CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13184/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e TAFFARELLOVALERIA, con gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 186/2021,depositata il 18 maggio 2021 e notificata il 19 maggio 2021;Numero registro generale 20019/2021Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 13184/2026Data pubblicazione 07/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Pordenone la società [OSCURATO:PERSONA] r.l., chiedendone la condannata alla restituzione di ventisette operepittoriche realizzate dal loro de cujus [OSCURATO:PERSONA], cheassumevano esserle state consegnate perché li ponesse in mostraall’interno del ristorante di sua proprietà.La convenuta si costituì chiedendo il rigetto della domanda ededucendo di aver ricevuto i dipinti da [OSCURATO:PERSONA], il qualeassumeva di esserne il legittimo proprietario per averli acquistatidirettamente dall’autore.Le attrici chiesero dunque, ed ottennero, di chiamare in causaquest’ultimo; il quale, costituitosi, formulò domanda di accertamentodel suo diritto di proprietà delle opere, chiedendone la restituzione.Il tribunale accolse parzialmente la domanda attorea, ordinandola restituzione al [OSCURATO:PERSONA] di cinque dipinti, unici dei quali era stataaccertata la sua proprietà, e condannando il predetto a restituire irestanti alle eredi Taffarello.2. La sentenza fu appellata da [OSCURATO:PERSONA]; all’esito delgiudizio, nella resistenza delle sole attrici originarie, la Corte d’appellodi Trieste, con la sentenza in epigrafe, confermò la decisione deltribunale.Con tale decisione, per quanto in questa sede ancora di interesse,qualificata l’azione degli eredi Taffarello come domanda direstituzione di beni ceduti in comodato, la Corte territoriale ritenneche costoro avessero dimostrato l’esistenza del titolo contrattualeazionato; per contro, il [OSCURATO:PERSONA], assumendosi proprietario delleNumero registro generale 20019/2021Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 13184/2026Data pubblicazione 07/05/2026opere ed essendo perciò gravato della relativa prova, non avevaassolto al suo onere.3. La sentenza d’appello è stata impugnata da Giampietro DallaTorre con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati dasuccessiva memoria.Le intimate hanno resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, denunziando violazione dell’art. 2697 c.c.e degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., il ricorrente censura lasentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto nonsufficientemente provato l’acquisto, da parte sua, dei quadri oggettodi pronunzia restitutoria.Sostiene, al riguardo, che la Corte d’appello aveva ritenutoinsufficienti le «risultanze istruttorie», senza tuttavia argomentaresulle singole prove acquisite. L’unica considerazione svoltaconcerneva il fatto che «alcuni quadri non vennero integralmentepagati», ma tale circostanza, in sé, non escludeva che la vendita sifosse comunque perfezionata, in mancanza di prova circa lasuccessiva risoluzione, ed era in ogni caso contraria alla tesi sostenutadalle eredi Taffarello, secondo le quali la consegna dei quadri eraavvenuta a titolo di mero comodato.2. Il secondo motivo denunzia nullità della sentenza per violazionedell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma secondo, n. 4), c.p.c.,ovvero violazione o falsa applicazione delle stesse norme.La censura ha ad oggetto la stessa parte della decisioneimpugnata, che il ricorrente assume priva di motivazione o comunquesorretta da motivazione meramente apparente.I due motivi, meritevoli di scrutinio congiunto per la loroconnessione, non sono fondati.Numero registro generale 20019/2021Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 13184/2026Data pubblicazione 07/05/2026Quanto all’affermata violazione dell’art. 2697 c.c., va osservatoche la sentenza impugnata ha invece fatto corretta applicazione dellaregola di riparto dell’onere probatorio, ritenendo che spettasse alricorrente dimostrare l’esistenza del contratto di acquisto, da luiinvocato a giustificazione della detenzione delle opere; e ciò sulla basedel principio, richiamato in motivazione, secondo cui il comodante cheagisce per la restituzione del bene non deve provare la proprietà dellostesso, ma solo il titolo della relativa concessione in godimento alcomodatario, il quale ultimo è così onerato della dimostrazionedell’eventuale, diverso titolo in base al quale assuma di detenere lacosa (così, fra le altre, Cass. 9/10/2020, n. 21853).Ciò posto, nel valutare le risultanze istruttorie la Corte d’appelloha fatto rinvio alle considerazioni svolte dal tribunale, ritenendolepersuasive.Sul punto, in particolare (pag. 6), ha evidenziato che le proveacquisite nel giudizio di primo grado avevano fatto emergere che solouno dei dipinti allocati presso il ristorante della società [OSCURATO:PERSONA](denominato “L’Ultima cena”) risultava in effetti essere statoacquistato dal ricorrente, mentre gli altri erano stati «dati in prestito»e successivamente «riconosciuti come quelli oggetto della domandadi restituzione e offerti anche in restituzione»; ha così conclusorilevando che le incertezze e le contraddizioni emerse nel corsodell’esame dei testimoni non consentivano di ritenere assolto l’onereprobatorio che gravava sul ricorrente.Tali argomentazioni, per quanto esposte in termini sintetici,consentono di ricostruire l’iter logico che ha condotto alla statuizioneimpugnata, la cui motivazione non è dunque né contraddittoria, néapparente.Numero registro generale 20019/2021Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 13184/2026Data pubblicazione 07/05/2026Si deve escludere, in particolare, che la Corte territoriale abbiaacriticamente recepito la sentenza di primo grado, rispetto alla quale,come detto, ha invece operato un sufficiente vaglio critico.In proposito, va ricordato che l’obbligo di motivazione èvalidamente assolto anche mediante un richiamo a precedentistatuizioni rese nell’ambito dello stesso giudizio; la sentenza d’appellopuò, pertanto, essere motivata mediante richiamo adesivo alladecisione di primo grado, purché detto richiamo non impediscal’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste afondamento della decisione (in tal senso, fra le altre, Cass.11/4/2024, n. 9830).Infine, non può essere sindacato in questa sede, sotto forma diviolazione dell’art. 115 c.p.c., l’apprezzamento delle risultanzeprobatorie svolto dal giudice di merito (Cass. 20/10/2021, n. 30173,Cass. 28/2/2018, n. 4699); e ciò è quanto pretenderebbe di fare ilricorrente, che sottopone a questa Corte una diversa lettura delleprove testimoniali assunte dal tribunale, valorizzando quelle cheritiene più significative nell’ottica delle proprie difese.3. Con il terzo mezzo, denunziando «violazione dell’art. 112c.p.c.», il ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe omessodi pronunziarsi sull’eccezione di nullità delle testimonianze acquisitein primo grado per le cure delle eredi Taffarello – tempestivamentesollevata in tribunale e ribadita in appello – in quanto rese tutte derelato actoris.Osserva, a tale ultimo riguardo, che i testimoni sentiti daltribunale avevano riferito circostanze apprese dal dante causa dellecontroparti; dal che assume la nullità delle relative deposizioni.Nei termini proposti, il motivo è inammissibile.Numero registro generale 20019/2021Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 13184/2026Data pubblicazione 07/05/2026In primo luogo, va osservato che, secondo il consolidatoorientamento di questa Corte, l’omissione denunziata non comporta,in sé sola, di ritenere che i giudici d’appello abbiano violato l’art. 112c.p.c.Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che il vizio diomessa pronuncia che determina la nullità della sentenza perviolazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360,comma primo, num. 4) c.p.c., si configura esclusivamente conriferimento a domande attinenti al merito, e non anche in relazione aistanze istruttorie, per le quali l’omissione è denunciabile soltantosotto il profilo del vizio di motivazione (ex multis, Cass. 20/10/2017,n. 24830, Cass. 5/7/2016, n. 13716).In relazione alle richieste, deduzioni ed eccezioni che attengonoall’istruttoria, peraltro, il giudice del merito non è tenuto apronunciarsi espressamente su ciascuna di esse, potendoimplicitamente disattenderle attraverso la valutazione complessivadel materiale probatorio.In ogni caso, la censura sconta un errore prospettico laddovepostula la nullità della testimonianza resa de relato ex parte, sì danon cogliere con esattezza l’indicazione della prevalentegiurisprudenza di questa Corte, che è invece significativamentediversa.È stato sottolineato, infatti, che i testimoni de relato ex parte sonoquelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informatida uno dei contraddittori, «così che la rilevanza del loro assunto èsostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazionedi una parte e non sul fatto oggetto dell’accertamento, fondamentostorico della pretesa» (così, fra le altre, Cass. 27/1/2026, n. 1867, inNumero registro generale 20019/2021Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 13184/2026Data pubblicazione 07/05/2026motivazione; in precedenza, nello stesso senso, Cass. 20/2/2025, n.4530; Cass. 8/4/2020, n. 7746; Cass. 15/1/2015, n. 569).Siffatta considerazione, tuttavia, non attiene al piano della validitàintrinseca della prova, bensì a quello dell’attendibilità e rilevanza dellastessa, ossia al merito della relativa valutazione; del resto, non sonomancate pronunzie che hanno annoverato la testimonianza de relatoex parte actoris fra gli indizi che possono concorrere a determinare ilconvincimento del giudice (Cass. 19/1/2026, n. 1007, inmotivazione), ovvero ne hanno affermato l’utilizzo come validoelemento di prova quando suffragata da ulteriori risultanzeprobatorie, che corroborino la credibilità del testimone (Cass.31/7/2013, n. 18352).Non si verte, dunque, in una fattispecie di nullità in senso tecnico,tale da imporre una specifica statuizione.Né, tantomeno, il motivo, laddove contesta l’utilizzo di provesprovviste di rilevanza, potrebbe essere oggetto di rilettura comequestione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c.È noto, infatti, che una tale questione non può porsi per unaerronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice dimerito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che questi abbiaposto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovverodisposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova,recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggettiinvece a valutazione (ex multis, Cass. 1/3/2022, n. 6774; Cass.17/1/2019, n. 1229; Cass. 27/12/2016, n. 27000); in ogni altro caso,Numero registro generale 20019/2021Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 13184/2026Data pubblicazione 07/05/2026infatti, la censura si risolve in un’impropria sollecitazione di riesamedel merito, non consentita in sede di legittimità.4. Il quarto motivo, infine, denunzia violazione o falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2721 e 2726 c.c.Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe erratonell’escludere che vi fosse stato il versamento di un corrispettivo inrelazione ad alcune opere, omettendo di considerare le concordideposizioni testimoniali rese nel giudizio in tal senso, e così rendendouna decisione fondata su un’erronea valutazione del materialeistruttorio.Il motivo è inammissibile.Dietro l’apparente denunzia di una violazione di legge, infatti, ilricorrente invoca nuovamente una diversa valutazione delle provetestimoniali, con particolare riferimento alla circostanza delversamento del prezzo; ma, come già rilevato, si tratta di profilo delladecisione riservato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,al quale solo compete la complessiva valutazione del compendioistruttorio, senza che possa a ciò contrapporsi, in forma di richiestadi un sindacato, la proposta di una lettura alternativa delle prove ol’istanza di una revisione delle valutazioni già svolte.5. Il ricorso va dunque complessivamente respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano siccome indispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 20019/2021Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 13184/2026Data pubblicazione 07/05/2026La Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida in € 5.500,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfetario al 15% e oneri accessori.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SupremaCorte di cassazione, il 22 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso