CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 33815/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PadovaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.E’ impugnata la sentenza del Tribunale di Padova che, giudicando sullaimpugnazione avverso la sentenza n. 224/2023, emessa in data 22/03/2023 dalGiudice di pace di quella stessa città – che, in assenza dell’imputato, assistito dadifensore di fiducia, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di minaccecontinuate, condannandolo alla pena di giustizia (euro 400 di multa) - hadichiarato inammissibile l’appello proposto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell’art. 581co. 1-ter cod. proc. pen., per omessa allegazione, all’atto di gravame, dellaprocura speciale a impugnare rilasciata dopo la sentenza di primo grado.2. Ricorre per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia,avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge un unico motivo, di seguito enunciato neilimiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilitàdell’appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1-quatercod.proc.pen. (nel testo in vigore all’epoca di proposizione dell’appello) e dell’art.591 cod.proc.pen., poiché avrebbe dovuto tenersi conto della modificazione dellanorma introdotta con la legge 9 agosto 2024 n. 114, in vigore dal 25 agosto2024, che prevede il rilascio del suddetto mandato solo in caso di impugnazioneproposta dal difensore di ufficio.3. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.3.1. Va premesso che, nel suo testo originario, introdotto dal d. lgs. n. 150del 2022, l'art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen. stabiliva che, nel caso diimputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione deldifensore dovesse essere depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandatoad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente ladichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato.La norma è stata modificata per effetto dell'art. 2 lett. o), della legge 9 agosto2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, nel senso che tale adempimento èrichiesto solo in caso di atto di impugnazione proposto dal difensore di ufficio.Quindi, la previsione non opera più per il difensore di fiducia, il quale non ètenuto a depositare lo specifico mandato ad impugnare.La legge n. 114 del 2025 non ha dettato una disciplina transitoria per la normain rassegna, sicché torna applicabile il principio generale del tempus regit actumsancito dall'art. 11 preleggi. La concreta declinazione, per il caso in rassegna, dellaregola appena citata si rinviene nella motivazione della sentenza Sez. U n. 13808del 24/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA]. Detta pronuncia — occupandosi dellaabrogazione, per effetto della medesima legge n. 114 del 2024, del comma 1-terdell'art. 581 cod. proc. pen. — ha osservato che viene in rilievo una disposizioneafferente al contenuto e ai caratteri dell'atto di impugnazione «consideratoisolatamente e nel suo aspetto formale», con effetti istantanei «che si esaurisconosenza residui nel suo puntuale compimento»; pertanto, in ossequio all'art. 11preleggi, deve aversi riguardo alla disciplina vigente al momento del compimentodell'atto stesso, vale a dire alla data di proposizione dell'impugnazione.Ne consegue che il nuovo art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. si applicaalle impugnazioni proposte a partire dalla data di entrata in vigore della legge n.114 del 2024, e cioè dal 25 agosto 2024. (Sez. 4, n. 14453 del 04/02/2025,Vacaru, Rv. 287973; conf. sez. 5, n. 23680 del 06/06/2025, Pino, Rv. 288203)3.2. La questione posta dal ricorso trova, dunque, soluzionenell’orientamento oramai pacifico di questa Corte, a tenore del quale in tema diimpugnazioni, il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel testoanteriore alla modifica apportata dall'art. 2, comma 1, legge 9 agosto 2024, n.114, a mente del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità,specifico mandato a impugnare, contenente dichiarazione o elezione di domicilio,si applica, per il principio del "tempus regit actum", alle impugnazioni del difensoredi fiducia dell'imputato assente, proposte anteriormente al 25 agosto 2024, datadi entrata in vigore della novella.3.3. Invero, nel caso di specie, sono incontroverse le seguenti circostanzerelative al giudizio di primo grado:- il ricorrente è stato dichiarato assente;- il ricorrente era assistito da difensore di fiducia;- l’atto di appello è stato proposto in data 5/05/2023 e non è stato corredatodello specifico mandato ad impugnare rilasciato al difensore dopo lapronuncia della sentenza di primo grado.3.4. Facendo applicazione del richiamato principio di diritto, alcun rilievo puòdarsi alla circostanza che l’imputato, dichiarato assente, fosse assistito da undifensore di fiducia, giacchè, come si è visto, la disciplina previgente non operavaalcuna distinzione rispetto al difensore di ufficio.Cosicché, secondo la disciplina vigente al momento della presentazionedell'impugnazione, l’atto di gravame avrebbe dovuto contenere specifico mandatoad impugnare rilasciato al difensore dopo la pronuncia della sentenza di primogrado.4. Il provvedimento impugnato è dunque coretto, mentre il ricorso risultamanifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con leconseguenti statuizioni di condanna al pagamento delle spese processuali e alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsicome in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 3 giugno 2026Il Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] PresidenteRossella Catena