CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 03054/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17694/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1188/2024 depositata il 31.5.2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.2.2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex artt. 82, 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto, emesso dalla Corte d'Appello di Bologna, III sezione penale, con cui era stato revocato il provvedimento di liquidazione degli onorari professionali dal medesimo maturati per l’attività svolta, in qualità di difensore d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento penale n. 1241/2014 R.G.N.R. Della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, n. 5882/2016 R.G. App.. Il ricorrente nell'opposizione aveva eccepito, in particolare, l’irrevocabilità del provvedimento di liquidazione, da tempo prima della revoca divenuto esecutivo, tenuto conto che esso, in quanto espressione di attività giurisdizionale, non era soggetto al regime di autotutela tipico dell’azione amministrativa. Nella contumacia del Ministero della Giustizia, la Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza n. 1188/2024, rilevata l’intervenuta definitività del decreto di liquidazione del 14.6.2021 e la sua conseguente irrevocabilità, dichiarava la nullità del provvedimento opposto e riconosceva il diritto del professionista ai compensi originariamente riconosciuti in suo favore; inoltre, tenuto conto della particolarità della questione trattata, manteneva le spese processuali a carico dell’opponente che si era difeso in proprio. Avverso tale sentenza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a questa Corte, affidato a due doglianze, ed il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., per non avere la Corte territoriale posto le spese del procedimento di opposizione a carico del Ministero soccombente, malgrado l’integrale accoglimento delle ragioni dell’opponente e l’irrilevanza, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale, della contumacia della parte opposta. 2) Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata in quanto resa in base a motivazione solo apparente e/o perplessa e/o comunque, in violazione del cosiddetto minimo costituzionale della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] dell'opposizione avrebbe erroneamente fondato il governo delle spese processuali sul generico concetto della peculiarità della questione trattata, non riconducibile al paradigma delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione delle spese, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, sono ravvisabili nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2° c.p.c.. I due motivi di ricorso, con i quali ci si duole rispettivamente della violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., che regolano il principio della soccombenza e della compensazione delle spese processuali, e della nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente per avere indicato che “la particolarità della questione trattata giustifica il mantenimento delle spese a carico dell'opponente difeso in proprio”, possono essere esaminati congiuntamente, perché entrambi inerenti alle determinazioni adottate dall'impugnata sentenza in tema di spese processuali del giudizio di opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002. Essi sono fondati. La sentenza impugnata ha accolto pienamente nel merito l'opposizione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], - che peraltro non si difendeva personalmente, ma con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -, dichiarando la nullità del decreto della Corte d'Appello penale di Bologna, sezione III, del 19.9.2023, che aveva a sua volta revocato il decreto del 14.6.2021 con il quale la stessa Corte aveva liquidato il compenso spettante all'attuale ricorrente, in € 1.000,00 oltre accessori, per avere assicurato la difesa d'ufficio a [OSCURATO:PERSONA]. La nullità del decreto di liquidazione é stata dichiarata nel giudizio di opposizione promosso dal professionista e nella contumacia del Ministero della Giustizia, in quanto la revoca era stata disposta quando ormai il decreto di liquidazione del 14.6.2021, vero e proprio atto giudiziale, non assimilabile ad un atto amministrativo, era divenuto definitivo per scadenza dei termini di opposizione delle parti, per cui non residuava alcun potere giudiziale di revoca in capo alla Corte d'Appello penale di Bologna. Essendo quindi risultato totalmente soccombente il Ministero della Giustizia nel giudizio di opposizione, ancorché contumace, il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto fare applicazione del principio della soccombenza stabilito dall'art. 91 comma primo c.p.c., dal momento che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria ed é causalmente connessa all'esito della lite, mentre la contumacia é un comportamento neutro, che non esonera la controparte dall'onere probatorio, né può essere intesa come adesione alle richieste dalla stessa avanzate idonea ad escludere la soccombenza (vedi Cass. ord. 22.10.2025 n. 28076; Cass. ord. 27.3.2024 n. 8273; Cass. ord. 16.10.2023 n. 28700), per cui non costituisce neppure grave ed eccezionale ragione idonea a legittimare la compensazione delle spese processuali (vedi Cass. n.1881/2026; Cass.n.7992/2022; Cass. 7.1.2022 n. 284). Per giustificare la decisione adottata sulle spese del giudizio di opposizione, quella cioé di lasciarle a carico dell'opponente vittorioso, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla particolarità della questione trattata ed alla circostanza che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe difeso in proprio, ma tale motivazione, pur presente, é del tutto inidonea a spiegare le ragioni della decisione. Anzitutto non é vero che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si fosse difeso in proprio nel giudizio di opposizione, essendosi avvalso allo scopo del patrocinio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e comunque é pacifico in giurisprudenza che anche l'avvocato che si difenda in proprio ha diritto al compenso professionale (vedi Cass. 29.1.2024 n. 2650; Cass. 18.2.2019 n. 4698; Cass. 30.1.2008 n.2193; Cass. 9.7.2004 n. 12680), ed in secondo luogo il riferimento alla particolarità della questione trattata é troppo vago per far comprendere le ragioni che hanno ispirato la decisione adottata sulle spese. La sentenza impugnata non ha escluso la ripetizione delle spese processuali per avere ritenuto quelle sostenute dall'opponente come eccessive, o superflue, ai sensi dell'art. 92 comma 1° c.p.c., e neppure poteva applicare la compensazione totale, o parziale delle spese processuali, che comportando che entrambe le parti costituite sostengano in tutto o in parte in via definitiva le spese processuali già anticipate senza poterle ripetere nei confronti della controparte, non é invocabile quando solo una parte processuale, come nella specie, sia costituita; in tale ultima ipotesi in alternativa alla condanna del contumace soccombente, può solo essere prevista l'irripetibilità delle spese processuali della sola parte costituita verso il contumace ma quando la prima sia risultata soccombente (vedi in tal senso Cass. 21.2.2023 n. 5320; Cass. 12.5.2011 n. 10445). Da ultimo la clausola di stile impiegata, del riferimento alla particolarità della questione trattata, non può neppure essere intesa come espressiva della volontà di compensare le spese processuali. Premesso, infatti, che sarebbe stato eventualmente applicabile l'art. 92 comma 2° c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 13 comma 1 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 132 convertito con modificazioni nella L.10.11.2014 n. 162, la compensazione, se entrambe le parti fossero state costituite, si sarebbe potuta disporre solo per soccombenza reciproca, per assoluta novità della questione trattata, o per mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni in base alla sentenza additiva della Corte Costituzionale del 19.4.2018 n.77, ma la particolarità della questione trattata palesemente non rientrava in alcuna di tali ipotesi. Ed invero, costituiva orientamento consolidato di questa Corte quello seguito dal giudice dell'opposizione secondo il quale il decreto di liquidazione del compenso al difensore per l’opera prestata nell’espletamento dell’incarico non è revocabile, né modificabile d’ufficio, poiché l’autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell’azione amministrativa, restando l’operatività degli effetti dell'eventuale revoca del provvedimento di ammissione disciplinati dall’art. 136 del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 5458/2022; Cass. 1196/2017; Cass. civ. 12795/2014; Cass. 14594/2008; Corte Cost. 192/2015). Il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d'Appello civile di Bologna in persona di diverso magistrato, provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'App