CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18035/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. Depositata in [OSCURATO:PERSONA], - 8 MAG, 2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza emessa in data 15/07/2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Locri (che aveva condannato gli imputati per aver realizzato, all'interno di un fondo, nella loro disponibilità ed utilizzato come azienda agricola per l'allevamento di animali, due coltivazioni di sostanza stupefacente del tipo marijuana e per aver detenuto illecitamente sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish nonchè varie armi comuni da sparo e da guerra, parti di armi e munizioni e aver acquisto o ricevuto armi clandestine al fine di procurare a sé o ad altri ingiusto profitto), in accoglimento della richiesta concordata ex art. 599- bis cod.proc.pen. applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni cinque di reclusione ed euro 12.675,00 di multa; rideterminava, poi, la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro di reclusione ed euro 10.275,00 di multa ciascuno, sostituendo la pena accessoria dell'interdizione perpetua con l'interdizione temporanea per la durata di anni cinque e revocando la pena accessoria dell'interdizione legale. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai presupposti dell'accordo delle parti anche in termini di congruità della pena, lamentando che la Corte di appello si era limitata a prendere atto dell'accordo delle parti; richiama la sentenza n. 31247/2019 di questa Corte in ordine alla necessità del doveroso controllo in ordine al progetto di pena, anche in termini di congruità. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 125, comma 3, cod.proc.pen. e 80 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non aveva motivato in ordine alla sussistenza della aggravante, parametrata su circostanze ipotetiche e ad un dato ponderale non certo perché comprensivo anche della sostanza da essiccare e delle infioresc:enze. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono due motivi di ricorso. Con il primo motivo deducono violazione dell'art. 125, comma 3, cod.proc.pen. e vizio di motivazione.Lamentano che l'affermazione di responsabilità era stata basata su motivazione assertiva e contraddittoria, che trascurava il dato fattuale, in quanto la mera presenza dei due germani sul fondo agricolo non poteva fondare la contestata ipotesi concorsuale; in particolare, le immagini estrapolate dalla foto- trappola evidenziavano l'attività lavorativa assolutamente lecita dei germani in zona diversa rispetto a quella ove era stata rinvenuta la piantagione, peraltro ben occultata; inoltre, anche le armi rinvenute erano ben occultate e non visibili; il numero delle piante, poi, pari a 65, era esiguo e compatibile con la gestione da parte di una sola persona; la ricostruzione in fatto della Corte di appello non era convincente e, pertanto, non era stata offerta la prova certa di un contributo partecipativo, morale o materiale, dei germani nella condotta delittuosa altrui. Con il secondo motivo deducono violazione degli artt. 125, comma 3, cod.proc.pen. e 80 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, evidenziando che la quantità di principio attivo delle sostanze repertate era di poco superiore al valore massimo di principio attivo stabilito dalla Suprema Corte e che, quindi, occorreva una valutazione più approfondita degli altri parametri da parte del giudice di merito, soprattutto, in ordine alla sicura riconducibilità ai ricorrenti, tenuto conto anche del dato confessorio del padre secondo il quale avrebbe personalmente ed esclusivamente gestito lo stupefacente e le armi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo non pone profili di illegalità della pena e costituisce principio consolidato che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01; Sez 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Rv.275234 - 01). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, inammissibile. Come già evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza dell'articolo 599, comma 4, cod.proc.pen., abrogato dalla I. n.125/2008, le cui disposizioni sono state testualmente replicate dall'art. 599-bis, comma 1, cod.proc.pen. introdotto dalla L. 103/2017, la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati - come avvenuto nella specie in relazione alla questione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990 - nè possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi ([OSCURATO:PERSONA].4, n.9857 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.262448; Sez.4, n.53565 del 27/09/2017, Rv.271258, nonchè con riferimento al vigente istituto di cui all'art. 599-bis cod.proc.pen.,Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258; Sez.5 n.29243 del 04/06/2018, Rv.273194). 2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili. 2.1. Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto censure non proponibili in sede di legittimità. I ricorrenti, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiedono sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722). 2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che le Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 36258 del 24/05/2012 (Rv. 253150), hanno stabilito il principio secondo il quale l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non é di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per cigni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata; ed è stato precisato che per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis, cl.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, nella misura in cui possono essere utilizzati come meri criteri orientativi, individuati a seguito di una indagine condotta su un numero cospicuo di sentenze di merito (Sez. U, n.14722 del 30/01/2020,Rv. 279005 - 01; Sez.4, n.55014 del 15/11/2017, Corrao, Rv.271680; Sez. 6, n. 543 del 17/11/2015, dep. 2016, Pajo, W/. 265756; Sez. 6, n. 44596 del 08/10/2015, Maggiore, Rv. 26552.3; Sez. 6, n. 6331 del 04/02/2015, Berardi, Rv. 262345; Sez. 4, n. 49619 del :1.2/10/2016, Paiumbo e altro, Rv. 268624). E si è, poi, chiarito, con riferimento alle cd. "droghe leggere", che l'aggravante della ingente quantità di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, (al fine di rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio affermato dalle Sezioni unite penali con la sentenza n. 36258 del 2012 agli effetti dell'annullamento del d.m. 4 agosto 2006, che, con riferimento alle cd. "droghe leggere" aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile, previsto dal d.m. 11 aprile 2006, nella misura di 1000,00 mg., ed alla conseguente reintroduzione del limite previgente pari a 500 mg ) non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 4000 volte (e non 2000) il valore massimo in milligrammi (valore - soglia), determinato per detta sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006 (corrispondente a 2 kg. di principio attivo), ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Sez. U,n.14722 del 30/01/2020,Rv. 279005 - 01, cit; Sez.4, n.49366 del 19/07/2018, dep.29/10/2018, Rv.274038; Sez.6,n.36209 del 13/07/2017, Rv.270916 - CI1; Sez.3, n. 47978 del 28/09/2016, Rv.268698 - 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente motivato in ordine alle ragioni del proprio convincimento circa la configurabilità della aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, richiamando i principi di diritto espressi da questa Corte di legittimità ed evidenziando non solo che si era determinato il superamento del valore-soglia in maniera consistente, ma rimarcando anche il grado di purezza delle dosi ricavabili (oltre 40.000 e, quindi, idoneo a rifornire un numero ingente di consumatori), il grado di diffusività nonchè il carattere organizzato della coltivazione, elementi tutti dimostrativi dell'idoneità del quantitativo di stupefacente ad arrecare notevole pregiudizio al bene giuridico della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice (pp. 15 e 16 della sentenza impugnata). Le argomentazioni sono congrue e logiche e si sottraggono, pertanto, al sindacato di legittimità. I ricorrenti, peraltro, propongono anche una lettura alternativa del materiale probatorio, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissi