illogicità della motivazione afferirebbe alla parte in cui erano state considerate irrilevanti, ai fini del giudizio di inattendibilità del BIRRITTELLA, le sentenze del Tribunale di Trapani che lo avevano giudicato "proclive al mendacio" nei processi a suo carico.

Ancora, la Corte di merito, nella valutazione delle dichiarazioni del collaborante, avrebbe trascurato di esaminare una serie di riscontri negativi, anche di carattere documentale.

In particolare: a) bandi di gara attestanti oggetti di lavori di appalto diversi da quelli denunciati dal propalante; b) verbale del Senato e passaporti attestanti l'assenza del D'ALÌ dal territorio siciliano e, poi, italiano in un periodo nel quale terze persone nutrivano aspettative circa suoi interventi mai verificatisi; c) smentita dell'interpretazione fornita dal BIRRITELLA di una conversazione intercorsa il 29.9.2001 tra COPPOLA e MORICI nel senso di riferirla a un appalto (quello per i lavori al porto relativi alla regata della "[OSCURATO:PERSONA]") effettuato, tuttavia, solo nel 2005 e il cui progetto risaliva al 2003; d) sentenza del Tribunale di Trapani, che, nell'assolvere Tommaso COPPOLA dal reato di intestazione fittizia, ricostruiva, in contrasto con la versione del BIRRITTELLA, la vicenda del finanziamento relativo al [OSCURATO:PERSONA] ottenuto dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", il cui amministratore unico era Antonello PALUMBO.

Altra contraddizione viene eccepita nell'analisi delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] MILAZZO, del quale, da un lato, veniva esaltata la caratura mafiosa e, dall'altro, veniva svilita la portata probatoria del narrato, laddove aveva escluso qualsiasi intervento della mafia trapanese in funzione del successo elettorale del D'ALÌ nella tornata del 1994.

5.1.4. Sempre con riguardo alle elezioni del 1994, si addebita alla Corte di merito di essere incorsa in vizio di motivazione e di violazione di legge nel ritenere che le dichiarazioni del BIRRITTELLA riscontrassero quelle di SINACORI e CANNELLA.

In primo luogo, la sentenza impugnata, limitatamente all'affidabilità del dichiarante, non avrebbe tenuto conto che le sue propalazioni erano intervenute solo nel 2010.

In secondo luogo, avrebbe omesso di valorizzare che: dette dichiarazioni erano de relato da [OSCURATO:PERSONA] PACE; che il PACE non era fonte diretta, perché BIRRITTELLA, nel 2019, non ricordava più se il predetto avesse o meno partecipato alla riunione tenutasi prima della consultazione elettorale.

Più in generale, la Corte siciliana non aveva spiegato perché le indicazioni fornite dai chiamanti in correità e de relato dovessero essere considerate più attendibili di quelle rese da numerosi testi a discarico (VENTO G., VENTO S., [OSCURATO:PERSONA], BARBANO e FINAZZO), i quali avevano apportato al processo un'ulteriore conferma circa l'estraneità del D'ALA al contesto mafioso in occasione delle elezioni del 1994.

In particolare, non aveva chiarito per quali ragioni avesse svilito la portata probatoria delle dichiarazioni rese da Giuseppe VENTO e da Giuseppe MESSINA, quest'ultimo commercialista del mafioso [OSCURATO:PERSONA], secondo le quali il detto [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto loro di votare per [OSCURATO:PERSONA] GARRAFFA e non per D'ALÌ.

5.1.4.1. Con riferimento alla competizione elettorale del 2001, i giudici del rinvio erano incorsi nella violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen., poiché, al fine di superare le discrasie rilevate dal giudice di primo grado nelle dichiarazioni di BIRRITTELLA, avevano osservato che quanto affermato, al riguardo, dal Tribunale di Trapani in una delle sentenze acquisite costituiva frutto di un errore.

D'altra parte, era agevole rilevare la manifesta illogicità delle dichiarazioni del propalante, il quale aveva detto, da un lato, di aver votato e fatto votare Giuseppe MAURICI, uomo di D'ALÌ, su indicazioni del mafioso PACE, e, dall'altro, di avere votato e fatto votare Bartolo PELLEGRINO, che aveva costituito un nuovo gruppo politico denominato "[OSCURATO:PERSONA]".

Anche riguardo alla vicenda del "listino del Presidente", di cui era stata acclarata l'assenza di rilevanza penale, la Corte di appello, pur di salvaguardare il narrato del BIRRITTELLA, aveva illogicamente affermato che le indicazioni e scelte di partito non escludevano il "concomitante - probabilmente più persuasivo - intervento di Cosa nostra".

Ulteriori censure vengono mosse dal difensore del ricorrente a proposito della mancata considerazione delle vicende legate al pentito Giovanni INGRASCIOTTA e della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal sacerdote TREPPIEDI, della quale vengono messi in luce i supposti punti critici.

In conclusione, il mancato apprezzamento dei riscontri negativi alle dichiarazioni di BIRRITTELLA, le "correzioni" apportate al contenuto di sentenze irrevocabili, le sentenze ignorate, le testimonianze dimenticate, quelle arbitrariamente frazionate e altre ritenute compiacenti, avrebbero falsato irrimediabilmente il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice del rinvio, così da compromettere il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del collaborante.

5.2. La sentenza impugnata, inoltre, sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. per aver arbitrariamente rivalutato vicende e condotte ascritte all'imputato rispetto alle quali i ricorsi erano stati dichiarati inammissibili: si fa riferimento, in particolare, alle vicende della "[OSCURATO:PERSONA]" e del trasferimento del Prefetto SODANO.

5.3. La Corte di merito avrebbe, infine, errato per aver utilizzato le dichiarazioni del TREPPIEDI, risentito nel giudizio di rinvio nonostante la sentenza rescindente avesse dichiarato inammissibile il relativo motivo di ricorso proposto dal Procuratore generale di Palermo.6.

Il ricorso è stato discusso all'udienza pubblica dell'Il ottobre 2022, con trattazione orale; la deliberazione è stata rinviata, ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod. proc. pen., all'udienza del 13 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato.

2. Per un più efficace inquadramento dei temi agitati nel ricorso, si ritiene opportuno premettere brevi cenni sulla enunciazione, da parte della sentenza rescindente, del principio di diritto sui presupposti del reato di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso per poi verificare l'effettivo recepimento del principio stesso da parte del giudice del rinvio.

2.1. A pag. 14 della sentenza n. 12356/18, la Sezione Quinta penale afferma: «I presupposti del reato di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso sono stati tracciati dalla sentenza Mannino (Sez.

U, n. 33748 del 12/7/2005, Rv. 231671) e non smentiti dalla elaborazione successiva di questa Corte (Sez. 1, n. 49067 del 10/7/2015, Impastato, Rv. 265423; Sez. 6, n. 33885 del 18/6/2014, Marcello, Rv. 260178; Sez. 6, n. 8674 del 24/1/2014, Imbalzano, Rv. 258807; Sez. 6, n. 49820 del 5/12/2013, Billizzi e altri, Rv. 258137; Sez. 6, n. 47081 del 24/10/2013, Malaspina, Rv. 258028; Sez. 6, n. 29458 del 26/6/2009, Anzelmo, Rv. 244471; Sez. 2, n. 35051 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241813; Sez. 6, n. 542 del 10/5/2007, dep. 2008, Contrada, Rv. 238242)».

Il concorrente esterno, secondo le Sezioni Unite e le sentenze successive, dunque, è colui che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo delraffectio societatis", «fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima» (Sez.

U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231671).

Con riferimento ad un rilevante segmento della vicenda sub iudice, la sentenza rescindente ricorda, sempre richiamando Sez.

U Mannino, che il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico- mafioso", in forza del quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale (dunque non inserito stabilmente nel relativo tessuto organizzativo e privo delraffectio societatis") si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo.

Per la integrazione del reato è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti; b) all'esito della verifica probatoria "ex post" della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali (Sez.

U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231673).

Già dalla esposta premessa si staglia in modo inequivoco che, sull'argomento centrale dei presupposti del concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, il principio-guida "consegnato" al giudice del rescissorio non avrebbe potuto essere altro che quello enunciato dalla sentenza Mannino, proprio perché tali presupposti, così come "tracciati" dalla citata pronuncia, non sono stati "smentiti dalla elaborazione successiva di questa Corte".

Subito dopo, la sentenza della Sezione Quinta penale, sullo specifico tema dello "scambio politico-mafioso", propone una rassegna della giurisprudenza delle sezioni semplici, successiva a Sez.

U Mannino, che conferma quale tema centrale messo in luce dal [OSCURATO:PERSONA] lo scambio sinallagmatico tra le due promesse (appoggio elettorale e agevolazione del clan), senza che rilevi la mancata esecuzione delle promesse medesime.

In particolare, la pronuncia rescindente cita: Sez. 1, n. 8531 del 9/1/2013, Ferraro, Rv.254926, che, per il vero, richiama arresti antecedenti la Mannino; Sez. 5, n. 44466 del 17/7/2012, Plutino, Rv. 254059, che richiama la sentenza "Dell'Utri" della Sez. 5, n. 15727/12, a sua volta pienamente conforme alla Mannino; Sez. 6, n. 44667 del 12/5/2016, P.G. in proc.

Camarda e altri, Rv. 268680, che pure richiama la Mannino.

Viene, inoltre, dato atto, con espressione non "adesiva", ma "neutra" ("Si è anche sostenuto"), di un'ulteriore pronuncia, emessa da Sez. 2, n. 8028 del 22/1/2014, Crea e altri, Rv. 258776, che è l'unica realmente dissonante da Sez.

U Mannino, in quanto in essa si afferma che la rilevanza causale del contributo del concorrente esterno non va correlata all'evento della conservazione e del rafforzamento del sodalizio (definito inconciliabile col principio di tassatività per la sua evanescenza), ma all'inizio dell'attivarsi del sodalizio per l'accaparramento dei voti necessari all'elezione del politico.

Tale decisione - cui, lo si ripete, la sentenza rescindente non aderisce - è rimasta, tuttavia, isolata nel panorama giurisprudenziale di legittimità, tanto da essere smentita, dalla stessa Sezione che l'aveva emessa, con una pronuncia successiva, fedele alla Mannino (Sez. 2, n. 45402 del 2/7/2018, P.G. in proc.

Lombardo, Rv. 275510).

Con ciò si vuol dire, per concludere sul punto, che neppure la "rassegna" giurisprudenziale più recente, esposta, per ragioni di completezza, nella sentenza di annullamento con rinvio della Sezione Quinta, vale a smentire l'affermazione formulata in premessa circa la necessità di attenersi, con riguardo al caso di specie coinvolgente l'imputato D'ALI, ai principi-guida enunciati da Sez.

U Mannino sia sui presupposti del concorso esterno nel reato associativo mafioso sia sulla integrazione del reato nella sua specifica declinazione come "scambio elettorale politico-mafioso".

2.2. La sentenza impugnata ha interpretato in modo parzialmente inesatto il principio di diritto sancito dalla pronuncia rescindente.

La Corte di appello di Palermo, in una serie di passaggi motivazionali (v., in particolare, alle pagg. 3-5, 12-13 e 110), mostra, invero, di oscillare tra il principio espresso da Sez.

U Mannino e quello fissato dalla "giurisprudenza successiva" riportata nella sentenza rescindente, enucleando, in particolare, il criterio-guida elaborato dalla sentenza "Crea" (secondo il quale l'accordo politico-mafioso sarebbe "rilevante ex se" per l'integrazione del reato), che, come detto, è rimasta completamente isolata nel panorama ermeneutico di legittimità.

In seguito, a pag. 112, il giudice del rinvio, dato atto della difficile conciliabilità degli orientamenti illustrati e della necessità di "sciogliere il nodo giuridico", perviene ad operare una netta distinzione tra i casi in cui il contributo del concorrente esterno sia costituito da una condotta singola oppure occasionale e i casi in cui, viceversa, il suo contributo sia "duraturo".

Con riferimento ai primi casi, sostiene debba applicarsi il principio enunciato da Sez.

U "Mannino"; negli altri casi, fra i quali quello concernente il D'ALI, afferma doversi applicare la giurisprudenza successiva, atteso il carattere duraturo del contributo del concorrente esterno, la cui condotta "lambirebbe" quella del partecipe e determinerebbe la configurazione del reato de quo come "permanente" (con consumazione che, quindi, si protrarrebbe fino alla cessazione della condotta di "messa a disposizione" della cosca).

Applicando quest'ultimo principio alla vicenda in esame, conclude che, siccome non risultava essersi verificata alcuna desistenza o rescissione del legame con la cosca da parte dell'imputato, il reato da lui commesso sarebbe durato fino alla fine della legislatura del 2006, il che avrebbe consentito di escludere la intervenuta maturazione del termine prescrizionale.

2.3. Il giudice del rinvio, nella enunciazione dei principi sul piano dell'astrattezza, è incorso in un duplice errore di diritto, suscettibile, tuttavia, di essere corretto ai sensi dell'art.619 cod. proc. pen.

Tale disposizione processuale, come noto, trova la sua "ratio" nell'esigenza di scongiurare l'annullamento della decisione impugnata tutte le volte in cui la Corte di Cassazione, rimanendo nell'ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto, quale ritenuto dal giudice del merito, possa ovviare ad errori di diritto, insufficienze motivazionali o cadute di attenzione da parte del giudice a quo, lasciando inalterato l'essenziale del contesto decisorio assunto con la sentenza esaminata (Sez.

U, n. 9973 del 24/6/1998, Kremi, Rv. 211072; Sez. 1, n. 9707 del 10/8/1995, Caprioli, Rv. 202302; Sez. 4, n. 1761 del 17/12/1992, dep. 1993, Serranò ed altro, Rv. 193063).Orbene, il primo errore commesso dalla Corte di merito è stato quello di individuare una netta contrapposizione tra Sez.

U Mannino e la "giurisprudenza successiva" richiamata dalla sentenza rescindente.

Si è già sottolineato che, nell'affermare come i principi "tracciati" dalla sentenza Mannino non fossero stati "smentiti dalla elaborazione successiva di questa Corte", la Sezione Quinta abbia inteso, inequivocabilmente, escludere qualsiasi revirement successivo in tema di presupposti del concorso esterno nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per la peculiare tipologia di concorso esterno costituita dallo "scambio politico-mafioso", laddove si è visto che, con l'unica eccezione della sentenza "Crea", peraltro rimasta isolata e, dunque, ininfluente ai fini del giudizio di rinvio, la giurisprudenza successiva si è, nella sostanza, collocata nel solco tracciato dalla sentenza Mannino.

Del tutto arbitraria, quindi, e veniamo al secondo errore di diritto, deve considerarsi la distinzione infine operata dalla Corte di appello di Palermo tra i casi di concorso esterno sostanziato da contributi occasionali, soggetti ai principi della Mannino, e i casi di concorso esterno "duraturo", soggetti ai principi della "giurisprudenza successiva".

Essendo fallace la prima distinzione, non può che essere fallace anche la seconda, che dalla prima necessariamente deriva e che addirittura travisa il contenuto della decisione del Massimo consesso nomofilattico n. 33748/2005, modellata proprio sul ruolo del politico protagonista dello scambio sinallagmatico con la mafia, nella specie senz'altro "duraturo".

In realtà, Sez.

U Mannino non costituisce altro che l'espressione più recente di un itinerario ermeneutico delle Sezioni Unite risalente agli anni '90 (Sez.

U, n. 16 del 5/10/1994, Demitry, Rv. 199386, seguita da Sez.

U, n. 22327 del 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181), che ha conferito alla materia del concorso esterno in associazione mafiosa un assetto ormai consolidato e non contraddetto, se non in casi isolati, come accennato, da alternativi filoni interpretativi.

Nell'ambito di tale consolidato insegnamento si è, tra l'altro, affermato che il contributo volontario del concorrente esterno può assumere "carattere indifferentemente occasionale o continuativo" (Sez.

U, n. 22327/2003, cit.), il che rende ingiustificata, sul piano dogmatico, la distinzione operata dalla Corte di merito nel concludere sul punto.

2.4. Gli errori di diritto stigmatizzati possono essere corretti, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., poiché sono rimasti sul piano della enunciazione astratta.

Ed invero, dalla lettura complessiva della motivazione, si evince come, nella valutazione delle prove ai fini del giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato in contestazione, la Corte territoriale, di fatto, abbia correttamente applicato i principi di Sez.

U Mannino, solo alla g. stregua dei quali ha apprezzato la sussistenza dei presupposti del reato, anche nella sua declinazione dello "scambio politico-mafioso" e abbia esattamente posto in luce il carattere "duraturo" della condotta dell'imputato.

A tal proposito, va ricordato che la fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo mafioso si atteggia come reato permanente (o, almeno, tendenzialmente permanente: Sez. 5, n. 15727 del 9/3/2012, Dell'Utri ed altri, Rv. 252329), al pari di quella di partecipazione alla medesima associazione da parte del soggetto organicamente inserito nel sodalizio, fermo restando che il concorrente può far cessare la permanenza desistendo dal continuare a prestare il proprio apporto alla vita dell'associazione (Sez. 5, n. 35100 del 5/6/2013, Matacena, Rv. 255769).

Nel concorso esterno - è stato precisato - ciascun singolo episodio di aiuto alla associazione non può essere apprezzato come un elemento isolato, slegato dagli altri e, al più, finalisticamente collegabile con gli altri (e con le esigenze della societas scelerum).

Se così fosse, da un lato, il più delle volte, neanche si coglierebbe la "valenza sociale" del contributo dell'extraneus (la cui condotta potrebbe erroneamente essere sovrapposta, in taluni casi, a quella prevista dagli artt. 378 e 379 cod. pen.), dall'altro, al massimo, dovrebbe essere invocato l'istituto della continuazione (e sempre che le singole azioni poste in essere dal concorrente esterno integrino - di per sé - estremi di reato), con la paradossale conseguenza dell'applicazione di un più mite trattamento sanzionatorio.

Viceversa, concorrendo l'agente in un reato permanente, il (suo) concorso avrà, di regola, esso stesso, carattere permanente (Sez. 5, n. 15727/2012, Dell'Utri, cit.), ricordando che il concorrente esterno ben potrà desistere, a un certo punto, dall'offrire il suo apporto, con ciò determinando la fine della permanenza (per quel che attiene alla sua posizione).

La questione, allora - così come per il distacco dell'associato "a pieno titolo" - si risolve in un mero problema di prova; prova della fuoriuscita dell'associato o, al contrario, prova della sussistenza durevole del vincolo associativo (con riguardo a quell'associato); prova della cessazione della disponibilità del concorrente esterno a fornire il suo contributo per il mantenimento in vita/rafforzamento della associazione criminosa, o, al contrario, prova della permanenza di tale disponibilità, che potrà concretizzarsi in singoli, futuri interventi ausiliari (così, sul punto, Sez. Sez. 5, n. 35100/2013, cit.).

3. In coerenza con le linee ermeneutiche richiamate, la Corte di appello di Palermo, con riferimento alla fattispecie del patto sinallagmatico politico-mafioso intervenuto fra D'ALI e Cosa nostra, ha connotato la "permanenza" della disponibilità dell'imputato verso l'organizzazione che lo aveva sostenuto elettoralmente in una prospettiva di "durata", coincidente con quella del mandato elettorale (nella specie, dei due mandati del 1994 e del 2001), disponibilità che ha correttamente ritenuto essersi alimentata e perpetuata, in costanza dell'accordo, ad ogni intervento dell'extraneus provocato dalla contingente richiesta del sodalizio criminale sino al gennaio del 2006.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio è pervenuto a tale approdo pienamente ottemperando ai criteri- guida formulati, peraltro in termini piuttosto stringenti, dalla sentenza rescindente, disponendo, come devolutogli, un'ampia e ricca rinnovazione istruttoria tramite escussione di testi e acquisizioni documentali, e, all'esito, costruendo un iter argomentativo capace di superare le "cadute logiche" stigmatizzate nella decisione di annullamento (cesura netta tra i periodi antecedente e susseguente la data spartiacque del 10 gennaio 1994; mancata considerazione, nella valutazione delle vicende successive a quella data, di quanto accertato nel periodo precedente, con particolare riguardo alla intestazione fittizia di un terreno in favore di figure apicali di Cosa nostra; illogica e immotivata "svalutazione" del sostegno elettorale di Cosa nostra all'imputato, non solo nel 1994, ma anche nel 2001), nonché di rinnovare, non secondo un approccio erroneamente atomistico, censurato da questa Corte, ma globale, nel rispetto dei canoni fissati dall'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., la valutazione di una serie di episodi, occorsi tra le due competizioni elettorali (telegramma del figlio di [OSCURATO:PERSONA] inviato tra il Natale e il Capodanno 1998; la questione della società "[OSCURATO:PERSONA]" e del prefetto SODANO; l'iter burocratico del trasferimento di quest'ultimo, inviso ai mafiosi), indicati dalla pronuncia rescindente come "eloquenti di una vicinanza alla cosca".

Il dipanarsi del tessuto motivazionale secondo un ordito mai manifestamente illogico ha condotto la Corte territoriale a ritenere correttamente raggiunta la prova di un contributo fornito ab extemo dall'imputato alle sorti di Cosa nostra sino all'inizio del 2006, data successiva a quella di entrata in vigore della nuova legge sulla prescrizione (I. 5 dicembre 2005, n. 251, entrata in vigore 1'8 dicembre successivo).

Proprio con riferimento all'ultimo mandato elettorale, che qui maggiormente rileva allo specifico fine della verifica circa l'eventuale maturazione del termine prescrizionale, alle pagg. 125-126 della sentenza impugnata si legge (si riporta il testo integrale): "...poiché il D'Ad ha concluso nel 2001 (dopo una invero già ventennale disponibilità verso il sodalizio mafioso) un patto (l'ennesimo) politico/mafioso con [OSCURATO:PERSONA] in forza del quale il sodalizio gli ha garantito l'appoggio elettorale che ha consentito all'imputato di essere nuovamente eletto al Senato (elezione che poi ha costituito da viatico per l'acquisizione dell'incarico di Sottosegretario al Ministero dell'Interno); poiché il D'ALÌ ha certamente assunto degli impegni seri e concreti a favore dell'associazione mafiosa: e ciò lo si può desumere sia dalla sua già stabile, affidabile, comprovata e ventennale disponibilità a spendersi in favore di [OSCURATO:PERSONA] (disponibilità ed affidabilità negli anni, del D'ALÌ, invero già positivamente sperimentata ed apprezzata dal sodalizio) sia dal fatto che il patto era stato concluso tra un soggetto già candidatosi al Senato della Repubblica con l'appoggio di [OSCURATO:PERSONA] (e pure tale dato è indicativo del fatto che l'imputato avesse già offerto la propria disponibilità in passato al sodalizio e che quest'ultimo ne era rimasto soddisfatto, per cui non vi è ragione di ritenere che analoga seria disponibilità non sarebbe stata garantita pure dal 2001 al 2006) ed il capomafia di Trapani (cioè con un mafioso di assoluto spessore e capace di gestire un rilevante bacino di voti) sia dal fatto che il D'ALI si è in concreto speso per il sodalizio anche dal 2001 in poi, cercando di vanificare gli sforzi delle istituzioni di aiutare la [OSCURATO:PERSONA] (a tutto vantaggio di [OSCURATO:PERSONA]), minacciando e rimproverando il prefetto SODANO affinché smettesse di aiutare la [OSCURATO:PERSONA], adoperandosi per il trasferimento del SODANO (il cui operato in favore della [OSCURATO:PERSONA] era inviso a [OSCURATO:PERSONA] e foriero di danni economici per il sodalizio), promettendo interventi in favore del PACE affinché riottenesse la disponibilità di beni sequestratigli nell'ambito di misure di prevenzione, manifestando disponibilità ad intervenire in favore delle imprese del COPPOLA - ancora gli inizi del 2006 - nonostante costui fosse in carcere per mafia (mentre solo in un secondo momento tale disponibilità è stata prudenzialmente - non negata o revocata ma semplicemente - rinviata a quando le "acque" si fossero "calmate", cioè a quando l'attenzione - dell'opinione pubblica e delle autorità amministrative e giudiziarie - sul COPPOLA si fosse attenuata); poiché non risulta che il D'ALÌ abbia mai reciso i propri rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e abbia mai revocato la propria disponibilità ad agire in favore del sodalizio o di soggetti con esso collusi (il fatto che non sia stata evitata la confisca di beni del PACE può essere dipeso dall'impermeabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] mentre non è certamente da ricondurre ad una decisione del D'Ad di non favorire più il sodalizio mafioso e di tranciare ogni rapporto con lui stesso o ogni disponibilità verso il medesimo; il fatto che il D'ALÌ, dopo una prima manifestazione di disponibilità verso il COPPOLA agli inizi del 2006, abbia scelto una posizione più 'prudente" può essere il frutto di una valutazione di opportunità mentre non è certamente da ricondurre ad una decisione del D'ALÌ di non favorire più il sodalizio mafioso ed i soggetti collusi con esso, tanto più che la posizione finale dell'imputato era stata quella di promettere un aiuto verso lo stesso COPPOLA non nel breve periodo bensì "dopo che le acque si fossero calmate"); poiché il mandato elettorale ottenuto con l'aiuto di [OSCURATO:PERSONA] si è protratto fino al 2006; deve ritenersi che il reato in oggetto è stato commesso dal D'ALÌ fino all'anno 2006 e, quindi, la permanenza è cessata dopo l'entrata in vigore della

I. n. 251/2005, con conseguente applicazione di tale disciplina...".

L'immunità da vizi logici del riportato percorso argomentativo consente di giustificare la conclusione cui sono pervenuti i Giudici del rinvio anche sotto il profilo dell'accertamento della non ancora avvenuta consumazione del termine prescrizionale del reato in contestazione.

Tenuto conto delle modifiche apportate dalla citata

I. n. 251/2005 in termini di maggiore severità del trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (da un minimo di 5 a un massimo di 10 anni di reclusione), di raddoppio del termine prescrizionale per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. (tra i quali quello associativo mafioso), di esclusione di ogni limite all'effetto interruttivo della prescrizione in relazione a una serie di reati, compreso quello associativo mafioso, la Corte di merito ha esattamente proceduto al calcolo del termine in questione, osservando che: essendo cessato il reato nel 2006, esso non era prescritto quando, in data 11 maggio 2012, era stato disposto il rito abbreviato (fatto interruttivo della prescrizione), momento dal quale era iniziato a decorrere un ulteriore termine prescrizionale ventennale, che, pertanto, non poteva ritenersi spirato al momento della decisione impugnata (21 luglio 2021).

4. I motivi di ricorso non scalfiscono l'impianto strutturale della sentenza della Corte di appello di Palermo.

Non possono, in primo luogo, ritenersi fondate le censure, articolate in entrambi gli atti difensivi, con cui si deduce la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen.

Occorre rammentare che il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuito dall'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 21166 del 23/6/2020, F., Rv. 279741; Sez. 1, n. 12690 del 3/12/2019, dep. 2020, Belcastro, Rv. 278703).

Va, dunque, giudicato inammissibile, perché aspecifico, il motivo, sviluppato nel ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]', con il quale si è denunciata la "lapidaria" e "illogica" motivazione dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 10 giugno 2020, reiettiva della richiesta di escussione di Giovanni FINAZZO ed Ettore FIGLIOLIA, avanzata con memoria difensiva depositata il 20 gennaio 2020.

Ed invero, manca in ricorso l'esplicazione del carattere di indispensabilità delle prove dichiarative richieste, non confrontandosi il ricorrente, a tale riguardo, con il complesso dell'ampia e del tutto congrua motivazione della sentenza impugnata, nella quale la Corte di appello ha proceduto ad una logica e completa valutazione dell'imponente e concludente compendio probatorio sul quale si è basato il giudizio di colpevolezza.

In altre parole, la censura difensiva non attinge in nessun modo il requisito di indispensabilità dell'invocata rinnovazione istruttoria e la sua idoneità a scardinare l'articolato ragionamento probatorio esplicitato nel provvedimento oggetto di critica.

Infondata è la censura, sviluppata nell'altro atto difensivo (ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]), con cui si denuncia la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., per avere il Giudice del rinvio arbitrariamente valutato vicende e condotte ascritte all'imputato, rispetto alle quali il ricorso del Pubblico ministero era stato dichiarato inammissibile (vicende della [OSCURATO:PERSONA] e del trasferimento del Prefetto SODANO; nuova audizione del teste TREPPIEDI).

Ed invero, deve osservarsi che, in conseguenza del rilevato vizio di motivazione, in sede di annullamento, sia sul rigetto delle richieste di rinnovazione istruttoria avanzate al riguardo dalla Pubblica accusa, sia sulla mancata lettura d'insieme delle richiamate vicende e in considerazione della necessaria ri-valutazione dell'attendibilità del collaboratore di giustizia BIRRITTELLA, rispetto al cui narrato TREPPIEDI fungeva da elemento di riscontro, la valutazione di cui si discute non può affatto reputarsi "arbitraria", ma, viceversa, rientrante appieno nel perimetro cognitivo-accertativo devoluto al Giudice del rinvio, come emerge, del resto, con chiarezza, da plurimi passaggi motivazionali della sentenza rescindente (v. pagg. 10-11-18-19).

Le altre censure sviluppate dai due difensori - salvo quanto si dirà infra sul narrato di BIRRITTELLA - non sono consentite in sede di legittimità, perché sono egualmente protese ad una rivisitazione, in senso favorevole all'imputato, di episodi e situazioni che la sentenza impugnata, rispondendo ad analoghi motivi di appello, ha valutato, con argomentare privo di vizi logici e giuridici, come sintomatici di quella che la stessa pronuncia rescindente aveva testualmente definito come una "eloquente vicinanza" del D'ALÌ a Cosa nostra (elezioni del 1994 e del 2001; telegramma [OSCURATO:PERSONA] del Natale 1998; vicenda del "listino del Presidente"; vicende della [OSCURATO:PERSONA] e del trasferimento del Prefetto SODANO; vicenda COPPOLA).

"Vicinanza" che la Corte di merito ricostruisce, del resto, in modo del tutto convincente, alla stregua di un vero e proprio filo conduttore della motivazione, come permanente, concreta e fattiva, in linea di perfetta coerenza con quella, altrettanto effettiva, sviluppatasi nei decenni precedenti al 1994, peraltro non contestata, in alcun modo, dalle difese.

Appare, a questo punto, quasi ultroneo ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 34149 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], E., Rv. 276566), tanto più alla luce delle accertate condotte di concorso esterno poste in essere dal D'ALI' in favore di Cosa nostra e di suoi esponenti apicali del calibro di Totò RIINA e di Matteo [OSCURATO:PERSONA].

Condotte, queste ultime, che, del tutto logicamente, la Corte territoriale, seguendo le precise indicazioni provenienti dalla sentenza rescindente, ha ritenuto illuminanti per ricostruire, con una valutazione complessiva dell'intero compendio probatorio, la natura e la portata anche di quelle successive.

Quanto meno infondati sono, poi, i rilievi mossi dalle difese (soprattutto nel ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto la struttura portante) sulla valutazione dell'attendibilità del collaboratore di giustizia Antonino BIRRITTELLA.

La Corte di appello si è diffusa a lungo, per ben 24 pagine (pagg. 74-98), sulle dichiarazioni del BIRRITTELLA, descrivendone, anzitutto, a dimostrazione della sua credibilità (nella conoscenza di vicende di mafia), la vicinanza a [OSCURATO:PERSONA] PACE, capo della famiglia mafiosa di Trapani, e sottolineando come egli, a conferma della sua attendibilità, avesse beneficiato dell'attenuante della "dissociazione attuosa" ex art. 8 d.l. n. 152/91.(.1/( Di poi, la Corte di merito si è via via soffermata su talune pretese discrasie del narrato del propalante, fornendo, sempre, rispetto ad esse, una chiave di lettura plausibile e non manifestamente illogica, ha spiegato, a lungo e senza vizi argomentativi, le ragioni che l'anno indotta, in sintonia con i giudici di appello emittenti la sentenza annullata, a condividere il giudizio di attendibilità del BIRRITTELLA, viceversa negato dal primo Giudice, ha illustrato i plurimi elementi di riscontro delle sue dichiarazioni emersi nel processo ed ha concluso, coerentemente, affermando la maggiore pregnanza probatoria di tali elementi di riscontro in confronto alle lamentate criticità delle dichiarazioni, per il vero, correttamente ritenute spesso afferenti ad aspetti del tutto secondari nonché spiegabili e spiegate.

Ha, tra l'altro, evidenziato, a fronte di obiezioni difensive circa sentenze irrevocabili di assoluzione di personaggi accusati da BIRRITTELLA, come tali assoluzioni non fossero scaturite da un giudizio di attendibilità del propalante, ma da assenza di riscontri, viceversa presenti nel processo che ci occupa.

Per il resto, le critiche alla sentenza sulla valutazione dell'attendibilità di BIRRITTELLA scontano un approccio atomistico, reiterativo di censure già dedotte in appello e adeguatamente confutate, rifuggendo da una lettura complessiva del materiale probatorio, viceversa governato dalla Corte di merito in piena coerenza con il disposto dell'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. 5.

Da ultimo, deve ritenersi infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio (ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]0').

La individuazione di una pena superiore al medio edittale e il diniego delle attenuanti generiche sono state convenientemente giustificate dalla Corte del rinvio in considerazione dell'estrema gravità della condotta dell'imputato, "il quale ha, per decenni, messo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] le sue energie personali (cfr. vicenda relativa al fondo Zangara), le sue attività imprenditoriali (leggasi [OSCURATO:PERSONA]), le proprie elevate funzioni pubbliche (quale Senatore della Repubblica e Sottosegretario al Ministero degli Interni), il proprio potere e le proprie fortune politiche (peraltro in parte costruite proprio grazie ad uno scellerato patto con la mafia), giungendo anche a determinare il trasferimento di un Prefetto - dopo averlo minacciato - per compiacere i piani di egemonia economica del capomafia di Trapani, il tutto con rapporti di stretto collegamento con i principali e più pericolosi esponenti della Cosa nostra palermitana e trapanese...".

6. Per le superiori considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

L'imputato va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], che vanno liquidate, per ciascuna di esse, in complessivi euro 6.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione della somma liquidata alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è dichiarato antistatario.

L'imputato va, infine, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'Ali ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], nonché delle parti civili ASS.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (quale sostituta processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (quale sostituta processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (quale sostituta processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso e depositando conclusioni e note spese per tutte le suddette parti civili; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso, per l'imputato, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; cy, [OSCURATO:PERSONA] 1. Schema riepilogativo dello svolgimento del processo: l'accusa. [OSCURATO:PERSONA]ALÌ viene giudicato per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso (Cosa nostra di Trapani). L'accusa, come delineata in rubrica ai sensi degli artt. 110, 416-bis, quarto comma, cod. pen., consiste nell'avere contribuito al sostegno di [OSCURATO:PERSONA] mettendo a disposizione le proprie risorse economiche e, successivamente, il proprio ruolo istituzionale di Senatore della Repubblica e di Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'interno, avendo ottenuto sostegno elettorale dai primi anni '90 ed avendo intrattenuto, a fronte del richiesto appoggio, rapporti diretti o mediati con esponenti di spicco dell'associazione, tra i quali Matteo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] PACE, Antonino BIRRITTELLA e Tommaso COPPOLA. Il Pubblico ministero ha, più specificamente, focalizzato la contestazione su alcune condotte o tipologie di condotte. D'ALÌ, in particolare, è accusato: a) di aver ceduto un terreno di sua proprietà a [OSCURATO:PERSONA] GERACI (prestanome di [OSCURATO:PERSONA] RIINA, su espresso mandato di Matteo [OSCURATO:PERSONA]), restituendo il prezzo ricevuto attraverso la materiale dazione di somme in contanti a componenti dell'associazione criminale, con ciò contribuendo sia all'intestazione fittizia del terreno a soggetti mafiosi, sia al riciclaggio delle somme versate quale pagamento del prezzo; b) di essere intervenuto ripetutamente presso organi istituzionali ed uffici pubblici per ostacolare o inibire le iniziative a sostegno di imprese sequestrate o confiscate alla mafia, tra cui la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., con ciò contribuendo all'espansione economica e al controllo del mercato del calcestruzzo da parte di imprese riferibili ad esponenti mafiosi; c) di essere intervenuto, su sollecitazione di esponenti mafiosi, nel procedimento amministrativo relativo ad appalti, lavori pubblici e finanziamenti, con ciò contribuendo a rafforzare il controllo delle attività economiche da parte di Cosa nostra che su tale sostegno faceva affidamento nell'operare le proprie scelte criminal-imprenditoriali. A titolo esemplificativo, nel capo di imputazione sono citate la formazione della commissione di gara per l'aggiudicazione dell'appalto per la costruzione della funivia di Erice, la valutazione di congruità del canone di locazione della caserma dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], l'erogazione dei finanziamenti relativi al patto territoriale Trapani nord e le forniture per la messa in sicurezza del porto di Castellammare del Golfo. 2. Le sentenze. 2.1. Con sentenza resa in data 30 settembre 2013, il G.U.P. del Tribunale di Palermo, in esito a rito abbreviato, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per estinzione del reato dovuta a prescrizione, in relazione alle condotte antecedenti e immediatamente successive al 10 gennaio 1994, assolvendolo ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste quanto al segmento di condotta successivo.2.2. La Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado (sentenza del 23 settembre 2016). 2.3. La Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 12356 del 22 gennaio 2018, annullava con rinvio la decisione impugnata dal Procuratore generale territoriale. La pronuncia di legittimità, dichiarati inammissibili i motivi di ricorso circa la mancata rinnovazione istruttoria inerente alla vicenda del Consorzio [OSCURATO:PERSONA] e alla nuova audizione del teste Antonino TREPPIEDI, ravvisava illogicità manifeste e carenze di motivazione sul rigetto di richieste di rinnovazione istruttoria avanzate dal P.M. con riferimento: a) al teste INGRASCIOTTA e ai testi di P.G. sulle attività a riscontro; b) alla vicenda della società confiscata a [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Antonino BIRRITTELLA, dal Prefetto di [OSCURATO:PERSONA] SODANO, dagli amministratori giudiziari della società suddetta Luigi MISERENDINO e Carmelo CASTELLI, dal geometra [OSCURATO:PERSONA], funzionario dell'Agenzia del Demanio di Trapani che si occupava delle aziende sequestrate; c) alla vicenda della ditta LORIA-SPEDALIERI (titolare di fatto Tommaso BILLECI) e alle ragioni per le quali avesse cessato i rapporti commerciali con la "[OSCURATO:PERSONA]" preferendole la "[OSCURATO:PERSONA]", sospetta di collusioni con la mafia. La sentenza rescindente rilevava, inoltre, vizi motivazionali che imponevano l'annullamento con rinvio: al) per non aver tenuto la Corte di merito in alcuna considerazione, nella valutazione delle vicende successive al 10 gennaio 1994, ciò che si era accertato per il periodo precedente (in particolare, l'intestazione fittizia di un terreno trasferito molto tempo prima a un esponente mafioso di primo piano, peraltro, a sua volta, prestanome di [OSCURATO:PERSONA] e RIINA), operando una netta illogica cesura tra i due periodi; bl) per avere immotivatamente svalutato il sostegno elettorale di [OSCURATO:PERSONA] all'imputato, non prendendo una netta posizione sulla rilevanza del supporto fornito dalla mafia trapanese nelle due consultazioni elettorali del 1994 e del 2001: riguardo a quest'ultima, in particolare, la Corte di appello non aveva spiegato se e in che termini il rinnovato appoggio del 2001 fosse stato ritenuto dimostrato e le ragioni per cui esso non avesse avuto un significato contra reum sia quale concretizzazione di un accordo politico mafioso a matrice utilitaristica rilevante ex se, sia in termini di dimostrazione della persistente vicinanza dell'imputato alla cosca e dell'utilità di quest'ultima ad appoggiarlo nuovamente; cl) per avere valutato in modo erroneamente parcellizzato, privandoli di una lettura d'insieme potenzialmente rilevante ex art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., "diversi episodi eloquenti di vicinanza alla cosca": - l'invio al D'ALÌ dal carcere di un telegramma da parte del detenuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA], boss della famiglia di Trapani) tra Natale e Capodanno 1998, "dimostrativo di una notevole vicinanza tra i due e di una recriminazione del soggetto incarcerato ("Tu sei là che ti diverti...ed io qua rinchiuso"), cui la sentenza non ha fornito una spiegazione logica..." (pag. 17); - le questioni inerenti alla società "[OSCURATO:PERSONA]" e al Prefetto SODANO, rispetto alle quali la decisione di merito presentava "due crepe insuperabili": la prima, concernente il rimprovero del D'ALÌ al Prefetto SODANO, inviso ai mafiosi e accusatore di D'ALÌ, di favorire la società confiscata a [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello aveva attribuito illogicamente alla possibilità che l'imputato avesse a cuore la libera concorrenza; la seconda, concernente la "neutralizzazione di plurimi dati, offerti dalla pubblica accusa circa i rapporti D'ALÌ-[OSCURATO:PERSONA]-SODANO-[OSCURATO:PERSONA] e provenienti da fonti probatorie diverse" (v. in dettaglio pag. 18): ad avviso della decisione di legittimità, la combinazione delle descritte acquisizioni probatorie appariva in astratto dotata di un'oggettiva valenza contra reum, evidenziando un atteggiamento non solo di per sé incompatibile con l'osservanza dei doveri istituzionali di un Senatore e Sottosegretario, ma altresì sintonico con la vicinanza e il "debito" che gravava sull'imputato nei confronti della consorteria che l'aveva sostenuto; - un deficit logico ulteriore la motivazione presentava nella valutazione delle indagini relative all'iter burocratico del trasferimento del Prefetto SODANO da Trapani ad Agrigento, con particolare riferimento: alla svalutazione della informazione fornita da [OSCURATO:PERSONA] CUFFARO a SODANO e rievocata da quest'ultimo circa la riconducibilità del trasferimento al D'ALÌ; alla mancanza di valutazione critica delle dichiarazioni dell'allora Ministro PISANU e del contrasto con quelle rese dal suo Capo di Gabinetto [OSCURATO:PERSONA]. Gli aspetti censurati imponevano l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2.4. In esito al giudizio di rinvio, la Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 21 luglio 2021, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannava, con la riduzione del rito abbreviato, alla pena di sei anni di reclusione, alle pene accessorie di legge e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, ad eccezione del Comune di Castellammare del Golfo e dell'associazione antiracket di Marsala "[OSCURATO:PERSONA]' VIVE - ONLUS". 2.4.1. La Corte di merito dava atto dell'attività istruttoria svolta nel giudizio di rinvio, siccome determinata dalle indicazioni della sentenza rescindente: audizione del [OSCURATO:PERSONA], approfondimento della vicenda relativa alla [OSCURATO:PERSONA], con escussione degli amministratori giudiziari e di altri soggetti informati; audizione dei protagonisti della vicenda SODANO (il Ministro PISANU, il dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CUFFARO e la vedova del SODANO, nelle more deceduto); escussione di fonti dichiarative ritenute inattendibili in primo grado (il collaboratore Antonino BIRRITTELLA, la prima moglie dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] AULA, il sacerdote Antonino TREPPIEDI e l'altro collaboratore [OSCURATO:PERSONA] CAMPANELLA); audizione del Ten. Col. ARCIDIACONO, degli ufficiali di P.G. Antonio MEROLA e Giovanni BASILE e dei testi indicati dalla difesa a prova contraria.2.4.2. I Giudici del rinvio, richiamati i criteri fissati dalla pronuncia rescindente e riesaminate le vicende emerse dalle indagini alla luce di essi e della giurisprudenza di legittimità in materia di concorso esterno nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., spiegate le ragioni - anche in risposta alle obiezioni difensive - a supporto della ritenuta attendibilità delle fonti dichiarative considerate non attendibili in primo grado, pervenivano alla conclusione per cui l'imputato, a partire dagli anni '80 del secolo scorso, aveva mostrato una stabile disponibilità ad operare in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero, dopo la vicenda del fondo Zangara, iniziata negli anni '80 e definita nel 1994, e dopo l'ausilio garantito a [OSCURATO:PERSONA] come banchiere, il D'ALÌ, senza soluzione di continuità, aveva stretto patti politico/mafiosi sia nel 1994 che nel 2001, ricambiando l'appoggio elettorale ottenuto con una persistente disponibilità nei confronti del sodalizio, mai venuta meno fino alla fine dell'ultimo mandato che assume rilievo (2006). In forza del patto illecito, [OSCURATO:PERSONA] PACE, capo di Cosa nostra trapanese, dopo aver sostenuto elettoralmente il D'ALÌ, gli aveva chiesto, in cambio, di intervenire per arrestare la condotta del Prefetto SODANO che stava mettendo a repentaglio i progetti egemonici del PACE stesso nel controllo delle forniture di calcestruzzo. Tale intervento si era articolato in varie condotte dell'imputato, il quale, in particolare: aveva rimproverato il SODANO di favorire la "[OSCURATO:PERSONA]", sostenendo che così alterava il libero mercato; aveva di fatto minacciato il SODANO, facendogli presente che dipendeva da lui il trasferimento del Prefetto di Trapani; si era infuriato con il SODANO per non essere stato invitato ad una riunione, alla quale non aveva titolo a partecipare, sulla gestione dei beni confiscati; aveva, infine, determinato, nel 2003, il trasferimento del Prefetto ad Agrigento. Il collegamento tra il D'ALÌ e Cosa nostra era, peraltro, durato anche dopo le elezioni del 2001, come dimostrato sia dalla vicenda "[OSCURATO:PERSONA]", sia dalla richiesta di un intervento avanzata dal PACE nel 2005 all'imputato per evitare la confisca dei propri beni (del PACE), sia, infine, dalla richiesta di intervento avanzata da Tommaso COPPOLA, alla fine del 2005, quando era detenuto per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., affinché fossero comunque assicurate alla sua impresa forniture di massi o pietrisco per i lavori da realizzare presso il porto di Castellammare nonché le forniture in favore della "[OSCURATO:PERSONA]". La cessazione della permanenza del reato a gennaio 2006 escludeva, alla luce della legge n. 251/2005 da applicare al caso di specie, che il reato fosse estinto per prescrizione, dovendosi individuare il relativo termine nel 22 agosto 2032 (10 anni raddoppiati a 20, decorrenti dall'ultimo atto interruttivo costituito dall'ordinanza in data 11 maggio 2012 con la quale era stato disposto il rito abbreviato + 103 giorni di sospensione = 22 agosto 2032). 3. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, rispettivamente a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]' e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4. Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]'.È articolato sulla base dei seguenti motivi. 4.1. Erronea interpretazione della norma penale, violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e contraddittorietà manifeste della motivazione. Premette che, in relazione ai motivi di ricorso del Procuratore generale di Palermo dichiarati inammissibili dalla sentenza rescindente [a) sulla mancata rinnovazione istruttoria concernente il trasferimento del Prefetto di Trapani SODANO e del Dirigente della [OSCURATO:PERSONA] della stessa città LINARES; b) sulla mancata rinnovazione istruttoria concernente la vicenda del consorzio "[OSCURATO:PERSONA]"; c) sulla figura del prelato Antonino TREPPIEDI], si è formato il giudicato progressivo, così come su tutte le vicende scrutinate nella sentenza annullata della Corte di appello di Palermo non oggetto del ricorso del P.G., su tutte la vicenda "Coppola". Ripercorre, poi, le vicende processuali nell'ordine seguito dalla sentenza di annullamento. L'invio del telegramma da parte del figlio del [OSCURATO:PERSONA] nel 1998. Si critica la decisione del giudice del rinvio per aver richiamato le censure della sentenza rescindente senza indicare, al contempo, le ragioni per le quali, trattandosi di telegramma intervenuto successivamente all'elezione del D'ALÌ (nel 1994), la "recriminazione" del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del senatore non dovesse essere accompagnata dalla individuazione di ulteriori elementi probatori atti a dimostrare che, all'esito della suddetta recriminazione, il D'ALÌ, piuttosto che preoccuparsi del suo accostamento al [OSCURATO:PERSONA] (qualora fosse stata effettivamente accertata la ricezione del telegramma), avesse posto in essere condotte causalmente efficienti al favoreggiamento del [OSCURATO:PERSONA] o al rafforzamento del sodalizio di appartenenza. La sentenza impugnata si limitava a indicare il fatto, facendone discendere - al Natale 1998 - una condotta partecipativa, peraltro statica e persino negata dalla stessa pronuncia, laddove, proprio perché si trattava di una mera recriminazione, difettava, all'evidenza, un'azione del D'ALÌ in favore del [OSCURATO:PERSONA], né i giudici di merito avevano descritto condotte o comportamenti successivi all'invio di quel telegramma significativi della specificità del concorso esterno. Le elezioni del 2001. Le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata a proposito della ritenuta prosecuzione dei rapporti fra l'imputato e '[OSCURATO:PERSONA]' fino alle elezioni del 2001 sarebbero inficiate, ad avviso della difesa del ricorrente, dalla scorretta applicazione del principio dell'onere della prova. In particolare, non sarebbe stata indicata alcuna relazione, successiva al 1994, per insistere nella delimitazione temporale dei fatti, ignorando la Corte di appello tanto l'elezione nazionale del 1996, quanto i nuovi ruoli rivestiti dal D'ALÌ dal 1996 al 2001 quale parlamentare d'opposizione; non sarebbero stati indicati fatti specifici, agevolazioni, favori, qualsivoglia iniziativa che avesse suscitato "soddisfazione" da parte del sodalizio mafioso nei confronti dell'imputato. Sotto altro profilo, la trama argomentativa della decisione si sarebbe imperniata su mere presunzioni a proposito della durata del periodo durante il quale il D'Ali avrebbe goduto dell'appoggio di [OSCURATO:PERSONA]. Manifestamente illogico appariva il rilievo circa il mancato riscontro di elementi di discontinuità nella collaborazione illecita quando avrebbero dovuto evidenziarsi gli elementi di concreta continuità. Ulteriore congettura apprezzabile in termini di illogicità scaturiva dalla valutazione delle propalazioni del BIRRITTELLA in ordine all'appoggio fornito al MAURICI e alla mediazione con il CROCE, da cui la Corte di merito avrebbe fatto discendere la prova dell'accordo del D'Ali con la cosca. Optando per una commistione tra le due competizioni, l'una nazionale, l'altra regionale, la sentenza impugnata, con ragionamento tautologico, avrebbe utilizzato la seconda quale elemento probatorio della prima (pag. 45). Non avrebbe considerato, tuttavia, la sentenza che la stagione del 2001 per il partito di 'Forza Italia' e per il centro-destra in generale fu caratterizzata da notevoli successi, tanto da conseguire, nell'ambito delle elezioni nazionali, la vittoria in tutti e 61 i collegi uninominali previsti per le circoscrizioni siciliane e un ottimo risultato anche nelle elezioni regionali di poco successive. Quindi, se il risultato di favorire l'elezione di due deputati regionali all'Assemblea regionale siciliana poteva ritenersi significativo, lo stesso scoloriva in un contesto di affermazioni elettorali diffuse su tutto il territorio nazionale, ridimensionando il legame tra questi risultati ed eventuali nomine in posizioni di governo, che seguivano tutt'altra logica. Era allora agevole rilevare come la prova dell'accordo politico-mafioso, per come raccontato dal BIRRITTELLA, non potesse risiedere nella semplice constatazione della avvenuta elezione del D'ALÌ. Altri vizi motivazionali era dato rilevare laddove la Corte di merito, sempre in base al narrato del BIRRITTELLA, avrebbe attribuito a '[OSCURATO:PERSONA]' un ruolo cruciale nell'aver convinto il CROCE a prediligere l'elezione nel "listino bloccato" del candidato Presidente della Regione, in luogo di quello della lista in provincia di Trapani, scelta che avrebbe altrimenti comportato la caducazione dell'elezione del MAURICI, asseritamente candidato di riferimento del D'ALÌ. Illogico era attribuire maggior peso probatorio alle fonti dichiarative, omettendo di tener conto di una banale strategia di partito (Forza Italia) finalizzata a far eleggere due deputati regionali in luogo di uno soltanto, aumentando così il proprio peso politico nelle scelte della Regione. Illogico era quanto affermato in sentenza circa il fatto che per il "dispetto" di un singolo nei confronti del suo avversario interno non bastassero gli organismi di partito, il buon senso e la capacità di incidere nelle scelte politiche, ma si dovesse necessariamente ricorrere all'intervento della mafia. Non sarebbe rispettoso dei principi sanciti da Sez. U "Mannino" il passaggio motivazionale in cui si dava atto degli impegni presi dal D'ALÌ con il PACE, che lo aveva sostenuto nelle elezioni del 2001 e che era risentito per non essere il politico intervenuto in suo favore in una procedura di sequestro di beni. Non sarebbe stato considerato, tra l'altro, dai giudici del rinvio, che all'epoca dei fatti il BIRRITTELLA e il PACE (arrestati solo nel 2005) si presentavano come noti e facoltosi imprenditori, sicché non si comprendeva perché la Corte siciliana - che pure aveva escluso che il BIRRITTELLA si fosse palesato al PACE come contiguo alla cosca trapanese - avesse ritenuto il loro appoggio frutto di un accordo mafioso. Le vicende della [OSCURATO:PERSONA] e il trasferimento del Prefetto SODANO. Proprio nella ricostruzione di tale vicenda, oggetto di devoluzione nella sentenza rescindente, era dato riscontrare un'ulteriore illogicità della motivazione. Illogicità censurabile laddove la decisione impugnata, nell'attribuire al D'ALÌ il potere di far trasferire un Prefetto (SODANO), non gli avrebbe riconosciuto, al contempo, il potere di indicarne il successore (FINAZZO). Le dichiarazioni di quest'ultimo a proposito del disinteresse palesato dal D'ALI' circa le commesse da affidare alla "[OSCURATO:PERSONA]" in vista della [OSCURATO:PERSONA] del 2005, reputate rilevanti ai fini ricostruttivi della vicenda nei precedenti gradi di merito, sarebbero state inspiegabilmente ignorate dai giudici del rinvio, così come sarebbe stata respinta, con lapidaria motivazione (ordinanza del 10 giugno 2020), la richiesta di escussione del FINAZZO e del Responsabile dell'Ufficio legale della Protezione civile Ettore FIGLIOLIA sulla regolarità dei lavori relativi alla citata manifestazione sportiva e sulle eventuali pressioni esercitate dall'imputato nelle scelte da effettuarsi e nei lavori da svolgere. La semplice lettura della sentenza di primo grado, non impugnata in punto di validità e attendibilità delle dichiarazioni rese dal FINAZZO, conduceva a stigmatizzare come "apparente" o assente la motivazione resa al riguardo dalla Corte di appello, in quanto il dichiarante non solo aveva smentito la "messa a disposizione" del D'ALI', ma aveva dimostrato l'assenza di interessi dell'imputato sia nella gestione di importantissimi appalti che nella messa in difficoltà della "[OSCURATO:PERSONA]". Alla manifesta mancanza di motivazione sul punto si accompagnava la violazione dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. per omessa rinnovazione istruttoria di prove rilevanti per la decisione. La vicenda COPPOLA (relativa ai lavori da eseguire nel porto di Castellammare del Golfo). La sentenza impugnata, nonostante avesse riconosciuto l'inesistenza di condotte concrete poste in essere dal D'ALÌ in funzione di rafforzamento del sodalizio mafioso, aveva, al contempo, attribuito alla vicenda in esame valenza confermativa della propensione dell'imputato a mettersi a disposizione di '[OSCURATO:PERSONA]'. La pronuncia rescindente aveva richiesto al giudice del rinvio di valutare tutti gli episodi susseguitisi nel corso degli anni e contestati all'imputato per avere una cognizione non parcellizzata dei pretesi rapporti con la consorteria mafiosa, ma non lo aveva invitato anche a qualificare come concorso esterno le condotte omissive prive di efficacia causale sulla vita del sodalizio. La sentenza impugnata avrebbe, quindi, travalicato i confini del perimetro devoluto dalla Corte di cassazione, formulando un diverso giudizio ermeneutico, consistito nell'erronea attribuzione di rilievo penale a condotte che, seppure inesistenti, erano state ritenute dimostrative di un concorso esterno. La vicenda in questione, inoltre, avrebbe acquisito un valore determinante nella suddetta sentenza, che, con un salto logico, aveva protratto la condotta dell'imputato almeno fino al febbraio del 2006 proprio in ragione della richiesta di aiuto avanzata dal COPPOLA. La Corte del rinvio, peraltro, non avrebbe tenuto in considerazione una serie di dati obiettivi contrastanti con la sua ricostruzione e, in particolare: che il [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dovuto curare gli interessi del COPPOLA, era stato assolto proprio con riferimento alla vicenda "[OSCURATO:PERSONA]"; che il MANNINA era stato assolto anche con riferimento alle mire per la conquista della medesima azienda; che il FINAZZO aveva escluso interventi del D'ALI' in favore del COPPOLA e delle sue aziende; che lo IOVINO era stato assolto dal reato di favoreggiamento per aver perorato con il D'ALÌ la richiesta del duo COPPOLA-FIORDIMONTE. Non era, quindi, dato comprendere - se non con la omessa valutazione di prove a discarico ritualmente acquisite e neppure menzionate - come i giudici del rinvio avessero potuto ancorare a tali vicende il concorso esterno dell'imputato nell'associazione mafiosa. Da ultimo, andava riscontrata un'ennesima illogicità nella motivazione che, dopo aver affermato la "mafiosità" del D'ALÌ in ragione delle richieste avanzate dal COPPOLA, aveva escluso l'esistenza di un danno risarcibile in favore del Comune di Castellammare del Golfo. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena e di diniego delle attenuanti generiche. La sentenza impugnata, sul tema del riconoscimento delle attenuanti generiche, avrebbe omesso di apprezzare gli elementi indicati dalla difesa al riguardo (lontananza nel tempo dei fatti, incensuratezza, buon comportamento processuale e positiva osservanza degli obblighi imposti, con riferimento al lungo periodo trascorso all'obbligo di dimora stabilito dal Tribunale di prevenzione di Trapani, riformato dalla Corte di appello). Anche in punto di dosimetria della pena, applicata in misura prossima al massimo edittale vigente all'epoca dei fatti (9 anni rispetto alla cornice da 5 a 10), la decisione impugnata non avrebbe spiegato le ragioni per le quali non potesse attribuirsi rilevanza agli (:„ elementi dedotti dalla difesa e, in particolare, alla riconosciuta insussistenza di pericolosità sociale dell'imputato da quindici anni a questa parte. 5. Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. È affidato ad un unico e articolato motivo, con il quale si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 627, 530, 191, 192, 195, 238-bis, 468, comma 4, 495, comma 2, 546, lett. e), cod. proc. pen., artt. 111 Cost. e 6 CEDU, I. n. 251/2005 e art. 416-bis cod. pen. 5.1. Il ricorso si sofferma, a lungo, sulla valutazione, operata in sentenza, delle dichiarazioni rese da Antonio BIRRITTELLA. Si addebita alla Corte del rinvio di aver omesso di apprezzare sia dati probatori di assoluta pregnanza che le modalità operative utilizzate nella gestione del dichiarante. 5.1.1. Si ricorda che, dopo la sentenza assolutoria di primo grado, BIRRITTELLA, in data 23/6/2015, era stato interrogato dal Procuratore generale sugli stessi episodi in relazione ai quali era stato ritenuto inattendibile dal giudicante, previa lettura dei passi della decisione concernenti quei fatti, con un modus procedendi suggestivo, documentato dalla trascrizione integrale delle dichiarazioni. I giudici del rinvio, adducendo di non aver acquisito o utilizzato quell'interrogatorio del 2015, viceversa acquisito a seguito delle contestazioni difensive, avevano omesso di spiegare in che modo quella lettura non avesse influenzato le modifiche apportate dal BIRRITTELLA al suo narrato, nella versione resa nel 2019 in sede rescissoria, 5.1.2. I dati probatori ignorati attenevano, invece, alle sentenze irrevocabili di assoluzione (emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] IOVINO e Tommaso COPPOLA), mentre ulteriori sentenze assolutorie (emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MANNINA e Bartolo PELLEGRINO) avrebbero costituito dati probatori valutati dalla Corte di merito in violazione degli artt. 238-bis, 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. I fatti accertati nelle trascurate sentenze assolutorie si ponevano in inconciliabile contrasto con quelli contestati al D'ALÌ e avrebbero dovuto indurre la suddetta Corte a verificarne la possibile incidenza sulla posizione dell'imputato allo scopo di evitare un futuro ricorso all'istituto della revisione. 5.1.3. Viziata da manifesta illogicità era la motivazione nei tentativi di giustificazione delle incongruenze e contraddizioni colte nella chiamata in correità del BIRRITTELLA. Prima fra tutte quella afferente alla sua organicità a [OSCURATO:PERSONA], negata in un primo interrogatorio e ammessa davanti ai giudici del rinvio. La Corte aveva superato tale discrasia osservando che, dopo una condanna irrevocabile per mafia, sarebbe stato illogico per il propalante continuare a negare di essere organico alla stessa, con ciò attribuendo al BIRRITTELLA una cultura giuridica che, in altro passo della motivazione, gli aveva contraddittoriamente negato.Quanto alla sentenza di assoluzione dell'imprenditore MANNINA nella vicenda della "[OSCURATO:PERSONA]", che avrebbe dovuto impedire ai giudici del rinvio di avallare la nuova ricostruzione dei fatti proposta dal BIRRITTELLA, ad avviso dei giudici medesimi, non rispondeva al vero che l'imprenditore era stato assolto perché le dichiarazioni del collaborante, non ritenuto inattendibile in quella sede, non avessero trovato adeguati riscontri individualizzanti, perché dai provvedimenti esaminati emergeva un riscontro negativo continuo a quelle dichiarazioni, mentre nel decreto di revoca della misura di prevenzione nei confronti del D'ALI' le dichiarazioni del BIRRITTELLA erano state definite intrinsecamente inattendibili. Altra prova assolutamente ignorata in sentenza, idonea a mettere in crisi la versione del collaborante, era costituita dalle dichiarazioni rese da Giovanni FINAZZO, subentrato al Prefetto SODANO nel luglio del 2003. La testimonianza FINAZZO si poneva in logica contraddizione con l'ipotesi accusatoria, secondo la quale il D'ALÌ si sarebbe adoperato per far trasferire il SODANO allo scopo di favorire le imprese mafiose, quando era, viceversa, risultato dalle intercettazioni ambientali che il FINAZZO era inviso all'amministratore giudiziario della "[OSCURATO:PERSONA]" e ai mafiosi e che si era contraddistinto per iniziative sul territorio a discapito della mafia e a favore della società confiscata, essendo state assegnate ad essa tutte le forniture di calcestruzzo per i lavori al porto della '[OSCURATO:PERSONA]'. Sempre con riguardo al trasferimento del Prefetto SODANO, la Corte di merito, al fine di riabilitare il BIRRITTELLA, era stata costretta a stravolgere arbitrariamente l'originaria contestazione mossa al D'ALÌ sul fatto che il SODANO sarebbe stato trasferito in fretta e in furia da Trapani ad Agrigento per iniziativa dell'imputato. Sul punto, dopo essere stato dimostrato e attestato dal primo giudice che detto trasferimento era avvenuto nei tempi ordinari previsti dal Ministero dell'Interno per le turnazioni a livello nazionale, la Corte di appello, in motivazione, aveva usato "a sorpresa", il periodo di 2 anni e 7 mesi di permanenza del Prefetto SODANO a Trapani per avvalorare, invece, il sofferto trasferimento, questa volta, intervenuto in ritardo, a seguito di pressioni alle quali il ministro PISANU avrebbe dovuto cedere. Si stigmatizza in ricorso che, per rendere affidabile BIRRITTELLA, i giudici del rinvio abbiano, in sostanza, accusato il Prefetto [OSCURATO:PERSONA] e il Ministro PISANU di aver detto il falso sulla vicenda. Al contrario, la deposizione resa da questi ultimi nel 2019 aveva integrato quella precedente, facendo riferimento a uno stato di salute del SODANO di cui, peraltro, non si comprendeva l'utilizzazione nel corpo della sentenza impugnata. 5.1.3.1. Il difensore del ricorrente segnala, poi, ulteriori incongruenze motivazionali tese a giustificare le contraddizioni rilevate nel narrato del collaborante a proposito: - del giudizio sull'attendibilità del CUFFARO; - della supposta frequentazione, da parte del dichiarante, delle case del D'ALI' in Roma; - di assegni scambiati in banche non più esistenti;- di incontri quotidiani nel 1994 con la famiglia [OSCURATO:PERSONA]; - dell'ubicazione della segreteria politica dell'imputato. Ulteriore illogicità della motivazione afferirebbe alla parte in cui erano state considerate irrilevanti, ai fini del giudizio di inattendibilità del BIRRITTELLA, le sentenze del Tribunale di Trapani che lo avevano giudicato "proclive al mendacio" nei processi a suo carico. Ancora, la Corte di merito, nella valutazione delle dichiarazioni del collaborante, avrebbe trascurato di esaminare una serie di riscontri negativi, anche di carattere documentale. In particolare: a) bandi di gara attestanti oggetti di lavori di appalto diversi da quelli denunciati dal propalante; b) verbale del Senato e passaporti attestanti l'assenza del D'ALÌ dal territorio siciliano e, poi, italiano in un periodo nel quale terze persone nutrivano aspettative circa suoi interventi mai verificatisi; c) smentita dell'interpretazione fornita dal BIRRITELLA di una conversazione intercorsa il 29.9.2001 tra COPPOLA e MORICI nel senso di riferirla a un appalto (quello per i lavori al porto relativi alla regata della "[OSCURATO:PERSONA]") effettuato, tuttavia, solo nel 2005 e il cui progetto risaliva al 2003; d) sentenza del Tribunale di Trapani, che, nell'assolvere Tommaso COPPOLA dal reato di intestazione fittizia, ricostruiva, in contrasto con la versione del BIRRITTELLA, la vicenda del finanziamento relativo al [OSCURATO:PERSONA] ottenuto dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", il cui amministratore unico era Antonello PALUMBO. Altra contraddizione viene eccepita nell'analisi delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] MILAZZO, del quale, da un lato, veniva esaltata la caratura mafiosa e, dall'altro, veniva svilita la portata probatoria del narrato, laddove aveva escluso qualsiasi intervento della mafia trapanese in funzione del successo elettorale del D'ALÌ nella tornata del 1994. 5.1.4. Sempre con riguardo alle elezioni del 1994, si addebita alla Corte di merito di essere incorsa in vizio di motivazione e di violazione di legge nel ritenere che le dichiarazioni del BIRRITTELLA riscontrassero quelle di SINACORI e CANNELLA. In primo luogo, la sentenza impugnata, limitatamente all'affidabilità del dichiarante, non avrebbe tenuto conto che le sue propalazioni erano intervenute solo nel 2010. In secondo luogo, avrebbe omesso di valorizzare che: dette dichiarazioni erano de relato da [OSCURATO:PERSONA] PACE; che il PACE non era fonte diretta, perché BIRRITTELLA, nel 2019, non ricordava più se il predetto avesse o meno partecipato alla riunione tenutasi prima della consultazione elettorale. Più in generale, la Corte siciliana non aveva spiegato perché le indicazioni fornite dai chiamanti in correità e de relato dovessero essere considerate più attendibili di quelle rese da numerosi testi a discarico (VENTO G., VENTO S., [OSCURATO:PERSONA], BARBANO e FINAZZO), i quali avevano apportato al processo un'ulteriore conferma circa l'estraneità del D'ALA al contesto mafioso in occasione delle elezioni del 1994. In particolare, non aveva chiarito per quali ragioni avesse svilito la portata probatoria delle dichiarazioni rese da Giuseppe VENTO e da Giuseppe MESSINA, quest'ultimo commercialista del mafioso [OSCURATO:PERSONA], secondo le quali il detto [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto loro di votare per [OSCURATO:PERSONA] GARRAFFA e non per D'ALÌ. 5.1.4.1. Con riferimento alla competizione elettorale del 2001, i giudici del rinvio erano incorsi nella violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen., poiché, al fine di superare le discrasie rilevate dal giudice di primo grado nelle dichiarazioni di BIRRITTELLA, avevano osservato che quanto affermato, al riguardo, dal Tribunale di Trapani in una delle sentenze acquisite costituiva frutto di un errore. D'altra parte, era agevole rilevare la manifesta illogicità delle dichiarazioni del propalante, il quale aveva detto, da un lato, di aver votato e fatto votare Giuseppe MAURICI, uomo di D'ALÌ, su indicazioni del mafioso PACE, e, dall'altro, di avere votato e fatto votare Bartolo PELLEGRINO, che aveva costituito un nuovo gruppo politico denominato "[OSCURATO:PERSONA]". Anche riguardo alla vicenda del "listino del Presidente", di cui era stata acclarata l'assenza di rilevanza penale, la Corte di appello, pur di salvaguardare il narrato del BIRRITTELLA, aveva illogicamente affermato che le indicazioni e scelte di partito non escludevano il "concomitante - probabilmente più persuasivo - intervento di Cosa nostra". Ulteriori censure vengono mosse dal difensore del ricorrente a proposito della mancata considerazione delle vicende legate al pentito Giovanni INGRASCIOTTA e della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal sacerdote TREPPIEDI, della quale vengono messi in luce i supposti punti critici. In conclusione, il mancato apprezzamento dei riscontri negativi alle dichiarazioni di BIRRITTELLA, le "correzioni" apportate al contenuto di sentenze irrevocabili, le sentenze ignorate, le testimonianze dimenticate, quelle arbitrariamente frazionate e altre ritenute compiacenti, avrebbero falsato irrimediabilmente il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice del rinvio, così da compromettere il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del collaborante. 5.2. La sentenza impugnata, inoltre, sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. per aver arbitrariamente rivalutato vicende e condotte ascritte all'imputato rispetto alle quali i ricorsi erano stati dichiarati inammissibili: si fa riferimento, in particolare, alle vicende della "[OSCURATO:PERSONA]" e del trasferimento del Prefetto SODANO. 5.3. La Corte di merito avrebbe, infine, errato per aver utilizzato le dichiarazioni del TREPPIEDI, risentito nel giudizio di rinvio nonostante la sentenza rescindente avesse dichiarato inammissibile il relativo motivo di ricorso proposto dal Procuratore generale di Palermo.6. Il ricorso è stato discusso all'udienza pubblica dell'Il ottobre 2022, con trattazione orale; la deliberazione è stata rinviata, ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod. proc. pen., all'udienza del 13 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato. 2. Per un più efficace inquadramento dei temi agitati nel ricorso, si ritiene opportuno premettere brevi cenni sulla enunciazione, da parte della sentenza rescindente, del principio di diritto sui presupposti del reato di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso per poi verificare l'effettivo recepimento del principio stesso da parte del giudice del rinvio. 2.1. A pag. 14 della sentenza n. 12356/18, la Sezione Quinta penale afferma: «I presupposti del reato di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso sono stati tracciati dalla sentenza Mannino (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Rv. 231671) e non smentiti dalla elaborazione successiva di questa Corte (Sez. 1, n. 49067 del 10/7/2015, Impastato, Rv. 265423; Sez. 6, n. 33885 del 18/6/2014, Marcello, Rv. 260178; Sez. 6, n. 8674 del 24/1/2014, Imbalzano, Rv. 258807; Sez. 6, n. 49820 del 5/12/2013, Billizzi e altri, Rv. 258137; Sez. 6, n. 47081 del 24/10/2013, Malaspina, Rv. 258028; Sez. 6, n. 29458 del 26/6/2009, Anzelmo, Rv. 244471; Sez. 2, n. 35051 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241813; Sez. 6, n. 542 del 10/5/2007, dep. 2008, Contrada, Rv. 238242)». Il concorrente esterno, secondo le Sezioni Unite e le sentenze successive, dunque, è colui che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo delraffectio societatis", «fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima» (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231671). Con riferimento ad un rilevante segmento della vicenda sub iudice, la sentenza rescindente ricorda, sempre richiamando Sez. U Mannino, che il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico- mafioso", in forza del quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale (dunque non inserito stabilmente nel relativo tessuto organizzativo e privo delraffectio societatis") si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo. Per la integrazione del reato è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti; b) all'esito della verifica probatoria "ex post" della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231673). Già dalla esposta premessa si staglia in modo inequivoco che, sull'argomento centrale dei presupposti del concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, il principio-guida "consegnato" al giudice del rescissorio non avrebbe potuto essere altro che quello enunciato dalla sentenza Mannino, proprio perché tali presupposti, così come "tracciati" dalla citata pronuncia, non sono stati "smentiti dalla elaborazione successiva di questa Corte". Subito dopo, la sentenza della Sezione Quinta penale, sullo specifico tema dello "scambio politico-mafioso", propone una rassegna della giurisprudenza delle sezioni semplici, successiva a Sez. U Mannino, che conferma quale tema centrale messo in luce dal [OSCURATO:PERSONA] lo scambio sinallagmatico tra le due promesse (appoggio elettorale e agevolazione del clan), senza che rilevi la mancata esecuzione delle promesse medesime. In particolare, la pronuncia rescindente cita: Sez. 1, n. 8531 del 9/1/2013, Ferraro, Rv.254926, che, per il vero, richiama arresti antecedenti la Mannino; Sez. 5, n. 44466 del 17/7/2012, Plutino, Rv. 254059, che richiama la sentenza "Dell'Utri" della Sez. 5, n. 15727/12, a sua volta pienamente conforme alla Mannino; Sez. 6, n. 44667 del 12/5/2016, P.G. in proc. Camarda e altri, Rv. 268680, che pure richiama la Mannino. Viene, inoltre, dato atto, con espressione non "adesiva", ma "neutra" ("Si è anche sostenuto"), di un'ulteriore pronuncia, emessa da Sez. 2, n. 8028 del 22/1/2014, Crea e altri, Rv. 258776, che è l'unica realmente dissonante da Sez. U Mannino, in quanto in essa si afferma che la rilevanza causale del contributo del concorrente esterno non va correlata all'evento della conservazione e del rafforzamento del sodalizio (definito inconciliabile col principio di tassatività per la sua evanescenza), ma all'inizio dell'attivarsi del sodalizio per l'accaparramento dei voti necessari all'elezione del politico. Tale decisione - cui, lo si ripete, la sentenza rescindente non aderisce - è rimasta, tuttavia, isolata nel panorama giurisprudenziale di legittimità, tanto da essere smentita, dalla stessa Sezione che l'aveva emessa, con una pronuncia successiva, fedele alla Mannino (Sez. 2, n. 45402 del 2/7/2018, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 275510). Con ciò si vuol dire, per concludere sul punto, che neppure la "rassegna" giurisprudenziale più recente, esposta, per ragioni di completezza, nella sentenza di annullamento con rinvio della Sezione Quinta, vale a smentire l'affermazione formulata in premessa circa la necessità di attenersi, con riguardo al caso di specie coinvolgente l'imputato D'ALI, ai principi-guida enunciati da Sez. U Mannino sia sui presupposti del concorso esterno nel reato associativo mafioso sia sulla integrazione del reato nella sua specifica declinazione come "scambio elettorale politico-mafioso". 2.2. La sentenza impugnata ha interpretato in modo parzialmente inesatto il principio di diritto sancito dalla pronuncia rescindente. La Corte di appello di Palermo, in una serie di passaggi motivazionali (v., in particolare, alle pagg. 3-5, 12-13 e 110), mostra, invero, di oscillare tra il principio espresso da Sez. U Mannino e quello fissato dalla "giurisprudenza successiva" riportata nella sentenza rescindente, enucleando, in particolare, il criterio-guida elaborato dalla sentenza "Crea" (secondo il quale l'accordo politico-mafioso sarebbe "rilevante ex se" per l'integrazione del reato), che, come detto, è rimasta completamente isolata nel panorama ermeneutico di legittimità. In seguito, a pag. 112, il giudice del rinvio, dato atto della difficile conciliabilità degli orientamenti illustrati e della necessità di "sciogliere il nodo giuridico", perviene ad operare una netta distinzione tra i casi in cui il contributo del concorrente esterno sia costituito da una condotta singola oppure occasionale e i casi in cui, viceversa, il suo contributo sia "duraturo". Con riferimento ai primi casi, sostiene debba applicarsi il principio enunciato da Sez. U "Mannino"; negli altri casi, fra i quali quello concernente il D'ALI, afferma doversi applicare la giurisprudenza successiva, atteso il carattere duraturo del contributo del concorrente esterno, la cui condotta "lambirebbe" quella del partecipe e determinerebbe la configurazione del reato de quo come "permanente" (con consumazione che, quindi, si protrarrebbe fino alla cessazione della condotta di "messa a disposizione" della cosca). Applicando quest'ultimo principio alla vicenda in esame, conclude che, siccome non risultava essersi verificata alcuna desistenza o rescissione del legame con la cosca da parte dell'imputato, il reato da lui commesso sarebbe durato fino alla fine della legislatura del 2006, il che avrebbe consentito di escludere la intervenuta maturazione del termine prescrizionale. 2.3. Il giudice del rinvio, nella enunciazione dei principi sul piano dell'astrattezza, è incorso in un duplice errore di diritto, suscettibile, tuttavia, di essere corretto ai sensi dell'art.619 cod. proc. pen. Tale disposizione processuale, come noto, trova la sua "ratio" nell'esigenza di scongiurare l'annullamento della decisione impugnata tutte le volte in cui la Corte di Cassazione, rimanendo nell'ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto, quale ritenuto dal giudice del merito, possa ovviare ad errori di diritto, insufficienze motivazionali o cadute di attenzione da parte del giudice a quo, lasciando inalterato l'essenziale del contesto decisorio assunto con la sentenza esaminata (Sez. U, n. 9973 del 24/6/1998, Kremi, Rv. 211072; Sez. 1, n. 9707 del 10/8/1995, Caprioli, Rv. 202302; Sez. 4, n. 1761 del 17/12/1992, dep. 1993, Serranò ed altro, Rv. 193063).Orbene, il primo errore commesso dalla Corte di merito è stato quello di individuare una netta contrapposizione tra Sez. U Mannino e la "giurisprudenza successiva" richiamata dalla sentenza rescindente. Si è già sottolineato che, nell'affermare come i principi "tracciati" dalla sentenza Mannino non fossero stati "smentiti dalla elaborazione successiva di questa Corte", la Sezione Quinta abbia inteso, inequivocabilmente, escludere qualsiasi revirement successivo in tema di presupposti del concorso esterno nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per la peculiare tipologia di concorso esterno costituita dallo "scambio politico-mafioso", laddove si è visto che, con l'unica eccezione della sentenza "Crea", peraltro rimasta isolata e, dunque, ininfluente ai fini del giudizio di rinvio, la giurisprudenza successiva si è, nella sostanza, collocata nel solco tracciato dalla sentenza Mannino. Del tutto arbitraria, quindi, e veniamo al secondo errore di diritto, deve considerarsi la distinzione infine operata dalla Corte di appello di Palermo tra i casi di concorso esterno sostanziato da contributi occasionali, soggetti ai principi della Mannino, e i casi di concorso esterno "duraturo", soggetti ai principi della "giurisprudenza successiva". Essendo fallace la prima distinzione, non può che essere fallace anche la seconda, che dalla prima necessariamente deriva e che addirittura travisa il contenuto della decisione del Massimo consesso nomofilattico n. 33748/2005, modellata proprio sul ruolo del politico protagonista dello scambio sinallagmatico con la mafia, nella specie senz'altro "duraturo". In realtà, Sez. U Mannino non costituisce altro che l'espressione più recente di un itinerario ermeneutico delle Sezioni Unite risalente agli anni '90 (Sez. U, n. 16 del 5/10/1994, Demitry, Rv. 199386, seguita da Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181), che ha conferito alla materia del concorso esterno in associazione mafiosa un assetto ormai consolidato e non contraddetto, se non in casi isolati, come accennato, da alternativi filoni interpretativi. Nell'ambito di tale consolidato insegnamento si è, tra l'altro, affermato che il contributo volontario del concorrente esterno può assumere "carattere indifferentemente occasionale o continuativo" (Sez. U, n. 22327/2003, cit.), il che rende ingiustificata, sul piano dogmatico, la distinzione operata dalla Corte di merito nel concludere sul punto. 2.4. Gli errori di diritto stigmatizzati possono essere corretti, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., poiché sono rimasti sul piano della enunciazione astratta. Ed invero, dalla lettura complessiva della motivazione, si evince come, nella valutazione delle prove ai fini del giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato in contestazione, la Corte territoriale, di fatto, abbia correttamente applicato i principi di Sez. U Mannino, solo alla g. stregua dei quali ha apprezzato la sussistenza dei presupposti del reato, anche nella sua declinazione dello "scambio politico-mafioso" e abbia esattamente posto in luce il carattere "duraturo" della condotta dell'imputato. A tal proposito, va ricordato che la fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo mafioso si atteggia come reato permanente (o, almeno, tendenzialmente permanente: Sez. 5, n. 15727 del 9/3/2012, Dell'Utri ed altri, Rv. 252329), al pari di quella di partecipazione alla medesima associazione da parte del soggetto organicamente inserito nel sodalizio, fermo restando che il concorrente può far cessare la permanenza desistendo dal continuare a prestare il proprio apporto alla vita dell'associazione (Sez. 5, n. 35100 del 5/6/2013, Matacena, Rv. 255769). Nel concorso esterno - è stato precisato - ciascun singolo episodio di aiuto alla associazione non può essere apprezzato come un elemento isolato, slegato dagli altri e, al più, finalisticamente collegabile con gli altri (e con le esigenze della societas scelerum). Se così fosse, da un lato, il più delle volte, neanche si coglierebbe la "valenza sociale" del contributo dell'extraneus (la cui condotta potrebbe erroneamente essere sovrapposta, in taluni casi, a quella prevista dagli artt. 378 e 379 cod. pen.), dall'altro, al massimo, dovrebbe essere invocato l'istituto della continuazione (e sempre che le singole azioni poste in essere dal concorrente esterno integrino - di per sé - estremi di reato), con la paradossale conseguenza dell'applicazione di un più mite trattamento sanzionatorio. Viceversa, concorrendo l'agente in un reato permanente, il (suo) concorso avrà, di regola, esso stesso, carattere permanente (Sez. 5, n. 15727/2012, Dell'Utri, cit.), ricordando che il concorrente esterno ben potrà desistere, a un certo punto, dall'offrire il suo apporto, con ciò determinando la fine della permanenza (per quel che attiene alla sua posizione). La questione, allora - così come per il distacco dell'associato "a pieno titolo" - si risolve in un mero problema di prova; prova della fuoriuscita dell'associato o, al contrario, prova della sussistenza durevole del vincolo associativo (con riguardo a quell'associato); prova della cessazione della disponibilità del concorrente esterno a fornire il suo contributo per il mantenimento in vita/rafforzamento della associazione criminosa, o, al contrario, prova della permanenza di tale disponibilità, che potrà concretizzarsi in singoli, futuri interventi ausiliari (così, sul punto, Sez. Sez. 5, n. 35100/2013, cit.). 3. In coerenza con le linee ermeneutiche richiamate, la Corte di appello di Palermo, con riferimento alla fattispecie del patto sinallagmatico politico-mafioso intervenuto fra D'ALI e Cosa nostra, ha connotato la "permanenza" della disponibilità dell'imputato verso l'organizzazione che lo aveva sostenuto elettoralmente in una prospettiva di "durata", coincidente con quella del mandato elettorale (nella specie, dei due mandati del 1994 e del 2001), disponibilità che ha correttamente ritenuto essersi alimentata e perpetuata, in costanza dell'accordo, ad ogni intervento dell'extraneus provocato dalla contingente richiesta del sodalizio criminale sino al gennaio del 2006.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio è pervenuto a tale approdo pienamente ottemperando ai criteri- guida formulati, peraltro in termini piuttosto stringenti, dalla sentenza rescindente, disponendo, come devolutogli, un'ampia e ricca rinnovazione istruttoria tramite escussione di testi e acquisizioni documentali, e, all'esito, costruendo un iter argomentativo capace di superare le "cadute logiche" stigmatizzate nella decisione di annullamento (cesura netta tra i periodi antecedente e susseguente la data spartiacque del 10 gennaio 1994; mancata considerazione, nella valutazione delle vicende successive a quella data, di quanto accertato nel periodo precedente, con particolare riguardo alla intestazione fittizia di un terreno in favore di figure apicali di Cosa nostra; illogica e immotivata "svalutazione" del sostegno elettorale di Cosa nostra all'imputato, non solo nel 1994, ma anche nel 2001), nonché di rinnovare, non secondo un approccio erroneamente atomistico, censurato da questa Corte, ma globale, nel rispetto dei canoni fissati dall'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., la valutazione di una serie di episodi, occorsi tra le due competizioni elettorali (telegramma del figlio di [OSCURATO:PERSONA] inviato tra il Natale e il Capodanno 1998; la questione della società "[OSCURATO:PERSONA]" e del prefetto SODANO; l'iter burocratico del trasferimento di quest'ultimo, inviso ai mafiosi), indicati dalla pronuncia rescindente come "eloquenti di una vicinanza alla cosca". Il dipanarsi del tessuto motivazionale secondo un ordito mai manifestamente illogico ha condotto la Corte territoriale a ritenere correttamente raggiunta la prova di un contributo fornito ab extemo dall'imputato alle sorti di Cosa nostra sino all'inizio del 2006, data successiva a quella di entrata in vigore della nuova legge sulla prescrizione (I. 5 dicembre 2005, n. 251, entrata in vigore 1'8 dicembre successivo). Proprio con riferimento all'ultimo mandato elettorale, che qui maggiormente rileva allo specifico fine della verifica circa l'eventuale maturazione del termine prescrizionale, alle pagg. 125-126 della sentenza impugnata si legge (si riporta il testo integrale): "...poiché il D'Ad ha concluso nel 2001 (dopo una invero già ventennale disponibilità verso il sodalizio mafioso) un patto (l'ennesimo) politico/mafioso con [OSCURATO:PERSONA] in forza del quale il sodalizio gli ha garantito l'appoggio elettorale che ha consentito all'imputato di essere nuovamente eletto al Senato (elezione che poi ha costituito da viatico per l'acquisizione dell'incarico di Sottosegretario al Ministero dell'Interno); poiché il D'ALÌ ha certamente assunto degli impegni seri e concreti a favore dell'associazione mafiosa: e ciò lo si può desumere sia dalla sua già stabile, affidabile, comprovata e ventennale disponibilità a spendersi in favore di [OSCURATO:PERSONA] (disponibilità ed affidabilità negli anni, del D'ALÌ, invero già positivamente sperimentata ed apprezzata dal sodalizio) sia dal fatto che il patto era stato concluso tra un soggetto già candidatosi al Senato della Repubblica con l'appoggio di [OSCURATO:PERSONA] (e pure tale dato è indicativo del fatto che l'imputato avesse già offerto la propria disponibilità in passato al sodalizio e che quest'ultimo ne era rimasto soddisfatto, per cui non vi è ragione di ritenere che analoga seria disponibilità non sarebbe stata garantita pure dal 2001 al 2006) ed il capomafia di Trapani (cioè con un mafioso di assoluto spessore e capace di gestire un rilevante bacino di voti) sia dal fatto che il D'ALI si è in concreto speso per il sodalizio anche dal 2001 in poi, cercando di vanificare gli sforzi delle istituzioni di aiutare la [OSCURATO:PERSONA] (a tutto vantaggio di [OSCURATO:PERSONA]), minacciando e rimproverando il prefetto SODANO affinché smettesse di aiutare la [OSCURATO:PERSONA], adoperandosi per il trasferimento del SODANO (il cui operato in favore della [OSCURATO:PERSONA] era inviso a [OSCURATO:PERSONA] e foriero di danni economici per il sodalizio), promettendo interventi in favore del PACE affinché riottenesse la disponibilità di beni sequestratigli nell'ambito di misure di prevenzione, manifestando disponibilità ad intervenire in favore delle imprese del COPPOLA - ancora gli inizi del 2006 - nonostante costui fosse in carcere per mafia (mentre solo in un secondo momento tale disponibilità è stata prudenzialmente - non negata o revocata ma semplicemente - rinviata a quando le "acque" si fossero "calmate", cioè a quando l'attenzione - dell'opinione pubblica e delle autorità amministrative e giudiziarie - sul COPPOLA si fosse attenuata); poiché non risulta che il D'ALÌ abbia mai reciso i propri rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e abbia mai revocato la propria disponibilità ad agire in favore del sodalizio o di soggetti con esso collusi (il fatto che non sia stata evitata la confisca di beni del PACE può essere dipeso dall'impermeabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] mentre non è certamente da ricondurre ad una decisione del D'Ad di non favorire più il sodalizio mafioso e di tranciare ogni rapporto con lui stesso o ogni disponibilità verso il medesimo; il fatto che il D'ALÌ, dopo una prima manifestazione di disponibilità verso il COPPOLA agli inizi del 2006, abbia scelto una posizione più 'prudente" può essere il frutto di una valutazione di opportunità mentre non è certamente da ricondurre ad una decisione del D'ALÌ di non favorire più il sodalizio mafioso ed i soggetti collusi con esso, tanto più che la posizione finale dell'imputato era stata quella di promettere un aiuto verso lo stesso COPPOLA non nel breve periodo bensì "dopo che le acque si fossero calmate"); poiché il mandato elettorale ottenuto con l'aiuto di [OSCURATO:PERSONA] si è protratto fino al 2006; deve ritenersi che il reato in oggetto è stato commesso dal D'ALÌ fino all'anno 2006 e, quindi, la permanenza è cessata dopo l'entrata in vigore della I. n. 251/2005, con conseguente applicazione di tale disciplina...". L'immunità da vizi logici del riportato percorso argomentativo consente di giustificare la conclusione cui sono pervenuti i Giudici del rinvio anche sotto il profilo dell'accertamento della non ancora avvenuta consumazione del termine prescrizionale del reato in contestazione. Tenuto conto delle modifiche apportate dalla citata I. n. 251/2005 in termini di maggiore severità del trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (da un minimo di 5 a un massimo di 10 anni di reclusione), di raddoppio del termine prescrizionale per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. (tra i quali quello associativo mafioso), di esclusione di ogni limite all'effetto interruttivo della prescrizione in relazione a una serie di reati, compreso quello associativo mafioso, la Corte di merito ha esattamente proceduto al calcolo del termine in questione, osservando che: essendo cessato il reato nel 2006, esso non era prescritto quando, in data 11 maggio 2012, era stato disposto il rito abbreviato (fatto interruttivo della prescrizione), momento dal quale era iniziato a decorrere un ulteriore termine prescrizionale ventennale, che, pertanto, non poteva ritenersi spirato al momento della decisione impugnata (21 luglio 2021). 4. I motivi di ricorso non scalfiscono l'impianto strutturale della sentenza della Corte di appello di Palermo. Non possono, in primo luogo, ritenersi fondate le censure, articolate in entrambi gli atti difensivi, con cui si deduce la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. Occorre rammentare che il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuito dall'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 21166 del 23/6/2020, F., Rv. 279741; Sez. 1, n. 12690 del 3/12/2019, dep. 2020, Belcastro, Rv. 278703). Va, dunque, giudicato inammissibile, perché aspecifico, il motivo, sviluppato nel ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]', con il quale si è denunciata la "lapidaria" e "illogica" motivazione dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 10 giugno 2020, reiettiva della richiesta di escussione di Giovanni FINAZZO ed Ettore FIGLIOLIA, avanzata con memoria difensiva depositata il 20 gennaio 2020. Ed invero, manca in ricorso l'esplicazione del carattere di indispensabilità delle prove dichiarative richieste, non confrontandosi il ricorrente, a tale riguardo, con il complesso dell'ampia e del tutto congrua motivazione della sentenza impugnata, nella quale la Corte di appello ha proceduto ad una logica e completa valutazione dell'imponente e concludente compendio probatorio sul quale si è basato il giudizio di colpevolezza. In altre parole, la censura difensiva non attinge in nessun modo il requisito di indispensabilità dell'invocata rinnovazione istruttoria e la sua idoneità a scardinare l'articolato ragionamento probatorio esplicitato nel provvedimento oggetto di critica. Infondata è la censura, sviluppata nell'altro atto difensivo (ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]), con cui si denuncia la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., per avere il Giudice del rinvio arbitrariamente valutato vicende e condotte ascritte all'imputato, rispetto alle quali il ricorso del Pubblico ministero era stato dichiarato inammissibile (vicende della [OSCURATO:PERSONA] e del trasferimento del Prefetto SODANO; nuova audizione del teste TREPPIEDI). Ed invero, deve osservarsi che, in conseguenza del rilevato vizio di motivazione, in sede di annullamento, sia sul rigetto delle richieste di rinnovazione istruttoria avanzate al riguardo dalla Pubblica accusa, sia sulla mancata lettura d'insieme delle richiamate vicende e in considerazione della necessaria ri-valutazione dell'attendibilità del collaboratore di giustizia BIRRITTELLA, rispetto al cui narrato TREPPIEDI fungeva da elemento di riscontro, la valutazione di cui si discute non può affatto reputarsi "arbitraria", ma, viceversa, rientrante appieno nel perimetro cognitivo-accertativo devoluto al Giudice del rinvio, come emerge, del resto, con chiarezza, da plurimi passaggi motivazionali della sentenza rescindente (v. pagg. 10-11-18-19). Le altre censure sviluppate dai due difensori - salvo quanto si dirà infra sul narrato di BIRRITTELLA - non sono consentite in sede di legittimità, perché sono egualmente protese ad una rivisitazione, in senso favorevole all'imputato, di episodi e situazioni che la sentenza impugnata, rispondendo ad analoghi motivi di appello, ha valutato, con argomentare privo di vizi logici e giuridici, come sintomatici di quella che la stessa pronuncia rescindente aveva testualmente definito come una "eloquente vicinanza" del D'ALÌ a Cosa nostra (elezioni del 1994 e del 2001; telegramma [OSCURATO:PERSONA] del Natale 1998; vicenda del "listino del Presidente"; vicende della [OSCURATO:PERSONA] e del trasferimento del Prefetto SODANO; vicenda COPPOLA). "Vicinanza" che la Corte di merito ricostruisce, del resto, in modo del tutto convincente, alla stregua di un vero e proprio filo conduttore della motivazione, come permanente, concreta e fattiva, in linea di perfetta coerenza con quella, altrettanto effettiva, sviluppatasi nei decenni precedenti al 1994, peraltro non contestata, in alcun modo, dalle difese. Appare, a questo punto, quasi ultroneo ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 34149 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], E., Rv. 276566), tanto più alla luce delle accertate condotte di concorso esterno poste in essere dal D'ALI' in favore di Cosa nostra e di suoi esponenti apicali del calibro di Totò RIINA e di Matteo [OSCURATO:PERSONA]. Condotte, queste ultime, che, del tutto logicamente, la Corte territoriale, seguendo le precise indicazioni provenienti dalla sentenza rescindente, ha ritenuto illuminanti per ricostruire, con una valutazione complessiva dell'intero compendio probatorio, la natura e la portata anche di quelle successive. Quanto meno infondati sono, poi, i rilievi mossi dalle difese (soprattutto nel ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto la struttura portante) sulla valutazione dell'attendibilità del collaboratore di giustizia Antonino BIRRITTELLA. La Corte di appello si è diffusa a lungo, per ben 24 pagine (pagg. 74-98), sulle dichiarazioni del BIRRITTELLA, descrivendone, anzitutto, a dimostrazione della sua credibilità (nella conoscenza di vicende di mafia), la vicinanza a [OSCURATO:PERSONA] PACE, capo della famiglia mafiosa di Trapani, e sottolineando come egli, a conferma della sua attendibilità, avesse beneficiato dell'attenuante della "dissociazione attuosa" ex art. 8 d.l. n. 152/91.(.1/( Di poi, la Corte di merito si è via via soffermata su talune pretese discrasie del narrato del propalante, fornendo, sempre, rispetto ad esse, una chiave di lettura plausibile e non manifestamente illogica, ha spiegato, a lungo e senza vizi argomentativi, le ragioni che l'anno indotta, in sintonia con i giudici di appello emittenti la sentenza annullata, a condividere il giudizio di attendibilità del BIRRITTELLA, viceversa negato dal primo Giudice, ha illustrato i plurimi elementi di riscontro delle sue dichiarazioni emersi nel processo ed ha concluso, coerentemente, affermando la maggiore pregnanza probatoria di tali elementi di riscontro in confronto alle lamentate criticità delle dichiarazioni, per il vero, correttamente ritenute spesso afferenti ad aspetti del tutto secondari nonché spiegabili e spiegate. Ha, tra l'altro, evidenziato, a fronte di obiezioni difensive circa sentenze irrevocabili di assoluzione di personaggi accusati da BIRRITTELLA, come tali assoluzioni non fossero scaturite da un giudizio di attendibilità del propalante, ma da assenza di riscontri, viceversa presenti nel processo che ci occupa. Per il resto, le critiche alla sentenza sulla valutazione dell'attendibilità di BIRRITTELLA scontano un approccio atomistico, reiterativo di censure già dedotte in appello e adeguatamente confutate, rifuggendo da una lettura complessiva del materiale probatorio, viceversa governato dalla Corte di merito in piena coerenza con il disposto dell'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. 5. Da ultimo, deve ritenersi infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio (ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]0'). La individuazione di una pena superiore al medio edittale e il diniego delle attenuanti generiche sono state convenientemente giustificate dalla Corte del rinvio in considerazione dell'estrema gravità della condotta dell'imputato, "il quale ha, per decenni, messo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] le sue energie personali (cfr. vicenda relativa al fondo Zangara), le sue attività imprenditoriali (leggasi [OSCURATO:PERSONA]), le proprie elevate funzioni pubbliche (quale Senatore della Repubblica e Sottosegretario al Ministero degli Interni), il proprio potere e le proprie fortune politiche (peraltro in parte costruite proprio grazie ad uno scellerato patto con la mafia), giungendo anche a determinare il trasferimento di un Prefetto - dopo averlo minacciato - per compiacere i piani di egemonia economica del capomafia di Trapani, il tutto con rapporti di stretto collegamento con i principali e più pericolosi esponenti della Cosa nostra palermitana e trapanese...". 6. Per le superiori considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'imputato va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], che vanno liquidate, per ciascuna di esse, in complessivi euro 6.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione della somma liquidata alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è dichiarato antistatario. L'imputato va, infine, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro
Sentenza Cassazione n. 38047/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris