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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 29078/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dirigettare il ricorso,vista la memoria di replica per la parte civile a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] datata[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale si chiede di dichiarare inammissibile il ricorso, oltre alla liquidazionedelle spese sostenute dalla parte civile, come da nota spese allegata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma dellasentenza emessa dal Tribunale di Palmi in data 11/09/2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del coimputato [OSCURATO:PERSONA], appellata dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., ha condannatogli imputati al risarcimento del danno a favore della parte civile.2.

Avverso detta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale diRuggiero [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico motivo, con il quale si deduce, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 490 cod.pen., 129 e 192 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza di un contributo causaledel ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai fatti di cui all’imputazione e conseguente omessa applicazionedell’art. 129 cod. proc. pen.; assume la difesa che la sentenza impugnata, all'esito del giudiziodi appello, è pervenuta alla declaratoria di prescrizione del reato contestato, confermando lestatuizioni civili senza alcun apprezzamento sulla penale responsabilità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA],che non sarebbe nemmeno il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. poi [OSCURATO:SOCIETA].; siassume inoltre che, essendo stata dichiarata la prescrizione del reato, avrebbe dovuto esserepronunciata sentenza ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in considerazionedell’inammissibilità dei motivi di gravame della parte civile e dell’assenza di prove edargomentazioni in ordine al contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reatocontestatogli in concorso con il coimputato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.1.1.

La sentenza di appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è pervenutaalla declaratoria di prescrizione del reato contestato, ma ha confermato l’assoluzionedell’imputato [OSCURATO:PERSONA] pronunciata ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. per particolaretenuità del fatto, previa parziale riforma della sentenza di primo grado limitatamente agli effetticivili, con condanna del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, che era stata omessa dal primogiudice, pur in presenza di conclusioni in tal senso della parte civile; appare pertanto del tuttoeccentrica la censura relativa all’omessa necessaria valutazione ai fini della pronuncia di sentenzaai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., che non trova applicazione nel caso di specie, in cui ilgiudice dell'appello è chiamato a pronunciarsi soltanto sull’impugnazione della parte civile,dovendo valutare il compendio probatorio, sia pure previa incidentale valutazione dellaresponsabilità penale dell'imputato, ai soli fini della decisione sulle statuizioni civili (Cass. Sez.6, Sent. n. 43644 del 11/09/2019, Rv. 277375 – 03).1.2.

Deve, inoltre, affermarsi l’intangibilità delle statuizioni penali nei confronti del ricorrente(cfr. in tal senso Sez. 3, Sentenza n. 3083 del 18/10/2016, Rv. 268894 – 01), posto che soltantola parte civile ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado al solo finedell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, in mancanza di una precedentestatuizione sul punto da parte del giudice di primo grado.

Correttamente, pertanto, la Corte dimerito si è pronunciata sulla domanda di risarcimento presentata dalla parte civile, pur inpresenza della sentenza di primo grado di non punibilità del ricorrente per la particolare tenuitàdel fatto, in quanto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, ilgiudice di prime cure, che aveva emesso sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., era tenutoa pronunciarsi sulla domanda di risarcimento presentata dalla parte civile (cfr. sez. 6, Sentenzan. 50235 del 21/11/2023, Rv. 285671 – 01).1.3.

In ordine alla condotta concorsuale del ricorrente, va rilevato che, contrariamente a quantolamentato dalla difesa, la sentenza impugnata ha motivato in modo congruo e giuridicamentecorretto la sussistenza della condotta del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il coimputatoValente, di illecito utilizzo di bombole vuote marchiate [OSCURATO:SOCIETA], sia pure per relationem allapronuncia di primo grado, non ricorrendo elementi di novità rispetto a quelli già esaminati edisattesi nella sentenza richiamata, conclusasi con l’intangibilità delle relative statuizioni penalinei confronti del ricorrente.

Va invero rammentato che la necessità per il giudice di appello diredigere una motivazione "rafforzata" sussiste soltanto nel caso in cui la riforma della decisionedi primo grado si fondi su una mutata valutazione delle prove acquisite e non anche quando essasia, come nel caso in scrutinio, legittimata da una diversa valutazione in diritto, operata sulpresupposto dell'erroneità di quella formulata dal primo giudice (Cass. Sez. 2, Sent. n. 38277del 07/06/2019, Rv. 276954 – 04).6.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni idonee adescludere la colpa nella proposizione del ricorso, anche al pagamento della somma di euro tremilaciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l’imputatoalla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla partecivile [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in complessivi euro 3.020,38 oltre accessori di legge.Così è deciso, il 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dirigettare il ricorso,vista la memoria di replica per la parte civile a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] datata[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale si chiede di dichiarare inammissibile il ricorso, oltre alla liquidazionedelle spese sostenute dalla parte civile, come da nota spese allegata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma dellasentenza emessa dal Tribunale di Palmi in data 11/09/2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del coimputato [OSCURATO:PERSONA], appellata dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., ha condannatogli imputati al risarcimento del danno a favore della parte civile.2. Avverso detta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale diRuggiero [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico motivo, con il quale si deduce, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 490 cod.pen., 129 e 192 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza di un contributo causaledel ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai fatti di cui all’imputazione e conseguente omessa applicazionedell’art. 129 cod. proc. pen.; assume la difesa che la sentenza impugnata, all'esito del giudiziodi appello, è pervenuta alla declaratoria di prescrizione del reato contestato, confermando lestatuizioni civili senza alcun apprezzamento sulla penale responsabilità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA],che non sarebbe nemmeno il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. poi [OSCURATO:SOCIETA].; siassume inoltre che, essendo stata dichiarata la prescrizione del reato, avrebbe dovuto esserepronunciata sentenza ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in considerazionedell’inammissibilità dei motivi di gravame della parte civile e dell’assenza di prove edargomentazioni in ordine al contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reatocontestatogli in concorso con il coimputato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. La sentenza di appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è pervenutaalla declaratoria di prescrizione del reato contestato, ma ha confermato l’assoluzionedell’imputato [OSCURATO:PERSONA] pronunciata ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. per particolaretenuità del fatto, previa parziale riforma della sentenza di primo grado limitatamente agli effetticivili, con condanna del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, che era stata omessa dal primogiudice, pur in presenza di conclusioni in tal senso della parte civile; appare pertanto del tuttoeccentrica la censura relativa all’omessa necessaria valutazione ai fini della pronuncia di sentenzaai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., che non trova applicazione nel caso di specie, in cui ilgiudice dell'appello è chiamato a pronunciarsi soltanto sull’impugnazione della parte civile,dovendo valutare il compendio probatorio, sia pure previa incidentale valutazione dellaresponsabilità penale dell'imputato, ai soli fini della decisione sulle statuizioni civili (Cass. Sez.6, Sent. n. 43644 del 11/09/2019, Rv. 277375 – 03).1.2. Deve, inoltre, affermarsi l’intangibilità delle statuizioni penali nei confronti del ricorrente(cfr. in tal senso Sez. 3, Sentenza n. 3083 del 18/10/2016, Rv. 268894 – 01), posto che soltantola parte civile ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado al solo finedell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, in mancanza di una precedentestatuizione sul punto da parte del giudice di primo grado. Correttamente, pertanto, la Corte dimerito si è pronunciata sulla domanda di risarcimento presentata dalla parte civile, pur inpresenza della sentenza di primo grado di non punibilità del ricorrente per la particolare tenuitàdel fatto, in quanto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, ilgiudice di prime cure, che aveva emesso sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., era tenutoa pronunciarsi sulla domanda di risarcimento presentata dalla parte civile (cfr. sez. 6, Sentenzan. 50235 del 21/11/2023, Rv. 285671 – 01).1.3. In ordine alla condotta concorsuale del ricorrente, va rilevato che, contrariamente a quantolamentato dalla difesa, la sentenza impugnata ha motivato in modo congruo e giuridicamentecorretto la sussistenza della condotta del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il coimputatoValente, di illecito utilizzo di bombole vuote marchiate [OSCURATO:SOCIETA], sia pure per relationem allapronuncia di primo grado, non ricorrendo elementi di novità rispetto a quelli già esaminati edisattesi nella sentenza richiamata, conclusasi con l’intangibilità delle relative statuizioni penalinei confronti del ricorrente. Va invero rammentato che la necessità per il giudice di appello diredigere una motivazione "rafforzata" sussiste soltanto nel caso in cui la riforma della decisionedi primo grado si fondi su una mutata valutazione delle prove acquisite e non anche quando essasia, come nel caso in scrutinio, legittimata da una diversa valutazione in diritto, operata sulpresupposto dell'erroneità di quella formulata dal primo giudice (Cass. Sez. 2, Sent. n. 38277del 07/06/2019, Rv. 276954 – 04).6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni idonee adescludere la colpa nella proposizione del ricorso, anche al pagamento della somma di euro tremilaciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputatoalla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla partecivile [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in complessivi euro 3.020,38 oltre accessori di legge.Così è deciso, il 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]
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