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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 47774/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/06/2021 della Corte d'appello di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, Maria francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 9 giugno 2021, la Corte d'appello di Napoli ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Avellino del 1 luglio 2011, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarato estinto per prescrizione il delitto di diffamazione aggravata, confermando le statuizioni civili.

2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Napoli ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce violazione della legge processuale in riferimento all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per avere la Corte d'appello omesso di assolvere nel merito l'imputata per non aver commesso il fatto, rivestendo la medesima il ruolo di amministratore unico di "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c", titolare dell'emittente televisiva "Prima TV" ed avendo la stessa designato, quale responsabile dei programmi, ai sensi dell'art. 30, comma 4, L. 6 agosto 1990, n. 223, [OSCURATO:PERSONA], con conseguente applicazione analogica, in malam partem, del disposto di cui all'art. 13, comma 1,

I. 47/1948. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Va, preliminarmente, rilevato che la ricorrente precisa che le censure sono state proposte esclusivamente agli effetti penali.

1.1. Ebbene, a fronte della declaratoria di prescrizione statuita dalla Corte territoriale, la stessa formulazione delle doglianze — svolte mediante la mera ricostruzione in diritto dei profili di responsabilità correlati alla disciplina prevista dell'art. 30, comma 4,

I. 223/1994 - non introduce elementi deponenti per l'assoluzione nel merito a norma dell'art. 129 comma 2, cod. proc. pen., che è consentita soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocuii", che a quello di "apprezzamento" e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

1.2. Va, sul punto, evidenziato come la sentenza impugnata abbia escluso l'evidenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito non già mediante l'arbitraria ed ingiustificata attribuzione alla ricorrente di una responsabilità da posizione, correlata al ruolo di amministratore unico di "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c", titolare dell'emittente televisiva "Prima TV", bensì alla stregua di un giudizio di fatto in ordine alla (in)idoneità della delega delle funzioni di controllo, asseritamente attribuite al "responsabile dei programmi" nominato, all'esonero della stessa Dello Russo da responsabilità.

L'art. 30 L. 6 agosto 1990, n. 223 dispone, infatti, che per il reato di diffamazione con attribuzione di fatto determinato commesso con il mezzo della televisione, le sanzioni previste dall'art. 13 L. 8 febbraio 1948, n. 47 si applicano - come discende dal combinato disposto del primo e quarto comma della predetta disposizione - al concessionario privato, alla concessionaria pubblica ovvero nella persona da questi delegata al controllo della trasmissione.

Dal chiaro ed inequivoco significato della disposizione, discende che titolare della posizione di garanzia - alla quale è ancorata la responsabilità penale - è, in primis, il concessionario, pubblico o privato, o - in via successiva - il soggetto delegato dallo stesso garante.

Come costantemente ribadito da questa Corte, trattasi di una perimetrazione tassativa, con conseguente divieto dell'interpretazione analogica in punto di estensione ad altri soggetti (Sez. 5, n. 27823 del 19/04/2017, Izzo, Rv. 270557).

Quanto ai rapporti interni tra concessionario e delegato, dalla lettura dello stesso art. 30 cit. si evince che l'esonero da responsabilità del concessionario si configura solo a condizione che il predetto abbia conferito specifico mandato a terzi sulla vigilanza riguardo il contenuto dei programmi in onda; quando la delega manchi - o sia, per altri versi, inidonea - viene, pertanto, a rispandersi l'originaria responsabilità del concessionario, senza che possa porsi, neppure in astratto, una questione di interpretazione estensiva in malam partem.

In altri termini, in tema di diffamazione a mezzo trasmissione televisive, la previsione dell'art. 30, comma 4, della legge n. 223 del 1990, elevando a garante il concessionario, identifica il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, senza tuttavia escludere, in assenza di delega dei poteri relativi agli obblighi di controllo in favore di un soggetto specifico, la responsabilità del concessionario, che di tali poteri è prioritariamente investito ex lege.

Gli obblighi di vigilanza gravanti sul concessionario possono, dunque, essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, fermo restando, comunque, l'obbligo, per il primo, di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive.

1.3. Nel quadro così delineato, la ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi ad invocare - fuori dallo specifico contesto - il divieto di analogia e mancando di contrastare, con la necessaria specificità, le valutazioni rese dalla Corte territoriale sul punto dell'idoneità della nomina di un responsabile dei programmi a configurare una delega di controllo, rilevante ai fini del trasferimento delle correlate funzioni e della conseguente responsabilità.

In particolare, la ricorrente non specifica per quali contenuti, in ipotesi palesemente travisati o ignorati, l'atto di designazione del Barisano fosse, invece, qualificabile come delega al controllo, sì da esonerare l'imputata - responsabile ex se - della condotta di omesso controllo ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge n. 223 del 1990; assume, invece, una sorta di presunzione di completezza che, invece, deve essere dimostrata in concreto (V.

Sez. 5, n. 27823 del 2017, cit., in motivazione) e che, pertanto, smentisce ex se l'evidenza liberatoria prospettata nel ricorso.

Per altro verso, le argomentazioni difensive, pur basandosi sulla teoria della posizione di garanzia derivata, con esonero del garante primario, della quale sarebbe investito il responsabile dei programmi, quanto al controllo sull'operato dei giornalisti di testata, si risolvono nella richiesta di individuare un profilo di responsabilità esclusivamente nel ruolo e nella posizione rivestita dal designato, laddove, invece, è la stessa legge che, come detto, ritiene necessario a tal fine un quid pluris, costituito proprio dal conferimento di una delega specifica.

