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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 02725/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8773-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2022 n. 08773 sez.

S2 -ud. 13-01-2023 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 6254/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie dei ricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio i figli e la moglie di [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferire la proprietà di un immobile, giusta contratto preliminare del 30 maggio 1986 rimasto inadempiuto.

Avendo i convenuti dichiarato che non intendevano accettare l’eredità del promittente venditore, il Tribunale di Roma disponeva la prosecuzione del giudizio nei confronti del curatore dell’eredità giacente e, con sentenza n. 13542/1998, disponeva il trasferimento in favore del Piroli “previo pagamento del residuo prezzo di £. 27.000.000”.

Nelle more [OSCURATO:PERSONA], avendo conseguito il riconoscimento giudiziale della paternità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], accettava l‘eredità del genitore con atto del 24 gennaio 2000 ed inviava a far data dal 2001 una serie di richieste al Piroli di pagamento del corrispettivo ancora dovuto per effetto della menzionata sentenza.

Quindi, poneva in esecuzione la sentenza, procedendo al pignoramento dell’immobile appartenuto al promissario acquirente e poi passato agli eredi, [OSCURATO:PERSONA], Paolo, Ric. 2022 n. 08773 sez.

S2 -ud. 13-01-2023 -3- Stefania e Catia nonché [OSCURATO:PERSONA], stante il decesso del loro dante causa.

Gli esecutati promuovevano opposizione ex art. 615 c.p.c. ed il Tribunale di Roma la rigettava con sentenza n. 7558/2015.

A seguito di appello degli eredi Piroli, la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 6254 del 27 settembre 2021 ha rigettato il gravame, ritenendo che il Tribunale avesse in realtà deciso sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva della Sireci, giusta il richiamo alla documentazione versata in atti.

Osservava, altresì , che la procedura di curatela dell’eredità giacente del Sireci si era chiusa a seguito dell’accettazione dell’eredità da parte dell’appellata, occorrendo altresì rilevare che la stessa aveva interrotto la prescrizione con raccomandata contenente atto di costituzione in mora del 4/5/2001, rinnovando l’interruzione con successivo atto del 2008, sicché alla data della notificazione del titolo esecutivo e del precetto (avvenute, la prima, il 3 agosto 2010 e , la seconda,il 13/8/2011), non era maturata alcuna prescrizione.

Peraltro, esisteva una missiva sottoscritta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], nella quale si disconosceva l’esistenza del credito vantato dall’opposta.

Infine, rigettato anche il terzo motivo, condannava gli appellanti al rimborso delle spese del grado.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati da memorie.

Ric. 2022 n. 08773 sez.

S2 -ud. 13-01-2023 -4- L’intimata resiste con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché degli artt. 475 e 480 c.c.

Si deduce che è stata disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione attiva all’esecuzione in capo alla Sireci, con una motivazione solo apparente, il che determina la violazione della previsione di cui all’art. 112 c.p.c.

Si aggiunge,poi, che l’intimata ha in realt à accettato l’eredità del padre solo in data 24 gennaio 2000, e cioè ben oltre il decennio dalla data di apertura della successione, verificatasi il 19 marzo 1987.

In tal modo si è tenuto conto, ai fini di ritenere che vi fosse stata valida accettazione dell’eredità, di un atto intervenuto allorché il decennio di cui all’art. 480 c.c. era abbondantemente decorso.

Tale considerazione rende quindi tardive e prive di efficacia le successive messe in mora della controparte, trattandosi di atti posti in essere da un soggetto che non aveva ritualmente acquisito la qualità di erede.

Il mancato acquisto della qualità di erede le precludeva, quindi, la possibilità di avvalersi della sentenza che aveva previsto il pagamento del residuo corrispettivo, atteso che trattasi di sentenza emessa nei confronti del curatore dell’eredità giacente.

Il motivo è manifestamente infondato.

Risulta, infatti, che successivamente al decesso del Sireci, la madre della controricorrente intraprese un giudizio per il Ric. 2022 n. 08773 sez.

S2 -ud. 13-01-2023 -5- riconoscimento giudiziale della paternità della figlia Monia, giudizio concluso con la sentenza di accoglimento n. 19/89 del 24 giugno 1989.

Tale sentenza è poi passata in cosa giudicata solo in data 8 settembre 1990, per mancata impugnazione, stante il decorso del termine lungo di cui all’art. 327 c.c., all’epoca ancora pari ad un anno.

La successiva accettazione dell’eredità paterna è avvenuta da parte della controricorrente in data 24 gennaio 2000, e cioè entro il termine di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento della paternità, all’epoca definita naturale, oggi avvenuta al di fuori del matrimonio.

Ancora in data 6 maggio 2000, il Tribunale di Roma, prendendo atto dell’intervenuta accettazione dell’eredità, ha disposto la chiusura della procedura di eredità giacente ai sensi dell’art. 532 c.c.

Così ricostruite le vicende in fatto, deve sicuramente escludersi che ricorra la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte distrettuale espressamente deciso sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all’appellata, per l’asserita carenza della qualità di erede, facendo riferimento alla documentazione dalla medesima prodotta, e ritenuta già dal Tribunale idonea a comprovare la qualità di erede.

Una volta,quindi, esclusa la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la tesi di parte ricorrente, per negare alla controparte la qualità di erede del promittente venditore, appare evidentemente destituita di Ric. 2022 n. 08773 sez.

S2 -ud. 13-01-2023 -6- fondamento, in quanto è ancorata al presupposto, erroneo in punto di diritto,secondo cui anche per il figlio di cui , alla data di apertura della successione, non sia stato accertato lo status di filiazione naturale, il termine per accettare l’eredità decorra dalla data di apertura della successione, Trattasi però di assunto che è chiaramente contraddetto dalla costante giurisprudenza di legittimità che, a far data dalla riforma del 1975 del diritto di famiglia, ha affermato che per i figli dichiarati tali dopo la morte del genitore, il termine di cui all’art. 480 c.c. decorre dal giorno del passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Trattasi di soluzione che si impone in ragione del fatto che, anteriormente all’intervento del giudice,i figli non rivestono la qualità di vocati alla successione e, quindi , non possono compiere atti di accettazione, essendo per gli stessi giuridicamente impossibile accettare l’eredità (Cass. n. 2326/1990; Cass. n. 5076/1987; Cass. n. 10333/1993).

Tale interpretazione ha poi ricevuto l’autorevole avallo anche della Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 191/1983, pur disattendendo la questione di legittimità costituzionale dell’art. 480 c.c., nella parte in cui non prevedeva che il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità decorresse solo dall’accertamento giudiziale della paternità, ha però reputato che i dubbi avanzati dovessero essere superati proprio alla luce dell’esegesi delle norme compiuta dal giudice di legittimità, che aveva appunto individuato nel passaggio in giudicato della sentenza sullo stato di filiazione il Ric. 2022 n. 08773 sez.

S2 -ud. 13-01-2023 -7- dies a quo della prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità.

In applicazione di tali principi, emerge, quindi, che la Sireci ha provveduto ad accettare l’eredità paterna nel termine di cui all’art. 480 c.c., decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza a sé favorevole, e che alla data delle prime messe in mora (27/4/2001), non era ancora maturata la prescrizione dell’actio iuidcati, decorrente dalla sentenza che aveva disposto il trasferimento della proprietà in favore del dante causa dei ricorrenti (sentenza appunto emessa nel 1998).

Quanto poi all’espressa previsione oggi contenuta nell’art. 480 c.c., a seguito della novella di cui all’art. 69 del D. Lgs. n. 154/2013, che ricalca il principio di diritto sopra esposto, deve reputarsi che la norma abbia carattere meramente confermativo dell’indirizzo già affermatosi in giurisprudenza, avendo il legislatore in occasione della riforma della filiazione ritenuto opportuno tradurlo in norma di legge, ma senza che possa annettersi a tale scelta una portata innovativa rispetto al quadro interpretativo previgente.

Ne consegue che l’opposta ha validamente compiuto un atto di accettazione dell’eredità nel termine decennale, per lei decorrente dall’accertamento dello status filiationis , il che denota l’assoluta infondatezza della tesi di parte ricorrente, a detta della quale l’accettazione sarebbe intervenuta allorché era ormai decorso il termine di dieci anni dall’apertura della successione, di fatto rendendo prive di rilievo anche le successive lettere di costituzione in mora ed i successivi atti Ric. 2022 n. 08773 sez.

S2 -ud. 13-01-2023 -8- interruttivi della prescrizione del diritto di credito azionato in via esecutiva.

3. Le suesposte considerazioni danno altresì contezza dell’infondatezza del secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 e 2942 c.c.

Assumono nel motivo i ricorrenti che, pur dovendosi annettere efficacia di giudicato alla sentenza del Tribunale di Roma n. 13542/1998, con la quale è stato disposto ex art. 2932 c.c. il trasferimento della proprietà immobiliare in favore del loro dante causa, la medesima è stata emessa nei confronti dell’eredità giacente del Sireci, avendo la stessa sentenza accertato che quelli che erano i suoi potenziali eredi legittimi non avevano accettato l’eredità del promittente venditore.

La sentenza impugnata ha, invece , riconosciuto la possibilità per la controparte di avvalersi della detta sentenza in via esecutiva, negando in tal modo l’accertamento nella stessa contenuto circa l’assenza di eredi che avessero accettato nel termine di legge.

Giova a tal fine rilevare che se accertamento vi è stato in merito alla mancata accettazione dell’eredità, lo stesso ha riguardato solo i soggetti che si palesavano come legittimi chiamati alla data di apertura della successione, ma non anche nei confronti di chi, come l’odierna controricorrente ancora non aveva acquisito, in ragione della necessità del riconoscimento giudiziale della paternità, la qualità di chiamata.

Ric. 2022 n. 08773 sez.

S2 -ud. 13-01-2023 -9- In assenza di una valida accettazione dell’eredità, è stata quindi disposta l’apertura della curatela dell’eredità giacente, dovendosi quindi ritenere che la sentenza emessa nei confronti del curatore faccia stato ed abbia efficacia di giudicato anche nei confronti di col oro che abbiano poi ad acquistare la qualità di eredi con l’accettazione (situazione questa, come detto, idonea a determinare la cessazione della curatela).

Il tempestivo acquisto della qualità di erede da parte della Sireci, in data successiva alla pronuncia della sentenza azionata in via esecutiva, consente alla stessa di potersene avvalere, appunto , quale erede del soggetto titolare del credito riconosciuto in sentenza, e ciò proprio in applicazione della regola secondo cui il giudicato produce i suoi ef fetti nei confronti degli eredi ed aventi causa delle parti originarie, ovvero di chi subentra nella titolarità dei beni affidati, in assenza di un’iniziale accettazione, alla gestione ed alla cura del curatore dell’eredità giacente.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Poiché il ricorso è rigettato , sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della Ric. 2022 n. 08773 sez.

S2 -ud. 13-01-2023 -10- sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 4.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8773-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2022 n. 08773 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 6254/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie dei ricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio i figli e la moglie di [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferire la proprietà di un immobile, giusta contratto preliminare del 30 maggio 1986 rimasto inadempiuto. Avendo i convenuti dichiarato che non intendevano accettare l’eredità del promittente venditore, il Tribunale di Roma disponeva la prosecuzione del giudizio nei confronti del curatore dell’eredità giacente e, con sentenza n. 13542/1998, disponeva il trasferimento in favore del Piroli “previo pagamento del residuo prezzo di £. 27.000.000”. Nelle more [OSCURATO:PERSONA], avendo conseguito il riconoscimento giudiziale della paternità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], accettava l‘eredità del genitore con atto del 24 gennaio 2000 ed inviava a far data dal 2001 una serie di richieste al Piroli di pagamento del corrispettivo ancora dovuto per effetto della menzionata sentenza. Quindi, poneva in esecuzione la sentenza, procedendo al pignoramento dell’immobile appartenuto al promissario acquirente e poi passato agli eredi, [OSCURATO:PERSONA], Paolo, Ric. 2022 n. 08773 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -3- Stefania e Catia nonché [OSCURATO:PERSONA], stante il decesso del loro dante causa. Gli esecutati promuovevano opposizione ex art. 615 c.p.c. ed il Tribunale di Roma la rigettava con sentenza n. 7558/2015. A seguito di appello degli eredi Piroli, la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 6254 del 27 settembre 2021 ha rigettato il gravame, ritenendo che il Tribunale avesse in realtà deciso sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva della Sireci, giusta il richiamo alla documentazione versata in atti. Osservava, altresì , che la procedura di curatela dell’eredità giacente del Sireci si era chiusa a seguito dell’accettazione dell’eredità da parte dell’appellata, occorrendo altresì rilevare che la stessa aveva interrotto la prescrizione con raccomandata contenente atto di costituzione in mora del 4/5/2001, rinnovando l’interruzione con successivo atto del 2008, sicché alla data della notificazione del titolo esecutivo e del precetto (avvenute, la prima, il 3 agosto 2010 e , la seconda,il 13/8/2011), non era maturata alcuna prescrizione. Peraltro, esisteva una missiva sottoscritta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], nella quale si disconosceva l’esistenza del credito vantato dall’opposta. Infine, rigettato anche il terzo motivo, condannava gli appellanti al rimborso delle spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati da memorie. Ric. 2022 n. 08773 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -4- L’intimata resiste con controricorso. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché degli artt. 475 e 480 c.c. Si deduce che è stata disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione attiva all’esecuzione in capo alla Sireci, con una motivazione solo apparente, il che determina la violazione della previsione di cui all’art. 112 c.p.c. Si aggiunge,poi, che l’intimata ha in realt à accettato l’eredità del padre solo in data 24 gennaio 2000, e cioè ben oltre il decennio dalla data di apertura della successione, verificatasi il 19 marzo 1987. In tal modo si è tenuto conto, ai fini di ritenere che vi fosse stata valida accettazione dell’eredità, di un atto intervenuto allorché il decennio di cui all’art. 480 c.c. era abbondantemente decorso. Tale considerazione rende quindi tardive e prive di efficacia le successive messe in mora della controparte, trattandosi di atti posti in essere da un soggetto che non aveva ritualmente acquisito la qualità di erede. Il mancato acquisto della qualità di erede le precludeva, quindi, la possibilità di avvalersi della sentenza che aveva previsto il pagamento del residuo corrispettivo, atteso che trattasi di sentenza emessa nei confronti del curatore dell’eredità giacente. Il motivo è manifestamente infondato. Risulta, infatti, che successivamente al decesso del Sireci, la madre della controricorrente intraprese un giudizio per il Ric. 2022 n. 08773 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -5- riconoscimento giudiziale della paternità della figlia Monia, giudizio concluso con la sentenza di accoglimento n. 19/89 del 24 giugno 1989. Tale sentenza è poi passata in cosa giudicata solo in data 8 settembre 1990, per mancata impugnazione, stante il decorso del termine lungo di cui all’art. 327 c.c., all’epoca ancora pari ad un anno. La successiva accettazione dell’eredità paterna è avvenuta da parte della controricorrente in data 24 gennaio 2000, e cioè entro il termine di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento della paternità, all’epoca definita naturale, oggi avvenuta al di fuori del matrimonio. Ancora in data 6 maggio 2000, il Tribunale di Roma, prendendo atto dell’intervenuta accettazione dell’eredità, ha disposto la chiusura della procedura di eredità giacente ai sensi dell’art. 532 c.c. Così ricostruite le vicende in fatto, deve sicuramente escludersi che ricorra la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte distrettuale espressamente deciso sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all’appellata, per l’asserita carenza della qualità di erede, facendo riferimento alla documentazione dalla medesima prodotta, e ritenuta già dal Tribunale idonea a comprovare la qualità di erede. Una volta,quindi, esclusa la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la tesi di parte ricorrente, per negare alla controparte la qualità di erede del promittente venditore, appare evidentemente destituita di Ric. 2022 n. 08773 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -6- fondamento, in quanto è ancorata al presupposto, erroneo in punto di diritto,secondo