CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15128/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d’appello di Bari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello diBari, confermando l’originaria condanna pronunciata in primo grado, ha ritenutoMichele [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentato furto in abitazione.2. Il ricorso articola un unico motivo d’impugnazione, formulato sotto i profilidella violazione di legge (in relazione all’art. 56 cod. pen.) e del connesso vizio dimotivazione ed afferente al prospettato giudizio di responsabilità. La difesadeduce, in estrema sintesi, l’equivocità dell’unico dato fattuale dal quale sarebbestata desunto il perfezionamento del tentativo (sostanziatosi nell’aver scavalcatoil muro di recinzione dell’abitazione) e l’assenza di prova in ordine alla natura diprivata dimora della villa ove è stata posta in essere la condotta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, complessivamente, infondato.2. Infondata la censura afferente alla ritenuta univocità degli atti posti inessere.2.1. Va premesso che L’art. 56 cod. pen. configura il tentativo comeautonoma fattispecie incriminatrice, che anticipa la soglia di tutela penale rispettoalla consumazione del reato, punendo condotte dalle quali non è scaturito l’eventotipico per cause indipendenti dalla volontà dell’agente.Gli atti posti in essere dall’agente devono essere concretamente idonei a porrein pericolo il bene giuridico tutelato (secondo un giudizio prognostico da operarsiex ante e in concreto, indipendentemente dagli effetti realmente raggiunti: Sez.2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032; Sez. 1, n. 32851 del10/06/2013, PMS, Rv. 256991) e univocamente diretti alla commissione di unospecifico delitto, sì da rendere riconoscibile il programma criminoso.Sotto tale ultimo profilo, gli atti sono diretti in modo non equivoco acommettere un delitto quando, in sé considerati, e quindi nella loro strutturaontologica, nonché per il contesto nel quale si inseriscono, sono tali da rivelare,secondo le norme di esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, il fineperseguito dall'agente (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv.267563), alla luce di un giudizio da operarsi ex ante in rapporto alle circostanzedi fatto ed alle specifiche modalità della condotta (Sez. 5, Sentenza n. 7341 del21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768). E sono tali anche quelli che, pur classificabilicome preparatori, siano in qualche modo tipici, siano cioè corrispondenti, anchesolo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a formalibera o vincolata e, di conseguenza, facciano fondatamente ritenere che l'agente,avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbiainiziato ad attuarlo, potendosi così affermare che l'azione abbia la significativaprobabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso,salvo il verificarsi di eventi non prevedibili, ed indipendenti dalla volontà del reo(Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, d'Angelo, Rv. 254106).2.2. Ciò considerato, i giudici di merito, correttamente conformandosi aicriteri in precedenza sommariamente indicati, hanno valutato il contesto nel qualela condotta posta in essere si è inserita e accertato, alla luce di ciò e dell'id quodplerumque accidit, il fine perseguito dall'agente.Pacificamente, infatti, l’imputato, unitamente ad altro complice, hascavalcato, nelle ore diurne del 19 aprile 2017 (verso le 11 della mattina), il murodi cinta della villa ed è stato trovato, dalle forze dell’ordine tempestivamenteintervenute (in quanto opportunamente allertate dalla vicina di casa), all’internodel giardino, nascosto dietro una siepe. E sono proprio le circostanze di tempo eluogo evidenziate dalla Corte territoriale e le specifiche modalità dell’azione postain essere, in assenza di logiche spiegazioni offerte dall’imputato, a dar contodell’univoca direzionalità di tali atti alla successiva programmata realizzazione delfurto, proposito criminoso non portato a compimento solo grazie all’interventodelle forze dell’ordine e all’acquisita consapevolezza di essere stato scoperto.3. Indeducibile, invece, la censura afferente alla sussistenza del presuppostofattuale costituente il reato contestato, segnatamente la natura di privata dimoradella villa ove si è perfezionato il tentativo di furto.Va, infatti, ribadito che il parametro dei poteri di cognizione del giudice dilegittimità è delineato dall'art. 609 cod. proc. pen., comma 1, il quale ribadisce informa esplicita un principio già enucleato dal sistema e cioè la commisurazionedella cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi -contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e deglielementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 cod. proc.pen, comma 1, lett. c), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sonofunzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata edall'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso percassazione. La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione conquella dell'art. 606 cod. proc. pen, comma 3, nella parte in cui prevede la nondeducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Eil combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione diqualsiasi questione non prospettata in appello e costituisce un rimedio contro ilrischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimentoimpugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione delgiudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipoun inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al puntodedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale(Sez. 2 n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).Ebbene, la lettura dell'atto di appello mette in evidenza come non fosse statoproposto alcun motivo specifico concernente la natura di privata dimora della villaove è stato consumato il tentativo di furto, essendosi l'impugnazione limitata adasserzioni di generica contestazione, connesse alla asserita differente residenzadella proprietaria e alla mancanza di descrizione del luogo; circostanze,all’evidenza irrilevanti rispetto alla sussistenza del presupposto fattuale del reatocontestato (il concreto svolgimento, all’interno della villa, di manifestazioni di vitaprivata e l’esistenza di un connesso stabile rapporto tra luogo e persona).La genericità della prospettazione difensiva non solo rende irrilevantel’omessa valutazione del relativo motivo (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019,Bercigli, Rv. 277281), ma rende inammissibile anche il motivo di censura oggisottoposto alla valutazione di questa Corte, avendo dedotto una questione che nonha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche lagenerica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solosuccessivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso incassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306).4. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 1° aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]