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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33447/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].; avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Verona del 05/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l' ordinanza in epigrafe il Tribunale di Verona ha rigettato le istanze di riesame proposte da [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (indicati in detto provvedimento, per mero errore materiale, come Montagna) avverso il provvedimento di sequestro probatorio (per oltre sette tonnellate di granoturco contenente aflatossine B1) emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Verona in data 14 dicembre 2022 (eseguito il giorno successivo), nell'ambito del procedimento penale iscritto nei confronti degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per plurime fattispecie di reato di cui all'art.444 cod. pen. in ordine a fatti accertati in data 24 agosto 2022 in permanenza.

2. Avverso la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorsi per cassazione affidati a quattro motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo denunciano, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt.253 cod. proc. pen., 444 cod. pen., 4 e 9 d.lgs. 149/2004, in relazione alla sussistenza in astratto del c,d, 'fumus commissi delicti'considerato che la condotta contestata all'indagato è lecita secondo la legge non essendo il granturco sequestrato destinato ad uso alimentare per l'uomo, ma soltanto destinato ad uso zootecnico. 2.2.

Con il secondo lamentano, a sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 253 e 125 cod. proc. pen. in considerazione della mancanza ed illogicità della motivazione con particolare riferimento alla ritenuta configurabilità del reato previsto dall'art.444 cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo deducono, ai sensi dell' art.606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione del combinato disposto degli artt. 270, comma 1, 267, comma 1, e 268, comma 6, cod. proc. pen. con riferimento alla illegittimità ed inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche proveniente da altro procedimento penale.

2.4. Con il quarto denunciano, ai sensi dell' art.606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione del combinato disposto degli artt. 253, 125, 324, comma 7, 309, comma 9, cod. proc. pen., relativamente alla assenza di motivazione, sia nel decreto di sequestro che nell'ordinanza di rigetto del riesame, della sussistenza dei presupposti per l'estrazione di copia forense integrale del telefono in uso all'indagato [OSCURATO:PERSONA] e del relativo sequestro.[OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto (quale terzo interessato) dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. perché il difensore della ricorrente non risulta munito di procura speciale a norma dell'art.100 cod. proc. pen.

Ciò posto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2.Anzitutto, deve ricordarsi il condivisibile principio secondo cui in sede di riesame del sequestro probatorioh„ il Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 3/10/2019, Rv. 278542). 2.1.Tenuto conto di tali principi, si osserva che i primi due motivi (che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione) risultano fondati ed assorbenti, non avendo il Tribunale del riesame adeguatamente motivato rispetto alla sussistenza del c.d. 'fumus commissi delicti' , tenuto conto delle specifiche deduzioni contenute al riguardo nella richiesta di riesame avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] (vedi ricorso per riesame).

Come noto in tema di reati contro l'incolumità pubblica, ai fini della configurabilità del delitto di commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 cod. pen.), è necessario che gli alimenti siano destinati al commercio ed abbiano, in concreto, la capacità di arrecare danno alla salute, che deve costituire oggetto di specifica dimostrazione mediante indagine tecnica od altro mezzo di prova (Sez. 1, Sentenza n. 54083 del 21/07/2017, Rv. 272177 - 01). 2.2.L'odierno ricorrente, tra l'altro, aveva specificamente dedotto che il granoturco oggetto di sequestro non era destinato al commercio essendo stoccato in un unico deposito con l'indicazione di prodotto 'semilavorato'.

Orbene, il Tribunale di Verona, rispetto a tali specifiche allegazioni in ordine alla insussistenza del 'fumus', ha omesso di fornire una adeguata motivazione incorrendo quindi nel lamentato vizio, ritenendo provato che quanto in sequestro fosse destinato ad immediata commercializzazione, senza però tenere conto di quanto argomentato nella richiesta di riesame sul punto e senza spiegarne le relative ragioni.3.

In accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Verona in piena autonomia decisionale.

Il ricorso proposto dal terzo interessato deve essere, invece, dichiarato inammissibile con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Verona competente ai sensi dell'art.324, co. 5, c.p.p.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].; avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Verona del 05/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l' ordinanza in epigrafe il Tribunale di Verona ha rigettato le istanze di riesame proposte da [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (indicati in detto provvedimento, per mero errore materiale, come Montagna) avverso il provvedimento di sequestro probatorio (per oltre sette tonnellate di granoturco contenente aflatossine B1) emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Verona in data 14 dicembre 2022 (eseguito il giorno successivo), nell'ambito del procedimento penale iscritto nei confronti degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per plurime fattispecie di reato di cui all'art.444 cod. pen. in ordine a fatti accertati in data 24 agosto 2022 in permanenza. 2. Avverso la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorsi per cassazione affidati a quattro motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo denunciano, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt.253 cod. proc. pen., 444 cod. pen., 4 e 9 d.lgs. 149/2004, in relazione alla sussistenza in astratto del c,d, 'fumus commissi delicti'considerato che la condotta contestata all'indagato è lecita secondo la legge non essendo il granturco sequestrato destinato ad uso alimentare per l'uomo, ma soltanto destinato ad uso zootecnico. 2.2. Con il secondo lamentano, a sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 253 e 125 cod. proc. pen. in considerazione della mancanza ed illogicità della motivazione con particolare riferimento alla ritenuta configurabilità del reato previsto dall'art.444 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo deducono, ai sensi dell' art.606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione del combinato disposto degli artt. 270, comma 1, 267, comma 1, e 268, comma 6, cod. proc. pen. con riferimento alla illegittimità ed inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche proveniente da altro procedimento penale. 2.4. Con il quarto denunciano, ai sensi dell' art.606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione del combinato disposto degli artt. 253, 125, 324, comma 7, 309, comma 9, cod. proc. pen., relativamente alla assenza di motivazione, sia nel decreto di sequestro che nell'ordinanza di rigetto del riesame, della sussistenza dei presupposti per l'estrazione di copia forense integrale del telefono in uso all'indagato [OSCURATO:PERSONA] e del relativo sequestro.[OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto (quale terzo interessato) dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. perché il difensore della ricorrente non risulta munito di procura speciale a norma dell'art.100 cod. proc. pen. Ciò posto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2.Anzitutto, deve ricordarsi il condivisibile principio secondo cui in sede di riesame del sequestro probatorioh„ il Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 3/10/2019, Rv. 278542). 2.1.Tenuto conto di tali principi, si osserva che i primi due motivi (che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione) risultano fondati ed assorbenti, non avendo il Tribunale del riesame adeguatamente motivato rispetto alla sussistenza del c.d. 'fumus commissi delicti' , tenuto conto delle specifiche deduzioni contenute al riguardo nella richiesta di riesame avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] (vedi ricorso per riesame). Come noto in tema di reati contro l'incolumità pubblica, ai fini della configurabilità del delitto di commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 cod. pen.), è necessario che gli alimenti siano destinati al commercio ed abbiano, in concreto, la capacità di arrecare danno alla salute, che deve costituire oggetto di specifica dimostrazione mediante indagine tecnica od altro mezzo di prova (Sez. 1, Sentenza n. 54083 del 21/07/2017, Rv. 272177 - 01). 2.2.L'odierno ricorrente, tra l'altro, aveva specificamente dedotto che il granoturco oggetto di sequestro non era destinato al commercio essendo stoccato in un unico deposito con l'indicazione di prodotto 'semilavorato'. Orbene, il Tribunale di Verona, rispetto a tali specifiche allegazioni in ordine alla insussistenza del 'fumus', ha omesso di fornire una adeguata motivazione incorrendo quindi nel lamentato vizio, ritenendo provato che quanto in sequestro fosse destinato ad immediata commercializzazione, senza però tenere conto di quanto argomentato nella richiesta di riesame sul punto e senza spiegarne le relative ragioni.3. In accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Verona in piena autonomia decisionale. Il ricorso proposto dal terzo interessato deve essere, invece, dichiarato inammissibile con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Verona competente ai sensi dell'art.324, co. 5, c.p.p. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
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