cui anche per il figlio di cui , alla data di apertura della successione, non sia stato accertato lo status di filiazione naturale, il termine per accettare l’eredità decorra dalla data di apertura della successione, Trattasi però di assunto che è chiaramente contraddetto dalla costante giurisprudenza di legittimità che, a far data dalla riforma del 1975 del diritto di famiglia, ha affermato che per i figli dichiarati tali dopo la morte del genitore, il termine di cui all’art. 480 c.c. decorre dal giorno del passaggio in giudicato della relativa sentenza. Trattasi di soluzione che si impone in ragione del fatto che, anteriormente all’intervento del giudice,i figli non rivestono la qualità di vocati alla successione e, quindi , non possono compiere atti di accettazione, essendo per gli stessi giuridicamente impossibile accettare l’eredità (Cass. n. 2326/1990; Cass. n. 5076/1987; Cass. n. 10333/1993). Tale interpretazione ha poi ricevuto l’autorevole avallo anche della Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 191/1983, pur disattendendo la questione di legittimità costituzionale dell’art. 480 c.c., nella parte in cui non prevedeva che il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità decorresse solo dall’accertamento giudiziale della paternità, ha però reputato che i dubbi avanzati dovessero essere superati proprio alla luce dell’esegesi delle norme compiuta dal giudice di legittimità, che aveva appunto individuato nel passaggio in giudicato della sentenza sullo stato di filiazione il Ric. 2022 n. 08773 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -7- dies a quo della prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità. In applicazione di tali principi, emerge, quindi, che la Sireci ha provveduto ad accettare l’eredità paterna nel termine di cui all’art. 480 c.c., decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza a sé favorevole, e che alla data delle prime messe in mora (27/4/2001), non era ancora maturata la prescrizione dell’actio iuidcati, decorrente dalla sentenza che aveva disposto il trasferimento della proprietà in favore del dante causa dei ricorrenti (sentenza appunto emessa nel 1998). Quanto poi all’espressa previsione oggi contenuta nell’art. 480 c.c., a seguito della novella di cui all’art. 69 del D. Lgs. n. 154/2013, che ricalca il principio di diritto sopra esposto, deve reputarsi che la norma abbia carattere meramente confermativo dell’indirizzo già affermatosi in giurisprudenza, avendo il legislatore in occasione della riforma della filiazione ritenuto opportuno tradurlo in norma di legge, ma senza che possa annettersi a tale scelta una portata innovativa rispetto al quadro interpretativo previgente. Ne consegue che l’opposta ha validamente compiuto un atto di accettazione dell’eredità nel termine decennale, per lei decorrente dall’accertamento dello status filiationis , il che denota l’assoluta infondatezza della tesi di parte ricorrente, a detta della quale l’accettazione sarebbe intervenuta allorché era ormai decorso il termine di dieci anni dall’apertura della successione, di fatto rendendo prive di rilievo anche le successive lettere di costituzione in mora ed i successivi atti Ric. 2022 n. 08773 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -8- interruttivi della prescrizione del diritto di credito azionato in via esecutiva. 3. Le suesposte considerazioni danno altresì contezza dell’infondatezza del secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 e 2942 c.c. Assumono nel motivo i ricorrenti che, pur dovendosi annettere efficacia di giudicato alla sentenza del Tribunale di Roma n. 13542/1998, con la quale è stato disposto ex art. 2932 c.c. il trasferimento della proprietà immobiliare in favore del loro dante causa, la medesima è stata emessa nei confronti dell’eredità giacente del Sireci, avendo la stessa sentenza accertato che quelli che erano i suoi potenziali eredi legittimi non avevano accettato l’eredità del promittente venditore. La sentenza impugnata ha, invece , riconosciuto la possibilità per la controparte di avvalersi della detta sentenza in via esecutiva, negando in tal modo l’accertamento nella stessa contenuto circa l’assenza di eredi che avessero accettato nel termine di legge. Giova a tal fine rilevare che se accertamento vi è stato in merito alla mancata accettazione dell’eredità, lo stesso ha riguardato solo i soggetti che si palesavano come legittimi chiamati alla data di apertura della successione, ma non anche nei confronti di chi, come l’odierna controricorrente ancora non aveva acquisito, in ragione della necessità del riconoscimento giudiziale della paternità, la qualità di chiamata. Ric. 2022 n. 08773 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -9- In assenza di una valida accettazione dell’eredità, è stata quindi disposta l’apertura della curatela dell’eredità giacente, dovendosi quindi ritenere che la sentenza emessa nei confronti del curatore faccia stato ed abbia efficacia di giudicato anche nei confronti di col oro che abbiano poi ad acquistare la qualità di eredi con l’accettazione (situazione questa, come detto, idonea a determinare la cessazione della curatela). Il tempestivo acquisto della qualità di erede da parte della Sireci, in data successiva alla pronuncia della sentenza azionata in via esecutiva, consente alla stessa di potersene avvalere, appunto , quale erede del soggetto titolare del credito riconosciuto in sentenza, e ciò proprio in applicazione della regola secondo cui il giudicato produce i suoi ef fetti nei confronti degli eredi ed aventi causa delle parti originarie, ovvero di chi subentra nella titolarità dei beni affidati, in assenza di un’iniziale accettazione, alla gestione ed alla cura del curatore dell’eredità giacente. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5. Poiché il ricorso è rigettato , sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della Ric. 2022 n. 08773 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -10- sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 4.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dal