Ne consegue che, in assenza della confutazione del contenuto della delega - che la Corte d'appello assume generica - la ricorrente si produce in una mera affermazione di principio, che s'appalesa, al più, argomentativa, senza introdurre, con la dovuta evidenza, l'insussistenza del fatto che impone l'adozione dell'opzione liberatoria nel merito.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/06/2021 della Corte d'appello di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, Maria francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 9 giugno 2021, la Corte d'appello di Napoli ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Avellino del 1 luglio 2011, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarato estinto per prescrizione il delitto di diffamazione aggravata, confermando le statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Napoli ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce violazione della legge processuale in riferimento all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per avere la Corte d'appello omesso di assolvere nel merito l'imputata per non aver commesso il fatto, rivestendo la medesima il ruolo di amministratore unico di "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c", titolare dell'emittente televisiva "Prima TV" ed avendo la stessa designato, quale responsabile dei programmi, ai sensi dell'art. 30, comma 4, L. 6 agosto 1990, n. 223, [OSCURATO:PERSONA], con conseguente applicazione analogica, in malam partem, del disposto di cui all'art. 13, comma 1, I. 47/1948. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Va, preliminarmente, rilevato che la ricorrente precisa che le censure sono state proposte esclusivamente agli effetti penali. 1.1. Ebbene, a fronte della declaratoria di prescrizione statuita dalla Corte territoriale, la stessa formulazione delle doglianze — svolte mediante la mera ricostruzione in diritto dei profili di responsabilità correlati alla disciplina prevista dell'art. 30, comma 4, I. 223/1994 - non introduce elementi deponenti per l'assoluzione nel merito a norma dell'art. 129 comma 2, cod. proc. pen., che è consentita soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocuii", che a quello di "apprezzamento" e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 1.2. Va, sul punto, evidenziato come la sentenza impugnata abbia escluso l'evidenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito non già mediante l'arbitraria ed ingiustificata attribuzione alla ricorrente di una responsabilità da posizione, correlata al ruolo di amministratore unico di "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c", titolare dell'emittente televisiva "Prima TV", bensì alla stregua di un giudizio di fatto in ordine alla (in)idoneità della delega delle funzioni di controllo, asseritamente attribuite al "responsabile dei programmi" nominato, all'esonero della stessa Dello Russo da responsabilità. L'art. 30 L. 6 agosto 1990, n. 223 dispone, infatti, che per il reato di diffamazione con attribuzione di fatto determinato commesso con il mezzo della televisione, le sanzioni previste dall'art. 13 L. 8 febbraio 1948, n. 47 si applicano - come discende dal combinato disposto del primo e quarto comma della predetta disposizione - al concessionario privato, alla concessionaria pubblica ovvero nella persona da questi delegata al controllo della trasmissione. Dal chiaro ed inequivoco significato della disposizione, discende che titolare della posizione di garanzia - alla quale è ancorata la responsabilità penale - è, in primis, il concessionario, pubblico o privato, o - in via successiva - il soggetto delegato dallo stesso garante. Come costantemente ribadito da questa Corte, trattasi di una perimetrazione tassativa, con conseguente divieto dell'interpretazione analogica in punto di estensione ad altri soggetti (Sez. 5, n. 27823 del 19/04/2017, Izzo, Rv. 270557). Quanto ai rapporti interni tra concessionario e delegato, dalla lettura dello stesso art. 30 cit. si evince che l'esonero da responsabilità del concessionario si configura solo a condizione che il predetto abbia conferito specifico mandato a terzi sulla vigilanza riguardo il contenuto dei programmi in onda; quando la delega manchi - o sia, per altri versi, inidonea - viene, pertanto, a rispandersi l'originaria responsabilità del concessionario, senza che possa porsi, neppure in astratto, una questione di interpretazione estensiva in malam partem. In altri termini, in tema di diffamazione a mezzo trasmissione televisive, la previsione dell'art. 30, comma 4, della legge n. 223 del 1990, elevando a garante il concessionario, identifica il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, senza tuttavia escludere, in assenza di delega dei poteri relativi agli obblighi di controllo in favore di un soggetto specifico, la responsabilità del concessionario, che di tali poteri è prioritariamente investito ex lege. Gli obblighi di vigilanza gravanti sul concessionario possono, dunque, essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, fermo restando, comunque, l'obbligo, per il primo, di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive. 1.3. Nel quadro così delineato, la ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi ad invocare - fuori dallo specifico contesto - il divieto di analogia e mancando di contrastare, con la necessaria specificità, le valutazioni rese dalla Corte territoriale sul punto dell'idoneità della nomina di un responsabile dei programmi a configurare una delega di controllo, rilevante ai fini del trasferimento delle correlate funzioni e della conseguente responsabilità. In particolare, la ricorrente non specifica per quali contenuti, in ipotesi palesemente travisati o ignorati, l'atto di designazione del Barisano fosse, invece, qualificabile come delega al controllo, sì da esonerare l'imputata - responsabile ex se - della condotta di omesso controllo ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge n. 223 del 1990; assume, invece, una sorta di presunzione di completezza che, invece, deve essere dimostrata in concreto (V. Sez. 5, n. 27823 del 2017, cit., in motivazione) e che, pertanto, smentisce ex se l'evidenza liberatoria prospettata nel ricorso. Per altro verso, le argomentazioni difensive, pur basandosi sulla teoria della posizione di garanzia derivata, con esonero del garante primario, della quale sarebbe investito il responsabile dei programmi, quanto al controllo sull'operato dei giornalisti di testata, si risolvono nella richiesta di individuare un profilo di responsabilità esclusivamente nel ruolo e nella posizione rivestita dal designato, laddove, invece, è la stessa legge che, come detto, ritiene necessario a tal fine un quid pluris, costituito proprio dal conferimento di una delega specifica. Ne consegue che, in assenza della confutazione del contenuto della delega - che la Corte d'appello assume generica - la ricorrente si produce in una mera affermazione di principio, che s'appalesa, al più, argomentativa, senza introdurre, con la dovuta evidenza, l'insussistenza del fatto che impone l'adozione dell'opzione liberatoria nel merito. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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