CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2021
Cassazione n. 34496/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 24811/2016 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro 5x5 [OSCURATO:PERSONA], - intimata - rZoZj avverso la sentenza n. 1155/2016 della COMM.TRIB.REG. SICILIA, depositata il 24/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: con sentenza n. 1155/25/16 pubblicata il 24 marzo 2016 la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento n. 152/4/2011 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di accertamento n. R.3001AA01660 e n. R3001AA01661 con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva determinato con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, il reddito della contribuente in € 29.603,04 per gli anni di imposta 2002 e 2003, in particolare, sulla base del possesso di un'autovettura di lusso per la quale non erano stati provati i mezzi finanziari necessari per il suo mantenimento; la CTR ha motivato la propria decisione sulla base della vetustà dell'autovettura in questione immatricolata nel 1975, cioè quindici anni prima dell'acquisto da parte dell'Armenio, e 27 e 28 anni prima degli anni a cui si riferiscono gli accertamenti in questione; che l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi; che [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Considerato che: la ricorrente non ha provato la ricezione del ricorso notificato a mezzo posta alla controparte che non si è costituita; in particolare la ricorrente ha prodotto copia dell'accettazione dell'atto da notificare da parte delle Poste senza tuttavia produrre alcuna documentazione attestante la sua ricezione da parte della destinataria; che dalla mancata prova della notifica del ricorso consegue la dichiarazione della sua inammissibilità; che nulla si dispone sulle spese soccombendo l'unica parte costituita; che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della soccombente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, in quanto tale versamento non può aver luogo per quelle parti, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito. P.Q.M. La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile;Nulla sulle spesel, ngrEferar rna 1 quater delCrrr:R'TIT5—c--M 2002, da ttcrd lla non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso Così deciso in Roma il 27 settembre 2021. I Preside [OSCURATO:PERSONA]