CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 33475/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso 12149-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CALIENDO, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] CARUSO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] LAURITANO e Giuseppe TESTA; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesa per legge; - controricorrente - avverso la sentenza n. 849/2019 del Tribunale di Napoli, depositata il 13/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Napoli (d'ora in poi, "Consorzio") ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 8049/19, del 13 settembre 2019, del Tribunale di Napoli, che ha respinto l'opposizione - riconducendola alla previsione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. - dallo stesso proposta avverso cartella esattoriale notificata a mezzo "pec" in data 22 settembre 2016, con la quale [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione (oggi Agenzia delle Entrate e Riscossione) aveva chiesto il pagamento della somma di C 1.664.050,00. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver adito l'autorità giudiziaria sul presupposto che la cartella esattoriale gli sarebbe stata notificata in violazione del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, deducendo, pertanto, la nullità/inesistenza della notificazione. Si doleva, inoltre, l'opponente anche dell'omessa notifica della sentenza del Tribunale di Napoli, atto presupposto della cartella, della carenza di motivazione di quest'ultima, eccependo, infine, la prescrizione del credito. Costituitesi in giudizio la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione, dopo che l'adito giudicante aveva respinto la richiesta di sospensione della cartella di pagamento, la proposta opposizione veniva rigettata, sul rilievo che i vizi afferenti alla notifica della cartella esattoriale impugnata dovessero essere proposti con tempestiva opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., nella specie, invece, mancata. Riteneva, inoltre, il Tribunale di Napoli che non ricorresse alcuna violazione del diritto di difesa del Consorzio, in considerazione sia dell'adeguata motivazione della cartella (risultando chiaramente richiamata la ragione di credito, relativa a vicenda giuckziaria svoltasi attraverso tre gradi di giudizio e ben nota all'opponente), sia delle ampie argomentazioni difensive allora svolte dall'odierno ricorrente. Veniva, infine, rigettata l'eccezione di prescrizione, non risultando maturato il termine di cui all'art. 2945 cod. civ. Al rigetto dell'opposizione seguiva la condanna dell'opponente al risarcimento del danno in favore della Regione, ex art. 96 cod. proc. civ., oltre al rimborso delle spese di lite per ciascuna delle parti costituite. 3. Avverso la pronuncia del Tribunale partenopeo ricorre per cassazione il Consorzio, sulla base - come detto - di cinque motivi. 3.1. Con il primo motivo è denunciata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 22 e 23 -bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 26, dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 e dell'art. 617 cod. proc. civ.Deduce il ricorrente che la notifica della cartella di pagamento opposta era viziata da nullità insanabile e/o da inesistenza. La cartella, infatti, è risultata trasmessa a mezzo "pec" (secondo quanto previsto dall'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973), ma come semplice file "pdf", non firmato digitalmente né in formato "CAdES", né in quello "PAdES", risultando, inoltre, privo della attestazione di conformità ex art. 22 e 23-bis del d.lgs. n. 26 del 2005, e quindi, come tale, carente di qualsiasi valore legale ed insuscettibile di produrre effetti giuridici, ivi compreso il decorso del termine di cui all'art. 617 cod. proc. civ. 3.2. Con il secondo motivo è denunciata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione dell'art. 479 cod. proc. civ. Deduce il ricorrente che la notifica della cartella di pagamento non era stata preceduta da quella, alla parte, della sentenza del Tribunale cui essa faceva riferimento, come dedotto anche in primo grado. Pertanto, l'omessa notifica della sentenza alla parte, ex art.479 cod. proc. civ. (essendo la notifica avvenuta solo nei riguardi dei procuratori costituiti), quale atto presupposto della cartella, integrerebbe, secondo il ricorrente, un vizio procedurale che comporta la nullità della cartella di pagamento opposta. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia - sempre ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 615 cod. proc. civ. Deduce il ricorrente che nelle ipotesi di opposizione a cartella di pagamento, in cui venga eccepita la mancata notifica dell'atto presupposto, l'iniziativa assunta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., e non, invero, come accaduto nel caso in esame, come opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (con tutte le relative conseguenze in ordine alla tempestività della opposizione). Ritiene il ricorrente che, in virtù della mancata notifica del titolo esecutivo sottostante alla cartella di pagamento impugnata, si sia contestato il diritto di procedere ad esecuzione, non costituendo la mancata notifica dell'atto presupposto semplice vizio formale di un atto del processo. 3.4. Con il quarto motivo è denunciata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Deduce, al riguardo, il ricorrente che la cartella di pagamento, oggetto della proposta impugnazione, costituendo un provvedimento amministrativo, sarebbe viziata da carenza e/o insufficienza di motivazione, in violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000. La necessità della motivazione si imporrebbe, vieppiù, allorché la cartella di pagamento - come nella specie - non segua uno specifico atto già notificato al contribuente. 3.5. Con il quinto motivo è denunciata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ. Deduce, al riguardo, il ricorrente come il Tribunale di Napoli non abbia valutato correttamente il comportamento processuale tenuto da esso Consorzio, avendo erroneamente ritenuto che esso abbia agito in violazione della buona fede e della diligenza processuale, condannandolo al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ.4. L'Agenzia delle Entrate e riscossione e la Regione [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito, con distinti controricorsi, all'avversaria impugnazione, deducendone l'inammissibilità, e comunque la non fondatezza. 5. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha fatto pervenire conclusioni scritte, nel senso dell'accoglimento del quinto motivo di ricorso. 6. Il ricorrente ha depositato memoria con cui, in ragione del sopravvenuto pagamento dell'importo riportato nella cartella oggetto del presente giudizio (come documentato dagli allegati alla memoria), ha chiesto dichiarare cessata la materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la cassazione della sentenza impugnata in accoglimento del quinto motivo di ricorso e, dunque, limitatamente alla disposta condanna di esso Consorzio ex art. 96 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 7. Il ricorso va rigettato. 7.1. In via preliminare, tuttavia, deve darsi atto che la memoria depositata dal legale del ricorrente deve intendersi come rinuncia ai motivi di impugnazione diversi dal quinto. Al riguardo, pertanto, si reputa di dover dare seguito al principio - già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, sebbene non del tutto univocamente - secondo cui la "rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 cod. proc. civ. per la rinuncia al ricorso" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 13 gennaio 2021, n. 414, Rv. 660413-02; Cass. Sez. 6-3, ord. 27 agosto 2020, n. 17893, Rv. 658757-02; Cass. Sez. 1, sent. 3 novembre 2016, n. 22269, Rv. 642643-01; Cass. Sez. 1, sent. 9 giugno 2011, n. 12638, Rv. 618314-01; Cass. Sez. 5, sent. 15 maggio 2006, n. 11154; Rv. 590029-01). 7.2. Resta, tuttavia, da esaminare il quinto motivo di ricorso, che è inammissibile. 7.2.1. Il motivo prospetta, infatti, la cassazione della condanna ex art. 96 cod. proc. civ. quale mera "res sperata", ovvero quale conseguenza dell'accoglimento del ricorso, visto che l'opposizione dovrebbe ritenersi fondata e, quindi, "rituale, tempestiva, motivata, fondata e non oggetto di abuso processuale", senza dedurre vizi che specificamente inficino il provvedimento ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; esso, pertanto, si presenta alla stregua di un "non motivo" (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01; Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01), donde la sua inammissibilità. Né, d'altra parte, è sufficiente - a superare il rilievo di difetto di specificità del presente motivo - la doglianza secondo cui il giudice di appello avrebbe "erroneamente ritenuto che il ricorrente abbia agito in violazione della buona fede e diligenza processuale". Sul punto, infatti, deve ribadirsi che "l'accertamento della responsabilità aggravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato" (Cass. Sez. 6-2, ord. 4 marzo 2022, n. 7222, Rv. 664188-01), mentre, nella specie, non è denunciata l'esistenza di un vizio motivazionale, nei ristretti limiti in cui essa è ormai ammessa. Al riguardo, invero, va rammentato che, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - nel testo "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) - il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01). Il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti "meramente apparente", evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, "benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), o perché affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6- Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01). Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio "emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.). Ma alcun vizio motivazionale, nei termini appena illustrati, è stato prospettato dal ricorrente. 8. Le spese del presente giudizio di legittimità, pertanto, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. 9. A carico del ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando il Consorzio per l'Area di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Napoli a rifondere, all'Agenzia delle Entrate e Riscossione e alla Regione [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in C 8.000,00, oltre spese prenotate a debito, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell