CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 2022
Cassazione n. 17113/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 03/11/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Luigi ORSI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] - nei confronti del Presidente del Collegio della Settima sezione penale del Tribunale di Napoli, nel giudizio di primo grado a suo carico per reati fiscali - per mancata allegazione del verbale dell'udienza del 14 ottobre 2021. Tale omessa allegazione non aveva consentito al Collegio la verifica della data di udienza, del contenuto del provvedimento ritenuto pregiudizievole, e neppure di apprezzare la tempestività della deduzione della causa di incompatibilità, che avrebbe dovuto essere rilevata nel corso di quella udienza, anche solo mediante deduzione a verbale. Inoltre, l'ordinanza impugnata ha rilevato che non risulta documentata la presenza dell'imputato in udienza, ciò che è richiesto dall'esegesi di legittimità, e che l'istanza di ricusazione non può rivestire i connotati di autonoma dichiarazione, sia per la mancata dimostrazione della sua tempestività, sia perchè priva della autenticazione del proponente da parte del difensore. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo, denunciando violazione di norme processuali e correlati vizi della motivazione, mancante e contraddittoria, assumendo che il verbale dell'udienza del 14 ottobre 2021 non è stato depositato per non essere stato messo a disposizione delle parti dalla cancelleria nel breve lasso temporale tra il giovedì, in cui si è celebrata l'udienza, e il lunedì successivo, giorno di scadenza del termine per il deposito dell'istanza di ricusazione ex art. 38 cod. proc. pen. Invece, la Corte avrebbe potuto acquisire ex officio il documento, ciò che non ha fatto. Quanto al dubbio che l'istanza di ricusazione sia stata formulata il 14 ottobre personalmente dalla parte, la circostanza è documentata per tabulas dal verbale di udienza. 2.1. Con riferimento, poi, alla mancata autenticazione della firma, si deduce che l'atto è stato sottoscritto e depositato personalmente dall'imputato. Osserva, ulteriormente, il ricorrente di avere precedentemente già denunciato uno dei componenti del collegio della Corte di appello che ha deciso sull'istanza di ricusazione, in violazione del dovere di astensione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame dell'istanza di ricusazione. 2. Legittimamente il ricorrente si duole dell'omessa verifica, da parte della Corte di appello, investita dell'istanza di ricusazione, della ritualità della proposizione della dichiarazione di ricusazione. 3.Invero, osserva il Collegio che - dalla consultazione dell'incarto processuale - a cui la Corte di legittimità accede in ragione del vizio dedotto ( error in procedendo) - risulta il rispetto delle regole stabilite per la presentazione della istanza di ricusazione, dal momento che essa venne proposta durante l'udienza ( art. 38 co. 2 cod. proc. pen. ) personalmente dall'imputato presente all'udienza del 14 ottobre 2021 ( cfr. trascrizione della udienza); inoltre, alla dichiarazione resa in udienza ha fatto seguito l'illustrazione delle ragioni della ricusazione del presidente del Collegio giudicante, mediante deposito di una dichiarazione scritta, sottoscritta e depositata dallo stesso Varriale. 4.Cosicchè, risulta del tutto immotivato il provvedimento impugnato nella parte in cui rinuncia ad affrontare il merito della ricusazione, in presenza di una dichiarazione della parte sufficientemente circostanziata nei confronti del Presidente del Collegio giudicante, tale da consentire al Collegio di richiedere le opportune informazioni senza implicare indagini a largo raggio, incompatibili con la natura della procedura di ricusazione (Sez. 2, n. 2675 del 25/05/1994, Rv. 199408). 5.La Corte di appello avrebbe dovuto acquisire gli atti e motivare specificamente in merito alla istanza di ricusazione, essendo stato posta in condizione di comprendere quali atti acquisire, tra cui il verbale. 6. Alla luce di quanto premesso, il provvedimento con il quale la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame Così deciso in Roma, 14 febbraio 2022 'Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]\onte Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]7i CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE