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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12427/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28205-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 353/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 28205 sez.

MT - ud. 23-02-2022 -2- Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l'Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della CTR Piemonte che, rigettando l'appello della contribuente, ha confermato la sentenza della CTP di Asti di rigetto del ricorso avverso intimazioni di pagamento relative agli anni di imposta 2007 e 2008.

La CTR ha ritenuto che i motivi di impugnazione non concernessero gli atti di intimazione al pagamento impugnati, bensì gli atti e i procedimenti giurisdizionali ad esse precedenti.

In particolare, il giudice di appello ha ritenuto i vizi lamentati dalla contribuente riguardavano una precedente sentenza della CTR Piemonte n. 528/31/16 con la quale era stata ritenuta legittima la pretesa tributaria dell'Ufficio e avverso la quale la contribuente aveva a suo tempo proposto ricorso per cassazione.

L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

La causa va rimessa sul ruolo essendo opportuno acquisire il fascicolo di merito.

PQM Rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo acquisirsi il fascicolo di merito a cura della Cancelleria.

Così deciso il 23.2.2023 in Roma.

Il liPresidente , !:^›EPOSiTATì: 14 CANCiUlAirk Cier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28205-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 353/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 28205 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l'Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della CTR Piemonte che, rigettando l'appello della contribuente, ha confermato la sentenza della CTP di Asti di rigetto del ricorso avverso intimazioni di pagamento relative agli anni di imposta 2007 e 2008. La CTR ha ritenuto che i motivi di impugnazione non concernessero gli atti di intimazione al pagamento impugnati, bensì gli atti e i procedimenti giurisdizionali ad esse precedenti. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto i vizi lamentati dalla contribuente riguardavano una precedente sentenza della CTR Piemonte n. 528/31/16 con la quale era stata ritenuta legittima la pretesa tributaria dell'Ufficio e avverso la quale la contribuente aveva a suo tempo proposto ricorso per cassazione. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. La causa va rimessa sul ruolo essendo opportuno acquisire il fascicolo di merito. PQM Rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo acquisirsi il fascicolo di merito a cura della Cancelleria. Così deciso il 23.2.2023 in Roma. Il liPresidente , !:^›EPOSiTATì: 14 CANCiUlAirk Cier
Sentenza Cassazione n. 12427/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris