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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16034/2026

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rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e BarbaraBonafini-ricorrente-controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli - [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaLiguria n.150/2025 depositata il 18/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 18920/2025Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 16034/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.160,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 22/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e BarbaraBonafini-ricorrente-controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli - [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaLiguria n.150/2025 depositata il 18/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 18920/2025Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 16034/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.160,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 22/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16034/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris