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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2001

ECLI:EU:C:2001:707
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 62001C0196 - IT Avviso legale importante | 62001C0196 Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 13 dicembre 2001. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] de Luxembourg. - Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 75/442/CEE - Decisione 94/3/CE - Catalogo europeo dei rifiuti. - [OSCURATO:PERSONA]196/01. raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-00569 Conclusioni dell avvocato generale

1. In applicazione dell'art. 226 CE la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti , così come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE , e della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 dicembre 1993, 93/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 .

2. La direttiva 75/442, così come modificata dalla direttiva 91/156 , stabilisce le regole comunitarie che disciplinano la gestione dei rifiuti nella Comunità.

3. L'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 prevede: «Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, preparerà, entro il 1° aprile 1993, un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato

I. Questo elenco sarà oggetto di un riesame periodico e, se necessario, sarà riveduto secondo la stessa procedura».

4. [OSCURATO:PERSONA] ha adottato con la decisione 94/3 l'elenco a cui si fa riferimento in questa ultima disposizione, denominato «Catalogo europeo dei rifiuti» .

5. Il terzo considerando della direttiva 91/156 precisa che, «per rendere più efficace la gestione dei rifiuti nell'ambito della Comunità, è necessaria una terminologia comune».

6. Ai sensi del punto 5 della nota introduttiva dell'allegato alla decisione 94/3: «Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti».

7. Il CER è stato recepito nel diritto lussemburghese mediante la circolare ministeriale 20 novembre 1998, adottata dal Ministro dell'Ambiente, relativa all'introduzione di una nomenclatura dei rifiuti .

8. Ai sensi del punto 1, primo comma, di tale circolare: «La presente circolare persegue un duplice obiettivo: introdurre una nomenclatura lussemburghese dei rifiuti recepire il catalogo europeo dei rifiuti (CER)».

9. Ritenendo che la direttiva 75/442 e la decisione 94/3 non fossero state attuate in maniera corretta nell'ordinamento lussemburghese, la [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto il procedimento di inadempimento.

Dopo avere invitato il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo a presentare le sue osservazioni, il 25 luglio 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso un parere motivato con cui invitava questo Stato membro a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi al parere stesso entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

Poiché il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non ha dato seguito a questo parere, la [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto il ricorso in oggetto.

10. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 e della decisione 94/3; condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo alle spese.

11. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, dotandosi di un CER, la Comunità mirava a disporre, al fine di rendere più efficace la gestione dei rifiuti nella Comunità, di una terminologia comune e di una definizione dei rifiuti, come indicano il terzo considerando della direttiva 91/156 e il punto 5 della nota introduttiva dell'allegato alla decisione 94/3.

12. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della decisione 94/3, questa è indirizzata agli Stati membri e che, in virtù dell'art. 249, quarto comma, CE, la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo avrebbe avuto l'obbligo di recepire il CER nel suo diritto interno.

13. Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha violato il carattere obbligatorio della decisione 94/3, da una parte, dando attuazione al CER a mezzo di una circolare ministeriale, che pone obblighi all'amministrazione, ma non è vincolante nei confronti dei terzi, e, dall'altra, introducendo contemporaneamente al CER una nomenclatura meramente lussemburghese, differente dal primo e che aveva come effetto quello di escludere l'uso del CER per un gran numero di operazioni per le quali è rilevante la classificazione dei rifiuti.

14. Il governo lussemburghese osserva che l'entrata in vigore di un regolamento granducale volto a consentire l'utilizzazione integrale e fedele del CER è prevista per il 1° gennaio 2002 e che l'amministrazione dell'Ambiente sta predisponendo tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'utilizzazione esclusiva del CER a partire dalla medesima data.

Il governo lussemburghese sottolinea, inoltre, che la circolare ministeriale sarà abrogata a breve termine.

Lo stesso invita pertanto la [OSCURATO:PERSONA] a rinunciare al suo ricorso.

Sull'inadempimento

15. Il governo lussemburghese non contesta di essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 e della decisione 94/3.

16. Al contrario, esso ha indicato che era sua intenzione dare adeguato seguito al ricorso promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] nel duplice intento di evitare una condanna e di garantire un'applicazione conforme ed uniforme della disciplina comunitaria.

17. In ogni caso, dalla giurisprudenza costante risulta che l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in funzione della situazione dello Stato membro quale essa si presentava alla scadenza del termine fissato nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi .

18. Il termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel parere motivato inviato al [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo scadeva il 25 settembre 2000.

19. Orbene, il governo lussemburghese ha affermato che è stato elaborato un progetto di regolamento granducale ai fini di un'utilizzazione integrale e fedele del CER e che questo regolamento è stato adottato dal governo lussemburghese il 6 settembre 2001 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2002, data a partire dalla quale sarà utilizzato solo il CER.

Un progetto di regolamento granducale concernente il deposito in discarica dei rifiuti sarebbe stato adottato dal governo lussemburghese il 20 luglio 2001.

La circolare ministeriale dovrebbe essere abrogata in tempi rapidi.

20. Poiché gli obblighi discendenti dalla direttiva 75/442 e dalla decisione 94/3 sono rimasti inadempiuti alla data fissata nel parere motivato, il ricorso introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] si deve considerare fondato.

Per le stesse ragioni non si può rimproverare a quest'ultima di non avere accolto la richiesta di rinuncia formulata dal [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo.

21. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda, come è avvenuto nel caso di specie. Conclusioni

22. Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare che: «1) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, e della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 dicembre 1993, 93/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'art. 1, lett. a, della direttiva 75/442. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese».

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62001C0196 - IT Avviso legale importante | 62001C0196 Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 13 dicembre 2001. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] de Luxembourg. - Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 75/442/CEE - Decisione 94/3/CE - Catalogo europeo dei rifiuti. - [OSCURATO:PERSONA]196/01. raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-00569 Conclusioni dell avvocato generale 1. In applicazione dell'art. 226 CE la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti , così come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE , e della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 dicembre 1993, 93/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 . 2. La direttiva 75/442, così come modificata dalla direttiva 91/156 , stabilisce le regole comunitarie che disciplinano la gestione dei rifiuti nella Comunità. 3. L'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 prevede: «Ai sensi della presente direttiva, si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, preparerà, entro il 1° aprile 1993, un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Questo elenco sarà oggetto di un riesame periodico e, se necessario, sarà riveduto secondo la stessa procedura». 4. [OSCURATO:PERSONA] ha adottato con la decisione 94/3 l'elenco a cui si fa riferimento in questa ultima disposizione, denominato «Catalogo europeo dei rifiuti» . 5. Il terzo considerando della direttiva 91/156 precisa che, «per rendere più efficace la gestione dei rifiuti nell'ambito della Comunità, è necessaria una terminologia comune». 6. Ai sensi del punto 5 della nota introduttiva dell'allegato alla decisione 94/3: «Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti». 7. Il CER è stato recepito nel diritto lussemburghese mediante la circolare ministeriale 20 novembre 1998, adottata dal Ministro dell'Ambiente, relativa all'introduzione di una nomenclatura dei rifiuti . 8. Ai sensi del punto 1, primo comma, di tale circolare: «La presente circolare persegue un duplice obiettivo: introdurre una nomenclatura lussemburghese dei rifiuti recepire il catalogo europeo dei rifiuti (CER)». 9. Ritenendo che la direttiva 75/442 e la decisione 94/3 non fossero state attuate in maniera corretta nell'ordinamento lussemburghese, la [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto il procedimento di inadempimento. Dopo avere invitato il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo a presentare le sue osservazioni, il 25 luglio 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso un parere motivato con cui invitava questo Stato membro a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi al parere stesso entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non ha dato seguito a questo parere, la [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto il ricorso in oggetto. 10. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 e della decisione 94/3; condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo alle spese. 11. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, dotandosi di un CER, la Comunità mirava a disporre, al fine di rendere più efficace la gestione dei rifiuti nella Comunità, di una terminologia comune e di una definizione dei rifiuti, come indicano il terzo considerando della direttiva 91/156 e il punto 5 della nota introduttiva dell'allegato alla decisione 94/3. 12. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della decisione 94/3, questa è indirizzata agli Stati membri e che, in virtù dell'art. 249, quarto comma, CE, la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo avrebbe avuto l'obbligo di recepire il CER nel suo diritto interno. 13. Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha violato il carattere obbligatorio della decisione 94/3, da una parte, dando attuazione al CER a mezzo di una circolare ministeriale, che pone obblighi all'amministrazione, ma non è vincolante nei confronti dei terzi, e, dall'altra, introducendo contemporaneamente al CER una nomenclatura meramente lussemburghese, differente dal primo e che aveva come effetto quello di escludere l'uso del CER per un gran numero di operazioni per le quali è rilevante la classificazione dei rifiuti. 14. Il governo lussemburghese osserva che l'entrata in vigore di un regolamento granducale volto a consentire l'utilizzazione integrale e fedele del CER è prevista per il 1° gennaio 2002 e che l'amministrazione dell'Ambiente sta predisponendo tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'utilizzazione esclusiva del CER a partire dalla medesima data. Il governo lussemburghese sottolinea, inoltre, che la circolare ministeriale sarà abrogata a breve termine. Lo stesso invita pertanto la [OSCURATO:PERSONA] a rinunciare al suo ricorso. Sull'inadempimento 15. Il governo lussemburghese non contesta di essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 e della decisione 94/3. 16. Al contrario, esso ha indicato che era sua intenzione dare adeguato seguito al ricorso promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] nel duplice intento di evitare una condanna e di garantire un'applicazione conforme ed uniforme della disciplina comunitaria. 17. In ogni caso, dalla giurisprudenza costante risulta che l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in funzione della situazione dello Stato membro quale essa si presentava alla scadenza del termine fissato nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi . 18. Il termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel parere motivato inviato al [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo scadeva il 25 settembre 2000. 19. Orbene, il governo lussemburghese ha affermato che è stato elaborato un progetto di regolamento granducale ai fini di un'utilizzazione integrale e fedele del CER e che questo regolamento è stato adottato dal governo lussemburghese il 6 settembre 2001 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2002, data a partire dalla quale sarà utilizzato solo il CER. Un progetto di regolamento granducale concernente il deposito in discarica dei rifiuti sarebbe stato adottato dal governo lussemburghese il 20 luglio 2001. La circolare ministeriale dovrebbe essere abrogata in tempi rapidi. 20. Poiché gli obblighi discendenti dalla direttiva 75/442 e dalla decisione 94/3 sono rimasti inadempiuti alla data fissata nel parere motivato, il ricorso introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] si deve considerare fondato. Per le stesse ragioni non si può rimproverare a quest'ultima di non avere accolto la richiesta di rinuncia formulata dal [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo. 21. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda, come è avvenuto nel caso di specie. Conclusioni 22. Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare che: «1) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, e della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 dicembre 1993, 93/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'art. 1, lett. a, della direttiva 75/442. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese».
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